Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità
Allegato al Rescriptum
Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità
Rescriptum ex Audientia Ss.mi
Inserimento
dell’Art. 10bis
nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia
circa il permesso di paternità
Sua Santità Francesco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l’Art. 10bis “Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.
Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.
Con l’entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s’intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.
Dal Vaticano, 1° marzo 2022.
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
[00314-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Allegato al Rescriptum
TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Titolo II
AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ
Art. 10bis
Permesso di paternità
1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.
2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.
3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.
4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.
[00316-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0148-XX.01]