DICASTERIUM PRO COMMUNICATIONE
Aperti al mistero, avendo cura della fede dei semplici
Un commento alle nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali
ANDREA TORNIELLI
«Il magistero ecclesiale protegge la fede dei semplici... questo è il suo compito democratico. Esso deve dare voce a quelli che non hanno voce». Vengono in mente queste parole del cardinale Joseph Ratzinger dopo aver concluso la lettura delle norme sui presunti fenomeni soprannaturali pubblicato dal Dicastero per la Dottrina della fede. Un documento che rispecchia l’approccio pastorale che caratterizza il pontificato di Francesco e che si è reso necessario per superare difficoltà, vicoli ciechi e aperte contraddizioni accadute nell’ultimo mezzo secolo, con pronunciamenti di segno anche opposto sullo stesso fenomeno.
La fede dei semplici è protetta innanzitutto perché nel testo si ribadisce chiaramente che la Rivelazione si è conclusa con la morte dell’ultimo apostolo e che nessun fedele è tenuto a credere ad apparizioni o altri fenomeni presunti soprannaturali, anche nel caso siano stati lungo i secoli approvati dall’autorità ecclesiastica ed esplicitamente dichiarati soprannaturali. Al tempo stesso, si riconosce che in tanti casi queste manifestazioni eccezionali hanno provocato un’abbondanza di frutti spirituali e di crescita nella fede e dunque l’autorità della Chiesa non deve avere un aprioristico giudizio negativo, quasi che Dio o la Vergine Maria avessero bisogno dell’autorizzazione di una curia o di un dicastero vaticano per manifestarsi.
È poi chiarissimo l’intento di proteggere la fede dei semplici da illusioni, fanatismi, truffe, fenomeni di marketing religioso, come pure dall’ossessione di rincorrere questo o quel messaggio apocalittico finendo per dimenticare l’essenziale del Vangelo.
Colpisce poi la scelta di non voler più arrivare – se non in casi rarissimi che coinvolgono direttamente l’autorità del Successore di Pietro – ad impegnative dichiarazioni di autenticità e di soprannaturalità del fenomeno. Ed è anche questo un modo per tutelare la fede del popolo di Dio, lasciando maggiore libertà di aderire a devozioni e pellegrinaggi quando non si ravvedono ragioni che lo sconsigliano. Continuando a studiare il fenomeno, ad accompagnare veggenti senza lasciarli soli e allo sbando (come purtroppo è accaduto), a svolgere attività pastorali e catechesi che aiutino a portare buoni frutti spirituali.
Vengono introdotte 6 categorie di voto conclusivo sui presunti fenomeni, al posto delle 3 preesistenti. Secondo le vecchie norme del 1978, il giudizio poteva concludersi con una dichiarazione di soprannaturalità (constat de supernaturalitate), con una dichiarazione negativa ma aperta a possibili ulteriori sviluppi (non constat de supernaturalitate) o con una dichiarazione decisamente negativa quando la non soprannaturalità era evidente (constat de non supernaturalitate). Ora ci sono maggiori possibilità e sfumature, sempre al fine di tutelare la fede dei semplici, e di norma il giudizio più positivo diventa quello del nihil obstat, un nulla osta che non costringe la Chiesa a pronunciarsi sulla soprannaturalità ma attesta che gli elementi positivi prevalgono e dunque si tratta di un fenomeno da promuovere.
Quanto accaduto negli ultimi decenni aiuta anche a comprendere perché, d’ora in avanti, il coinvolgimento del Dicastero per la Dottrina della Fede sarà sempre previsto e il vescovo diocesano si pronuncerà sempre d’intesa con la Santa Sede. Una misura resa necessaria dai casi di pronunciamenti contraddittori del recente passato e anche dall’impossibilità, ormai evidente, di circoscrivere questi fenomeni nell’ambito locale.
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Nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali
Dal nulla osta al giudizio negativo: sono 6 i diversi voti per discernere i casi contenuti nel documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato dal Papa. Di norma, né il vescovo né la Santa Sede si pronunceranno per definire la natura soprannaturale del fenomeno, limitandosi ad autorizzare e promuovere devozione e pellegrinaggi
VATICAN NEWS
Vengono aggiornate le norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali: è quanto stabilisce il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicato venerdì 17 maggio, che entrerà in vigore domenica 19, festa di Pentecoste. Il testo è preceduto da una articolata presentazione del cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández, a cui segue l’introduzione, con l’individuazione di 6 diverse possibili conclusioni. Saranno possibili pronunciamenti più rapidi nel rispetto della devozione popolare e, di norma, non si impegnerà più l’autorità della Chiesa nel definire ufficialmente la soprannaturalità di un fenomeno che potrebbe richiedere molto tempo per essere approfonditamente studiato. L’altra novità è rappresentata dal coinvolgimento più esplicito del Dicastero per la Dottrina della Fede che dovrà approvare la decisione finale del vescovo e avrà la facoltà di intervenire motu proprio in qualunque momento. In molti dei casi degli ultimi decenni sui quali si sono espressi i singoli vescovi è stato coinvolto l’ex Sant’Ufficio, ma quasi sempre l’intervento rimaneva dietro le quinte e si richiedeva di non renderlo pubblico. A motivare ora questo coinvolgimento esplicito del Dicastero c’è anche la difficoltà nel circoscrivere a livello locale fenomeni che in qualche caso raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, «per cui una decisione relativa ad una diocesi ha delle conseguenze anche altrove».
Le ragioni delle nuove norme
All’origine del documento c’è la lunga esperienza dell’ultimo secolo, con casi in cui il vescovo locale (o i vescovi di una regione) hanno in tempi rapidissimi dichiarato la soprannaturalità, poi il Sant’Uffizio si è espresso diversamente. Oppure casi in cui un vescovo si è espresso in un modo, il suo successore in modo opposto (sullo stesso fenomeno). Ci sono poi i tempi lunghi, necessari per valutare tutti gli elementi per arrivare a una decisione sulla soprannaturalità o la non soprannaturalità dei fenomeni. Tempi che a volte contrastano con l’urgenza di dare risposte pastorali per il bene dei fedeli. Il Dicastero ha dunque iniziato nel 2019 a revisionare le norme e si è arrivati al testo attuale approvato dal Papa lo scorso 4 maggio. Un testo del tutto nuovo che introduce, come detto, 6 diverse conclusioni possibili.
Frutti spirituali e rischi
Il cardinale Fernández nella presentazione spiega che «tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli». Esiste però anche la possibilità che «in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale» si rilevino «delle criticità molto serie a danno dei fedeli»: casi in cui dai presunti fenomeni si trae «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15, 4°), arrivando addirittura a «esercitare un dominio sulle persone o a compiere degli abusi (II, art. 16)». Vi possono essere «errori dottrinali, indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario». Come pure esiste la possibilità che «i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina», ma che è solo frutto di fantasia, mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.
Gli orientamenti generali
Secondo le nuove norme la Chiesa potrà discernere: «se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; e sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente» (I, 10). Inoltre «in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali» (I, 11). Di norma, pertanto «né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero dichiareranno che i fenomeni sono di origine soprannaturale, e solo il Santo Padre può autorizzare una procedura in tal senso» (I, 23).
I possibili voti sul presunto fenomeno
Segue dunque l’elenco dei 6 possibili voti finali al termine del discernimento.
Nihil Obstat: non viene espressa certezza sull’autenticità soprannaturale, ma si riconoscono segni di un’azione dello Spirito. Si incoraggia il vescovo a valutare il valore pastorale e a promuovere la diffusione del fenomeno, compresi i pellegrinaggi.
Prae oculis habeatur: si riconoscono segni positivi, ma ci sono anche elementi di confusione o rischi che richiedono discernimento e dialogo con i destinatari. Potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale se ci sono scritti o messaggi associati al fenomeno.
Curatur: sono presenti elementi critici, ma c'è una diffusione ampia del fenomeno con frutti spirituali verificabili. Si sconsiglia un divieto che potrebbe turbare i fedeli, ma si invita il vescovo a non incoraggiare il fenomeno.
Sub mandato: le criticità non sono legate al fenomeno stesso, ma all'uso improprio fatto da persone o gruppi. La Santa Sede affida al vescovo o a un delegato la guida pastorale del luogo.
Prohibetur et obstruatur: Nonostante alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi sono gravi. Il Dicastero chiede al vescovo di dichiarare pubblicamente che l’adesione non è consentita e di spiegare le ragioni della decisione.
Declaratio de non supernaturalitate: il vescovo è autorizzato a dichiarare che il fenomeno non è soprannaturale basandosi su prove concrete, come la confessione di un presunto veggente o testimonianze credibili di falsificazione del fenomeno.
Le procedure da seguire
Vengono quindi indicate le procedure da mettere in atto: spetta al vescovo esaminare i casi e sottoporlo al Dicastero per l’approvazione. Al vescovo è chiesto di astenersi dal fare pubbliche dichiarazioni relative all’autenticità o soprannaturalità, e anche di vigilare affinché non vi sia confusione e non si alimenti il sensazionalismo. Nel caso gli elementi raccolti «sembrino sufficienti», il vescovo costituirà una commissione d’indagine annoverando tra i suoi membri almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno.
Criteri positivi e negativi
Tra i criteri positivi, «La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati... l’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso, il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte, i frutti di vita cristiana» (II, 14). Tra i criteri negativi, la «presenza di un errore manifesto circa il fatto, eventuali errori dottrinali..., uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale, una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto, atti gravemente immorali..., alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico» (II, 15). Infine «è da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, 16). Qualunque sia la determinazione finale approvata, il vescovo «ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte» (II, 24).
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PRO COMMUNICATIONE DIREZIONE EDITORIALE
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