Statuto Governo L'Arciprete pro tempore della Basilica ne è il Presiedente, il quale con il Capitolo liberiano nominerà il Prefetto e il Camerlengo della Fraternitas, i quali avranno la cura pastorale dell’Associazione. Il Camerlengo potrà avvalersi di un segretario. Art. 1 - Denominazione e Sede È costituita e ha la sede presso la Papale Basilica di Santa Maria Maggiore, la “Fraternitas Internationalis Mater Dei et Ecclesiae” dipendente dal Capitolo Liberiano. Art. 2 - Scopo La Fraternitas non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo:
1. la cura della propria vita interiore modellata sull'esempio di Maria, secondo il principio ascetico “ Ad Jesum per Mariam” suggerito da S. Luigi M. Grignion de Monfort e alimentata da un assiduo culto all‘Eucaristia;
2. il sostegno spirituale, ed eventualmente anche materiale alla Basica;
3. l'apostolato caritativo e operoso diretto alla propagazione della devozione a Maria quale Madre di Dio e della Chiesa.
Art. 3 - Durata La durata della Fraternitas è illimitata e potrà essere sciolta con delibera del Capitolo Liberiano. Art. 4 - Domanda di ammissione Possono essere ammessi alla Fraternitas tutti i fedeli cristiani di maggiore età e di ogni stato di vita, che intendono iscriversi, secondo le loro possibilità (ordinario, straordinario e affiliato), alle finalità della medesima Fraternitas, e ne fanno domanda scritta, dichiarando di accettare il presente Statuto. A tali condizioni possono aderire Ecclesiastici, Religiosi, Religiose e laici, sposati, celibi o nubili. La Fraterrnitas è aperta particolarmente alle donne già inserite in un Ordo Virginum o candidate ad entrare in esso che intendano aderire all'Associazione condividendone la spiritualità mariana e le specifiche finalità proprie. L'ammissione è deliberata, su proposta del Prefetto, dal Cardinale Arciprete. Art. 5 - Diritti e doveri degli associati Tutti gli associati godono dei vantaggi spirituali derivanti dal patrimonio di pietà mariana proprio della Basilica. Gli associati sono tenuti a condurre esemplare vita cristiana, a partecipare secondo le possibilità, alle attività pastorali del Centro e a tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Fraternitas. Art. 6 - Decadenza degli associati Gli associati cessano di appartenere alla Fraternitas nei seguenti casi:
1. dimissione volontaria;
2. esclusione, deliberata dal Cardinale Arciprete, su richiesta del Prefetto, pronunciata nei confronti di un associato che commettesse azioni disonorevoli entro e fuori della basilica, o che, con la sua condotta, costituisse ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Art. 7 - Organi Gli organi della Fraternitas sono: - il Presidente (nella persona del Cardinale Arciprete pro tempore) - il Prefetto (un Canonico o un Sacerdote coadiutore della Basilica) - il Camerlengo (un sacerdote) - il Segretario Art. 8 - Il Presidente Il Cardinale Arciprete, nella sua veste di Presidente della Fraternitas, ne è il legale rappresentante. Il 31 di maggio presiede la Celebrazione per il rinnovo della consacrazione Mariana per tutti gli aderenti della Fratenitas. Art. 9 - II Prefetto Il Prefetto dirige il Centro, da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Capitolo. Imposta il cammino spirituale annuale, redige una lettera periodica che inviata a tutti i membri della Fraternitas. Presiede le Celebrazioni tra cui la mensile Celebrazione Eucaristica (ogni 5 del mese) e i ritiri periodici. Art. 10 - II Camerlengo Il Camerlengo è a servizio del Presidente e del Prefetto, coordina l'attività della Fraternitas ha il compito di curare il rapporto con gli associati, organizza le riunioni e ritiri, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione del Centro e si incarica della tenuta delle relative scritture contabili che deve presentare annualmente al Prefetto. Art. 11 - Il segretario Il segretario nominato dal Prefetto su suggerimento del Camerlengo, cura il sito internet, raccoglie le iscrizioni e aiuta per l’amministrazione ordinaria della Fraternitas. Art. 12 - Il Bilancio Il Prefetto redige annualmente il bilancio ovvero il rendiconto economico e finanziario del Centro e cura ogni altra documentazione che si rendesse necessaria per legge o per disposizione del Capitolo. Art. 13 - Patrimonio I mezzi finanziari della Fraternitas sono costituiti dalle liberalità degli assodati e da eventuali contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni di terzi. Art. 14 - Sezioni Il Centro potrà costituire delle Sezioni nei luoghi più opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi. |