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Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità, 01.03.2022


Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Allegato al Rescriptum

Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

Inserimento

dell’Art. 10bis

nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

circa il permesso di paternità

Sua Santità Francesco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l’Art. 10bis “Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.

Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.

Con l’entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s’intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

[00314-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Allegato al Rescriptum

TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Titolo II

AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ

Art. 10bis

Permesso di paternità

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.

2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.

3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.

4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.

[00316-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0148-XX.01]