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Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana, 06.12.2022


Lettera Apostolica
in forma di«Motu Proprio»

del Sommo Pontefice
Francesco

sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana

«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti» (Lc 16,10a). In seguito alla riforma complessiva dell’assetto istituzionale della Curia Romana che ho voluto attuare tramite la recente Costituzione Apostolica Preadicate Evangelium, si rende necessario disciplinare anche i diversi fondi, fondazioni ed enti che, nel corso degli anni, sono nati in seno alle Istituzioni curiali e che sono dalle stesse direttamente dipendenti.

Benché tali enti abbiano una personalità giuridica formalmente separata ed una certa autonomia amministrativa, si deve riconoscere che essi sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali al servizio del ministero del Successore di Pietro e che, pertanto, anch’essi sono, se non diversamente indicato dalla normativa che li istituisce in qualche modo, enti pubblici della Santa Sede. Poiché i loro beni temporali sono parte del patrimonio della Sede Apostolica, è necessario che essi siano sottoposti non solo alla supervisione delle Istituzioni curiali dalle quali dipendono, ma anche al controllo e alla vigilanza degli Organismi economici della Curia Romana.

In questo modo, considerando il can. 116 § 1 del Codex Iuris Canonici, le persone giuridiche strumentali vengono ad essere chiaramente distinte dalle altre fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro che, benché aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, sono tuttavia nati dall’iniziativa di privati e non sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali. Essi sono retti da propri statuti e non da queste norme, a meno che non si disponga espressamente altro.

Pertanto, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, stabilisco:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica alle persone giuridiche strumentali, intendendo per tali gli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia e aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, con esclusione delle Istituzioni curiali e degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2

Supervisione istituzionale

L’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine, provvede:

a) alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilità, di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. h);

b) ad annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto. L’annullamento dell’atto non pregiudica eventuali diritti acquisiti da terzi in buona fede;

c) allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformità dalla legge o dallo statuto;

d) alla valutazione dei contenuti del piano di attività della persona giuridica con possibilità di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalità statutarie;

e) ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilità di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalità statutarie;

f) a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalità istituzionali, per l’approvazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia;

g) a far pervenire le proprie osservazioni sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo, prima che siano presentati per l’approvazione.

Articolo 3

Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria

1. La Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto. In particolare:

a) analizza le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto;

b) sentita l’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, rilascia l’autorizzazione ad validitatem per gli atti di straordinaria amministrazione;

c) nomina il presidente del collegio dei sindaci o dei revisori, ovvero il sindaco o il revisore unico, ove previsti dagli Statuti degli enti indicati in un’apposita lista approvata dal Consiglio per l’Economia, verificandone l’onorabilità, la professionalità e l’assenza di conflitti di interesse;

d) può condurre verifiche in loco;

e) analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa e formula raccomandazioni su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

2. La Segreteria per l’Economia, sentiti l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l’Ufficio del Revisore Generale, per quanto di competenza, adotta o raccomanda l’adozione da parte delle persone giuridiche strumentali delle misure adeguate per la prevenzione e il contrasto di attività criminose.

Articolo 4

Scritture contabili

1. Le persone giuridiche strumentali devono presentare alla Segreteria per l’Economia il bilancio preventivo e quello consuntivo nei termini stabiliti dalla medesima Segreteria.

2. Su richiesta del Consiglio per l’Economia o della Segreteria per l’Economia, le scritture contabili devono essere sottoposte all’Ufficio del Revisore Generale o a un revisore esterno indicato dal Consiglio per l’Economia.

3. I bilanci preventivi e consuntivi delle persone giuridiche strumentali, muniti delle relazioni previste dallo statuto e dalla legge, sono trasmessi alla Segreteria per l’Economia, che li presenta per l’approvazione al Consiglio per l’Economia. L’organo amministrativo della persona giuridica strumentale, prima di presentare la proposta di bilancio per l’approvazione, deve ottenere il parere dell’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1. L’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale possono sempre accedere a:

a) le scritture contabili, i documenti giustificativi e le informazioni relative alle transazioni finanziarie;

b) i dati identificativi di:

- associati;

- titolari effettivi;

- membri degli organi di governo;

- prestatori di servizio volontario;

- donatori;

- beneficiari delle attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari.

2. Le autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano scambiano informazioni ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali secondo la disciplina vigente nello Stato.

Articolo 6

Estinzione e devoluzione dei beni

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, le persone giuridiche strumentali sono soppresse e poste in liquidazione con decreto dell’Istituzione curiale da cui dipendono canonicamente, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento. Il decreto è comunicato senza indugio al Prefetto della Segreteria per l’Economia.

2. In mancanza di una specifica previsione dello statuto o dell’atto costitutivo, l’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica nomina uno o più commissari liquidatori.

3. Soddisfatti i creditori e devoluti i beni, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e trasmetterlo alla Segreteria per l’Economia che lo sottopone al Consiglio per l’Economia per l’approvazione.

4. Su indicazione dell’Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, i liquidatori provvedono alla devoluzione del patrimonio residuo alle persone giuridiche indicate dall’atto costitutivo o dallo statuto. In ogni altro caso, esso è devoluto alla Sede Apostolica.

5. Di seguito, la Segreteria per l’Economia comunica l’approvazione del bilancio di liquidazione al Presidente del Governatorato, che, con proprio decreto, prende atto dell’estinzione dell’ente e ne dispone la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

6. Le scritture contabili, i documenti e i dati di cui agli articoli 4 e 5, e i libri sociali dell’ente soppresso devono essere depositati presso l’Ufficio Giuridico del Governatorato che provvede a conservarli per un termine di 10 anni dall’estinzione della persona giuridica.

Articolo 7

Rinvio alla legge vaticana

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente normativa, alle persone giuridiche strumentali si applicano le disposizioni generali stabilite dalla legge vaticana in materia di:

a) requisiti di costituzione della persona giuridica;

b) iscrizione della persona giuridica nel registro dello Stato della Città del Vaticano;

c) libri sociali obbligatori;

d) obblighi di registrazione e conservazione;

e) misure di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa;

f) organizzazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato, se applicabili;

g) sanzioni amministrative;

h) requisiti che devono essere posseduti dai membri dell’organo di gestione e dai liquidatori.

2. Per la costituzione delle persone giuridiche strumentali e per la loro iscrizione nel registro dello Stato della Città del Vaticano è richiesta la preventiva autorizzazione della Segreteria di Stato.

Articolo 8

Norma transitoria

Le persone giuridiche strumentali esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente Motu proprio entro tre mesi dall’entrata in vigore.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, e successivamente inserita negli Acta Apostolicae Sedis.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dall’8 dicembre 2022.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 5 dicembre dell’anno 2022, decimo del Pontificato.

FRANCESCO

[01898-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0910-XX.01]