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Nota esplicativa della Presidenza del Governatorato sulla Nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, 06.12.2018


Il Santo Padre con Chirografo del 22 febbraio 2017 ha delegato a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giuseppe Bertello “la potestà e ogni necessaria facoltà per redigere una nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano ed i connessi Regolamenti occorrenti al funzionamento dell’apparato amministrativo dello Stato”, attesa “l’urgente necessità di riorganizzare la struttura dello Stato e renderla rispondente alle odierne esigenze” nell’intento di “rendere ancor più chiara la peculiare finalità istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, chiamato per sua natura a garantire alla Sede di Pietro l’assoluta e visibile indipendenza”.

Con il medesimo Chirografo è stata istituita una Commissione di lavoro di ausilio al compito attribuito al Cardinale Presidente che si è riunita per la prima volta in data 21 marzo 2017 e poi, periodicamente, fino al mese di luglio 2018.

Premessa

La Commissione, nello svolgimento del proprio mandato, ha iniziato la sua attività di redazione dell’impianto normativo della nuova Legge sul Governo prendendo spunto dal lavoro svolto dal Gruppo consultivo, istituito dal Cardinale Presidente in data 16 ottobre 2015, che aveva l’obiettivo “di fornire pareri e proposte” con l’elaborazione di uno schema organico generale della struttura del Governatorato e di un progetto per le modifiche da apportare alla Legge sul Governo, secondo i principi di razionalizzazione, economicità, semplificazione e seguendo i criteri di funzionalità, trasparenza, coerenza normativa e flessibilità organizzativa.

La successiva fase di elaborazione e redazione del testo normativo ha inteso riesaminare le osservazioni e gli spunti di approfondimento precedentemente evidenziati dal Gruppo consultivo summenzionato.

Caratteristiche

In sintonia con l’obiettivo prefissato di razionalizzazione, di economicità e di semplificazione la nuova Legge sul Governo prevede la riduzione degli organismi operativi: le Direzioni dalle 9 attuali a 7 (oltre la Specola Vaticana quale organismo scientifico), gli Uffici Centrali passano dagli attuali 5 (che hanno già visto l’accorpamento dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato con l’Ufficio Giuridico e la soppressione dell’Ufficio Pellegrini e Turisti) a 2 (Titolo III: Artt. 7-8; Titolo IV, Capo I: Artt. 9-16; Capo II: Artt. 17-18).

Le attribuzioni e le competenze degli Organismi operativi riorganizzati sono state rivisitate ed aggregate secondo il principio di funzionalità ed efficienza (Titolo VII), così da poter operare in modo efficace rispetto a problemi, emergenze e gestione ordinaria.

La trasparenza è perseguita con una maggiore e consapevole responsabilità dei dirigenti degli Organismi operativi, chiamati al rispetto delle direttive degli Organi di Governo e delle procedure operative, con l’istituzione di un’Unità di Controllo ed Ispezione, nell’ambito del Governatorato. Questa nuova figura avrà specifici compiti di verifica sull’osservanza delle normative e delle procedure e di valutazione dell’efficienza ed efficacia delle attività degli Organismi stessi (Titolo I, Capo III: Art. 5, comma quarto; Titolo VII, Capo II: Artt. 24-26; Capo III: Art. 28-29).

La coerenza normativa viene attuata con un più stringente richiamo ai principi giuridici dell’ordinamento canonico e vaticano ed è saldamente ancorata al Trattato Lateranense ed alla Legge Fondamentale dello Stato (Art. 1, Art. 2, comma secondo, Art. 3, comma secondo, Art. 4, Art. 6, comma primo, Art. 11, comma terzo, Art. 24 comma secondo, Art. 29, comma quarto, Art. 30, Art. 32).

La nuova Legge sul Governo attua in concreto la flessibilità organizzativa introducendo la possibilità di soddisfare le necessità operative contingenti senza dover modificare l’impianto amministrativo (Titolo I, Capo III: Art. 5, comma sesto; Titolo III: Art. 7, comma quinto; Titolo VI: Art. 20, comma secondo; Titolo VII, Capo I: Art. 23).

Contenuti

La centralità del contributo lavorativo di ognuno che, “a qualsiasi titolo e con diverse funzioni e responsabilità”, svolge la propria attività per il Governatorato forma l’elemento costitutivo della comunità di lavoro e richiede dedizione, professionalità, spirito di servizio e responsabilità (Art. 21).

La nuova Legge sul Governo pone massima attenzione al dimensionamento ed alle capacità del personale, volgendo particolare interesse alla complessità ed al livello delle funzioni richieste da ciascuna struttura ed a quelle dei Responsabili, con un attento e premuroso riguardo al personale dipendente mentre dallo stesso ci si attende un servizio prestato con impegno e competenza unitamente all’esigenza di riqualificazione delle professionalità (Art. 22).

La nuova Legge sul Governo tende ad un moderato decentramento, unito al potenziamento dell’attività di audit interno (Art. 5, comma quarto, Art. 18 comma secondo, Art. 28 comma terzo), di programmazione strategica nella formazione del bilancio (Art. 6, Art. 29) e della reportistica (Art. 11), con la consapevolezza di dover affrontare un lavoro di verifica e rielaborazione su tutte le modalità operative per una maggiore ed efficiente funzionalità.

Il rafforzamento della funzione di governo, alleggerita da molteplici adempimenti amministrativi formali, legati ad una eccessiva verticalizzazione delle procedure, responsabilizza i titolari di Direzioni od Uffici, chiamati a rispondere dei singoli atti, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della protezione dei dati (Art. 24).

In tale senso è prefigurato il possibile uso di strumenti flessibili, che si adattino alle variabili caratteristiche delle funzioni e delle professionalità: pianificazione, delega e avocazione (Art. 2, comma primo, Art. 7 comma quinto, Art. 11, comma terzo, Art. 20 comma secondo, Art. 23, Art. 25 comma primo, Art. 27, Art. 29, Art. 31, comma terzo).

La nuova Legge sul Governo: struttura

La struttura che riguarda gli Organi di Governo (Presidenza e Segreteria Generale) (Artt. 2-5) rimane sostanzialmente immutata nell’aspetto strutturale, ma con un coerente potenziamento delle funzioni di verifica e controllo sui diversi Organismi operativi.

Il Consiglio dei Direttori (Art. 6) mantiene la competenza consultiva e di cooperazione con il Cardinale Presidente, come previsto dalla Legge Fondamentale (L.F. Art. 11, comma primo).

Come sopra accennato, nel rappresentare le funzioni della Segreteria Generale (Art. 5) è stato delineato un maggior sviluppo delle sue strutture chiamate al sostegno ed ausilio degli Organi di Governo: per tali motivi alle attuali attribuzioni di segreteria verrebbero ad essere integrate le funzioni di staff, che si aggiungono all’attività amministrativa e di coordinamento prevista dalla Legge Fondamentale, art. 9, lett. b), nonché una funzione di audit interno, che fa rapporto direttamente agli Organi di governo.

Nella struttura della Segreteria operano:

- il Protocollo Generale e l’Archivio Centrale;

- l’Unità di Controllo ed Ispezione;

- il Coordinamento Eventi.

Per quanto riguarda gli Organismi Ausiliari (Art. 20) la nuova Legge prevede il mantenimento della Commissione Disciplinare, della Commissione per il Personale, l’inserimento del Comitato per le questioni monetarie (già costituito in ottemperanza alla Convenzione Monetaria tra l’Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano), della Commissione per la selezione del personale laico (istituita con Decreto del Presidente del Governatorato il 30.05.2017) e la soppressione del Comitato per la Sicurezza.

Le peculiarità funzionali, storiche e scientifiche della Specola Vaticana (Art. 19) hanno indotto la Commissione a non modificare lo stato degli Organismi Scientifici.

Gli Uffici Centrali (Art. 8) restano due:

l’Ufficio del Personale (Art. 18), che accanto agli attuali compiti svolti, fatta salva la competenza del “Presidente della Commissione […] assistito dal consiglio dei Direttori” (Legge Fondamentale, art. 11), supporta funzionalmente la Commissione per il Personale e la Commissione per la selezione del personale laico, controlla la corretta applicazione del Regolamento generale per il personale del Governatorato e delle norme in materia di rapporti di lavoro, verifica l’esigenza e l’appropriatezza del ricorso al lavoro esterno, vigila sulla regolarità dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle ditte estere operanti nello Stato, promuove e programma la formazione del personale stesso.

l’Ufficio Giuridico (Art. 17), che mantiene distinte le attuali funzioni di Avvocatura dello Stato (consulenza ed assistenza giuridico-legale e rappresentanza processuale), Anagrafe, Stato Civile e Notariato, unitamente a quella di depositario delle leggi dello Stato (Archivio delle Leggi dello Stato), a norma della Legge sulle Fonti del Diritto, art. 2.3.

Su tale Ufficio confluiscono le funzioni relative alla tenuta dei Registri delle persone giuridiche vaticane (canoniche, civili, organizzazioni di volontariato ed enti senza scopo di lucro), del Registro Veicoli Vaticani (funzioni amministrative ed assicurative), del Registro navale e quella riferita alla gestione dell’Albo Fornitori dello Stato della Città del Vaticano con connessa attività di verifica continuativa dei requisiti di iscrizione.

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La nuova Legge sul Governo, seguendo i principi di semplificazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa delinea degli “ambiti operativi”, ove si collocano le Direzioni (Art. 7) che vengono ridotte a sette, oltre la Specola Vaticana.

Si precisa che ciascuna Direzione è dotata di una propria Segreteria (Art. 16) con compiti di ausilio e coordinamento a livello di staff.

Ambito Infrastrutture e Servizi Generali

Vi opera la Direzione delle Infrastrutture e Servizi (Art. 9) che si suddivide in due settori di diverso rango:

- il settore delle infrastrutture, all’interno della quale sono collocati gli uffici di Studio e Progettazione, di Edilizia (Interna ed Esterna), di Laboratorio ed Impiantistica, di Approvvigionamento e Magazzino centrale;

- l’area dei servizi logistici ed ambientali, nella quale sono collocati il servizio Giardini e Ambiente e la Floreria.

Ambito delle Telecomunicazioni

Vi opera la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici (Art. 10) che mantiene le precedenti funzioni con esclusione delle attribuzioni che risultano essere state trasferite alla Segreteria per la Comunicazione.

La Direzione è costituita dal servizio Poste e Filatelia (che riguarda l’attività di emissione filatelica), dai servizi di Telefonia, dal servizio Provider Internet e dal servizio Sistemi Informativi.

Ambito Finanziario-Contabile e Economico

Vi opera la Direzione dell’Economia (Art. 11) che si suddivide in un:

- settore finanziario-contabile, costituito dalla Ragioneria dello Stato (Bilancio e Contabilità, Gestione Patrimoniale e Finanziaria, Revisione Interna, Zecca dello Stato e coniazione);

- settore delle attività economiche, costituito dalla Gestione delle Attività Commerciali, dal Servizio Transito Merci e dall’Autoparco.

Nella gestione delle attività commerciali dello Stato della Città del Vaticano verrà ricompreso anche la commercializzazione numismatica.

Ambito dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile

Vi opera la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile (Art. 12) che mantiene le funzioni fin ora svolte.

La Direzione è strutturata nel Corpo della Gendarmeria Vaticana (funzioni e servizi di polizia compresa quella giudiziaria e penitenziaria, attività detentiva e carceraria - a norma della Convenzione contro la Tortura del 1984 alla quale la Santa Sede ha aderito “per conto dello Stato della Città del Vaticano”- alle dipendenze dell’Autorità Giudiziaria dello Stato oltre ai compiti che vengono richiesti dalla Santa Sede: sicurezza del Sommo Pontefice in collaborazione con la Guardia Svizzera Pontificia) e nel Corpo dei Vigili del Fuoco e protezione civile.

Alla Direzione può essere preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria.

Ambito Sanitario

Vi opera la Direzione di Sanità ed Igiene (Art. 13), con l’annesso Servizio di Sicurezza e Salute dei Lavoratori, che mantiene le medesime funzioni fin ora attribuitele.

Rispondendo all’esigenza di attenersi ai criteri di razionalizzazione e coerenza nelle funzioni di sanità ed igiene opera anche la Farmacia Vaticana che, per la propria peculiarità storica e tradizionale della struttura, mantiene “autonomia tecnica ed amministrativa”.

Ambito Culturale Artistico Monumentale

Vi opera la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali (Art.14), che amministra i Musei Vaticani, con le medesime attuali funzioni fin ora svolte dalla Direzione dei Musei, unitamente all’attività museale presso il Palazzo Pontificio e le Ville di Castel Gandolfo, che verrà attuata attraverso la collaborazione con la Direzione delle Ville Pontificie.

L’attività della Direzione, che si suddivide in un Settore Artistico-Scientifico e Settore Amministrativo Gestionale, si esplica altresì nella soprintendenza sul patrimonio artistico e culturale della Santa Sede e nella tutela dei beni culturali, conformemente alla normativa dello Stato.

Gestione delle Ville Pontificie

La Direzione delle Ville Pontificie (Art. 15) conserva una separata unità organizzativa di gestione della zona extraterritoriale di Castel Gandolfo per il mantenimento del complesso immobiliare, dei giardini, e per la gestione della annessa azienda agricola.

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Città del Vaticano 04 dicembre 2018

[01978-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0908-XX.01]