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Legge N. DL sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano, 06.12.2022


LEGGE N. DL SULLE PERSONE GIURIDICHE

(5 dicembre 2022)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

- vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

- vista la Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008;

- vista la Legge N. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 2013;

- vista la Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell’8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni;

- vista la Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018;

- visto il Motu proprio «Una migliore organizzazione», del 26 dicembre 2020;

- considerata l’esigenza di dare una disciplina organica e aggiornata alle persone giuridiche aventi sede nello Stato della Città del Vaticano;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per le seguenti definizioni, si rinvia all’articolo 1 della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, dell’8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni:

a) « Dati identificativi »;

b) « Fondi o altre risorse economiche »;

c) « Titolare effettivo ».

2. Per « persone giuridiche strumentali » si intendono quelle indicate come tali dalla legge propria della Curia Romana;

3. Per « Organizzazioni senza scopo di lucro » si intendono le persone giuridiche che hanno come attività prevalente la raccolta o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari.

4. Per « Organizzazioni di volontariato » si intendono le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 14, comma 1.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle persone giuridiche aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

2. La presente legge si applica agli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, nei limiti di quanto previsto dalla legge propria della Curia Romana.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

Articolo 3

Requisiti di costituzione

1. L’atto costitutivo o lo statuto della persona giuridica deve essere redatto in forma pubblica e deve recare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e il tipo della persona giuridica;

b) la sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano ed eventuali sedi secondarie;

c) le finalità e le attività;

d) le norme di funzionamento e le regole stabilite per la modifica dello statuto;

e) se si tratta di un’associazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;

f) se si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro, i beneficiari dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari;

g) gli organi sociali dell’ente, i loro poteri, il modo di funzionamento, le modalità di nomina degli stessi e gli eventuali requisiti di competenza e onorabilità;

h) le modalità di approvazione del bilancio.

2. I membri degli organi sociali devono essere esclusivamente persone fisiche.

3. All’atto costitutivo o allo statuto deve essere allegato lo stato patrimoniale dell’ente, da cui risulti con chiarezza il patrimonio iniziale della persona giuridica e la provenienza dei conferimenti. Il capitale di costituzione non può essere di valore inferiore a euro 50.000,00.

Articolo 4

Procedura di iscrizione

1. Le persone giuridiche devono essere iscritte in un unico registro tenuto presso l’Ufficio Giuridico del Governatorato.

2. Al fine dell’iscrizione nel registro, il rappresentante legale della persona giuridica deve presentare domanda al Presidente del Governatorato, corredata da:

a) atto costitutivo;

b) statuto, se adottato con atto separato;

c) dati identificativi e copia del documento di identità del legale rappresentante;

d) dati identificativi e copia del documento di identità dei primi componenti degli organi sociali e i relativi atti di nomina, se diversi dallo statuto;

e) indicazione della sede nel territorio dello Stato della Città del Vaticano ove sono conservati i documenti e le scritture contabili di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. Il Presidente del Governatorato, tramite l’Ufficio Giuridico, verifica la completezza e l’attendibilità della documentazione prodotta e la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto con quanto disposto all’articolo 3. Qualora necessario, richiede alla persona giuridica di integrare la documentazione entro un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4. La documentazione acquisita è trasmessa dal Presidente del Governatorato alla Segreteria di Stato, al fine dell’autorizzazione all’iscrizione. Le persone giuridiche erette dalla Suprema Autorità, aventi sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, sono iscritte senza necessità di autorizzazione.

Articolo 5

Registrazione

1. Il Presidente del Governatorato, ricevuta l’autorizzazione della Segreteria di Stato, dispone, con proprio decreto, l’iscrizione della persona giuridica nel registro.

2. Ultimata la registrazione, l’ente acquista la personalità giuridica civile vaticana. Dell’avvenuta registrazione viene data comunicazione alla persona giuridica.

3. Nel registro devono essere depositati:

a) l’atto costitutivo;

b) lo statuto, se adottato con atto separato;

c) il regolamento interno, ove previsto, conforme allo statuto ed alle attività e alle finalità della persona giuridica;

d) l’autorizzazione all’iscrizione della Segreteria di Stato;

e) gli atti di modifica dell’atto costitutivo, dello statuto o del regolamento interno e gli altri elementi indicati dalla legge;

f) se organizzazione di volontariato, l’elenco dei volontari e le polizze assicurative;

g) gli atti di nomina di consiglieri, amministratori, rappresentanti legali, fiduciari, curatori e ogni altro responsabile della persona giuridica, unitamente a copia dei relativi documenti di identità;

h) gli atti con i quali è disposta l’eventuale liquidazione della persona giuridica e gli atti di nomina dei liquidatori, unitamente a copia dei relativi documenti di identità.

Articolo 6

Registro

1. L’Ufficio Giuridico del Governatorato, cura che i dati e le informazioni siano conservati nel registro, tempestivamente aggiornati e accessibili.

2. Il registro è pubblico.

3. La persona giuridica deve depositare, presso l’Ufficio Giuridico del Governatorato, gli atti di modifica dello statuto, dell’atto costitutivo, del regolamento interno, degli organi sociali e di qualsiasi altro atto che incida sulla natura e finalità della persona medesima, entro trenta giorni dalla data in cui sono adottati o pervenuti.

4. Con cadenza periodica, l’Ufficio Giuridico del Governatorato provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, dalla lett. b) alla lett. h).

Articolo 7

Membri dell’organo di gestione

1. I membri dell’organo di gestione delle persone giuridiche devono essere scelti fra persone di competenza ed esperienza adeguate per l’incarico.

2. Non possono essere membri dell’organo di gestione ovvero nominati liquidatori coloro che:

a) sono interdetti o condannati a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi nello Stato o in uno Stato estero;

b) sono condannati, nello Stato o in uno Stato estero, per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica;

c) sono condannati, nello Stato o in uno Stato estero, per un qualunque reato non colposo, per cui la legge preveda una pena detentiva non inferiore nel minimo a un anno.

Articolo 8

Adempimenti contabili

1. Le persone giuridiche devono tenere le seguenti scritture contabili:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) bilancio preventivo;

d) bilancio consuntivo.

2. I documenti e le scritture contabili sono tenuti secondo le disposizioni vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 9

Obblighi di registrazione e conservazione

1. Le scritture contabili, i documenti giustificativi e le informazioni relative alle transazioni finanziarie, compresi le fatture, i contratti e gli estratti dei conti bancari, necessari a dimostrare che le risorse sono state utilizzate in modo corrispondente alle finalità proprie dell’ente, devono essere conservati, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferiscono o dalla loro approvazione.

2. Le persone giuridiche devono altresì aggiornare tempestivamente e conservare nei propri registri, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, i dati identificativi di:

a) associati;

b) titolari effettivi;

c) membri degli organi di governo;

d) prestatori di servizio volontario;

e) donatori, verificandone l’onorabilità;

f) beneficiari delle attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari.

Articolo 10

Libri sociali obbligatori

1. Oltre i libri prescritti di cui all’articolo 8, le persone giuridiche devono conservare nel territorio dello Stato della Città del Vaticano:

a) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli associati e i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 11

Misure di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa

1. Alle persone giuridiche, anche strumentali, agli enti senza scopo di lucro e alle organizzazioni di volontariato continuano ad applicarsi le norme in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa previste dalla Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell’8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sulle materie di cui al paragrafo 1, il Comitato di Sicurezza Finanziaria stabilisce attività di aggiornamento e di formazione per le persone giuridiche, anche strumentali, gli enti senza scopo di lucro e le organizzazioni di volontariato.

Articolo 12

Scambio di informazioni a livello interno

La Segreteria di Stato, la Segreteria per l’Economia, l’Ufficio del Revisore Generale, il Dicastero da cui dipende canonicamente la persona giuridica, il Governatorato, l’Ufficio del Promotore di Giustizia, l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e il Corpo della Gendarmeria scambiano informazioni al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 13

Scambio di informazioni a livello internazionale

1. Fatti salvi altri casi previsti dall’ordinamento, spetta alla Segreteria di Stato esaminare le richieste di informazioni provenienti da Autorità estere circa il funzionamento o gli atti delle persone giuridiche, che devono pervenire per via diplomatica.

2. La Segreteria di Stato può trasmettere alle competenti Autorità estere, per via diplomatica, informazioni utili circa il funzionamento o gli atti delle persone giuridiche, anche senza una preventiva richiesta.

Articolo 14

Organizzazioni di volontariato

1. L’attività di volontariato consiste in prestazioni libere e gratuite con le finalità di:

a) collaborare alla missione di evangelizzazione della Chiesa:

b) contribuire all’animazione cristiana delle realtà temporali;

c) sostenere le opere assistenziali promosse a favore dei poveri, degli infermi, degli immigrati, degli anziani e di chiunque sia in stato di bisogno;

d) collaborare, nello spirito cristiano, ad altre iniziative di solidarietà e di promozione umana.

2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, nei limiti e nei modi stabiliti dall’organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L’organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 15

Assicurazione obbligatoria per le organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti, in relazione alle caratteristiche e alla durata delle prestazioni, per infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi nell’espletamento dell’attività stessa, presso compagnie o istituti di assicurazione approvati e iscritti nell’Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

2. Gli estremi delle polizze stipulate devono essere annualmente depositati presso l’Ufficio Giuridico del Governatorato.

3. La copertura assicurativa dei volontari è condizione necessaria per la stipula di convenzioni.

Articolo 16

Convenzioni ed organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni possono stipulare convenzioni con i Dicasteri della Curia Romana, con gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, con le Istituzioni collegate con la Sede Apostolica e con il Governatorato.

2. Le convenzioni devono specificare:

a) le attività affidate all’organizzazione;

b) la determinazione e le cause di decadenza e di revoca di eventuali contributi o benefici a favore dell’organizzazione;

c) la durata;

d) il numero dei volontari impiegati nelle attività.

3. Non possono costituire oggetto di convenzione le attività che devono essere svolte mediante personale dipendente degli enti di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

(Persone giuridiche non strumentali)

Articolo 17

Scritture contabili

1. Le persone giuridiche devono trasmettere al Governatorato il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Su richiesta del Governatorato, le scritture contabili devono essere sottoposte all’Ufficio del Revisore Generale o a un revisore esterno indicato dal Governatorato stesso.

3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 9 sono sempre accessibili al Governatorato e all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 18

Supervisione istituzionale

Il Governatorato cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine, provvede:

a) alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilità, ove previsti;

b) ad annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto. L’annullamento dell’atto non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede;

c) allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformità dalla legge o dallo statuto;

d) ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilità di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalità istituzionali.

Articolo 19

Estinzione e devoluzione dei beni

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto, le persone giuridiche sono poste in liquidazione con decreto del Presidente del Governatorato, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento.

2. In mancanza di una specifica previsione dello statuto o dell’atto costitutivo, il Presidente del Governatorato nomina uno o più commissari liquidatori.

3. Entro quindici giorni dalla nomina, i liquidatori devono chiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture contabili. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia all’Ufficio Giuridico del Governatorato. Se gli amministratori non procedano alla consegna, il Presidente del Tribunale su istanza dei liquidatori autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a impugnazione. In questo caso l’inventario è redatto dall’Ufficiale giudiziario.

4. Su indicazione del Governatorato, i liquidatori provvedono alla devoluzione del patrimonio residuo alle persone giuridiche indicate dall’atto costitutivo o dallo statuto. In ogni altro caso, esso è devoluto alla Sede Apostolica.

5. Soddisfatti i creditori e devoluti i beni, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e trasmetterlo al Presidente del Governatorato per l’approvazione.

6. Di seguito, il Presidente del Governatorato, con proprio decreto, dichiara l’estinzione dell’ente e ne dispone la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

7. Le scritture contabili, i documenti, i dati e i libri, di cui agli articoli 9 e 10, dell’ente soppresso devono essere depositati presso l’Ufficio Giuridico del Governatorato che provvede a conservarli per un termine di 10 anni dall’estinzione della persona giuridica.

TITOLO III

(Disposizioni finali)

Articolo 20

Sanzioni amministrative

1. Alla persona giuridica viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 50.000,00, in caso di:

a) mancato aggiornamento degli atti da depositare nel registro entro il termine di cui all’articolo 6, comma 3;

b) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2;

c) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

d) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1.

2. Al rappresentante legale dell’ente viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, in caso di:

a) mancata registrazione della persona giuridica entro sessanta giorni dalla prima nomina del rappresentante legale;

b) mancata integrazione della documentazione richiesta per la registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

3. In caso di recidiva o di inadempimento protratto oltre quindici giorni dalla messa in mora, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e possono altresì essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) l’interdizione temporanea dell’ente all’esercizio dell’attività;

b) l’interdizione temporanea del rappresentante legale, dell’amministratore o del responsabile dell’ente agli uffici direttivi delle persone giuridiche;

c) la rimozione del rappresentante legale, dell’amministratore o del responsabile dell’ente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono accertate:

a) per gli illeciti di cui al comma 1, lett. a) e d), nonché per quelli di cui al comma 2, dal Governatorato;

b) per gli illeciti di cui al comma 1, lett. b) e c), dalla Segreteria per l’Economia.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente del Governatorato a norma della Legge N. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 2013.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le persone giuridiche già registrate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dall’entrata in vigore.

2. Sono abrogati:

- la Legge N. CLXXXVII sulla disciplina delle attività di volontariato, del 22 maggio 1992;

- la Legge N. CCVI sulle persone giuridiche civili, del 28 giugno 1993;

- la Legge N. CCXI in materia di registrazione e vigilanza degli enti senza scopo di lucro, del 22 novembre 2017;

- l’Ordinanza del Presidente del Governatorato N. CCCLXIV, del 19 agosto 2020.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore l’8 dicembre 2022.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.

L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel Cortile San Damaso, sulla porta degli Uffici del Governatorato, negli uffici postali dello Stato della Città del Vaticano, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 5 dicembre duemila ventidue

Fernando Card. Vérgez Alzaga, L.C.

Presidente

Sr. Raffaella Petrini, F.S.E.

Segretario Generale

[01899-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0911-XX.01]