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Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, 29.06.2024


REGOLAMENTO

DEL CAPITOLO

DELLA BASILICA PAPALE

DI SAN PIETRO IN VATICANO

29 giugno 2024

PREAMBOLO

Per l’attuazione dello Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, il Romano Pontefice ha approvato il presente Regolamento.

AREA LITURGICA

Articolo 1

L’Area Liturgica, coordinata dal proprio Responsabile, si compone della Commissione per la Liturgia, del Comitato dei Cerimonieri e del Comitato della Cappella Musicale ed opera secondo le disposizioni previste da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

Articolo 2

Il Responsabile dell’Area Liturgica:

a) coordina la Commissione per la Liturgia;

b) assicura lo svolgimento delle liturgie capitolari, nelle forme dovute, d’intesa con i Cerimonieri, con il Direttore della Cappella Musicale, con gli Organisti, con i Sacristi e con il personale della Basilica;

c) vigila sulla scelta dell’accompagnamento e dei canti adatti alle varie celebrazioni, d’intesa con il Direttore della Cappella Musicale;

d) sovraintende all’edizione di sussidi di preghiera e di altre pubblicazioni ad uso liturgico.

Articolo 3

§ 1. La Commissione per la Liturgia è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e dai seguenti membri: Capo e Vice Capo Cerimoniere, Direttore e Vice Direttore della Cappella Musicale, Responsabile dei ministranti.

§ 2. La Commissione propone le linee guida per le diverse celebrazioni, tenendo conto del tempo e del grado liturgico. Predispone, inoltre, i sussidi e il necessario materiale liturgico.

Articolo 4

§ 1. I Cerimonieri sono nominati dall’Arciprete e compongono il Comitato dei Cerimonieri, presieduto dal Capo Cerimoniere, aiutato da un Vice Capo Cerimoniere e dal Responsabile dei ministranti.

§ 2. I Cerimonieri curano il decoroso svolgimento delle celebrazioni liturgiche più solenni della Basilica, in collaborazione con l’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 5

I Sacristi, nominati dall’Arciprete, sono i responsabili della sacrestia, accolgono i sacerdoti e garantiscono quanto necessario per le Celebrazioni liturgiche della Basilica, secondo il programma fornito dall’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 6

Il Comitato della Cappella Musicale è composto dal Direttore, dal Vice Direttore, da un Segretario e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

Articolo 7

§ 1. Il Direttore e i membri della Cappella Musicale (Organisti, Cantori), nominati dall’Arciprete, per un quinquennio, saranno contrattualizzati secondo il Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro.

§ 2. Il Direttore della Cappella Musicale cura che l’animazione musicale delle celebrazioni liturgiche si svolgano con dignità e nel rispetto delle Norme vigenti. Inoltre, vigila sulla custodia dei libri musicali e dell’archivio musicale, nonché sulla manutenzione degli organi della Basilica, proponendo alla Fabbrica di San Pietro gli interventi necessari.

§ 3. Il Segretario della Cappella Musicale, in accordo con il Direttore, invierà all’Amministrazione della Fabbrica di San Pietro l’elenco delle presenze per gli adempimenti previsti. Ogni spesa deve essere previamente autorizzata dalla predetta Amministrazione.

AREA PASTORALE

Articolo 8

§ 1. L’Area Pastorale è coordinata da un proprio Responsabile che, con il supporto della Commissione per la Pastorale:

a) gestisce i turni delle celebrazioni delle Messe d’orario e della presidenza delle altre azioni liturgiche e devozionali;

b) stabilisce i turni relativi al servizio dei Canonici per l’accoglienza dei pellegrini e dei visitatori;

c) assicura la presenza di sacerdoti, in determinati luoghi della Basilica, per le benedizioni, per l’annotazione delle intenzioni di Sante Messe e per l’ascolto e il dialogo;

d) coordina i momenti di catechesi e di riflessione;

e) organizza la formazione cristiana di quanti operano in Basilica e dei dipendenti della Fabbrica di San Pietro.

Articolo 9

§ 1. La Commissione per la Pastorale è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da due Vice Presidenti, da un Segretario e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 2. La Commissione per la Pastorale:

a) concorda le linee guida, le modalità di servizio e la formazione per i Canonici (spiritualità, predicazione, ecc.), per i dipendenti della Fabbrica di San Pietro (vita cristiana, catechesi, ecc.) e per i volontari;

b) prepara i sussidi pastorali;

c) stabilisce i criteri per le turnazioni.

§ 3. Il funzionamento interno dell’Area Pastorale è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

AREA CARITATIVA

Articolo 10

§ 1. L’Area Caritativa è coordinata da un proprio Responsabile che, con il supporto della Commissione per la Carità:

a) coordina i Canonici nell’espletamento del servizio caritativo;

b) cura, con particolare attenzione, i Canonici che versano in situazione di bisogno;

c) gestisce le attività caritative, avvalendosi dei necessari supporti.

§ 2. Il funzionamento interno dell’Area Caritativa è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

Articolo 11

§ 1. La Commissione per la Carità è composta dal Responsabile dell’Area, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 2. La Commissione propone le linee guida e le modalità per conseguire le proprie finalità.

AREA CULTURALE E TEOLOGICA

Articolo 12

L’Area Culturale e Teologica, coordinata da un proprio Responsabile, si compone della Commissione per l’Area Culturale e Teologica, dall’Archivio Storico e dallo Studium Petri.

Articolo 13

Il Responsabile dell’Area Culturale e Teologica:

a) coordina la Commissione della medesima Area;

b) sovraintende all’edizione di pubblicazioni promosse dallo Studium Petri;

c) agisce, d’intesa con il Segretario del Capitolo, per la valorizzazione del patrimonio documentale e librario conservato presso l’Archivio Storico;

d) cura i rapporti di collaborazione con altre Istituzioni e persone.

Articolo 14

§ 1. La Commissione per l’Area Culturale e Teologica è composta dal Coordinatore, in qualità di Presidente, da un Vice Presidente e da un congruo numero di membri nominati dall’Arciprete.

§ 3. La Commissione promuove le attività di studio proprie della medesima Area tramite pubblicazioni, convegni, concorsi, esposizioni, concerti, e altri eventi culturali.

§ 4. Il funzionamento interno dell’Area Culturale e Teologica è disciplinato da un apposito Regolamento dell’Area, approvato dall’Arciprete.

L’ARCHIVIO STORICO DEL CAPITOLO

Articolo 15

§ 1. L’Archivio Storico, sotto la responsabilità del Segretario del Capitolo, custodisce e valorizza il patrimonio documentale e librario del Capitolo.

§ 2. Il personale dell’Archivio è assunto e retribuito dalla Fabbrica di San Pietro.

§ 3. Il funzionamento interno dell’Archivio storico è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

STUDIUM PETRI

Articolo 16

§ 1. Lo Studium Petri promuove l’approfondimento, la pubblicazione e la divulgazione di studi e ricerche in ambiti culturali e teologici inerenti il mistero della Chiesa, il ministero petrino e la Basilica di San Pietro, attingendo particolarmente al patrimonio artistico, culturale, documentale e librario della Basilica.

§ 2. Il personale dello Studium Petri è assunto e retribuito dalla Fabbrica di San Pietro.

§ 3. Il funzionamento dello Studium Petri è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dall’Arciprete.

I CANONICI

Articolo 17

L’Ufficio di Canonico può essere conferito sia a Vescovi sia a Presbiteri, anche se svolgono attività presso la Santa Sede o altre Enti, purché compatibili con il pieno adempimento dei doveri legati all’Ufficio.

Articolo 18

I Canonici sono tenuti a partecipare alle celebrazioni capitolari domenicali e festive, secondo il calendario approvato dall’Arciprete, e alle altre attività obbligatorie deliberate nelle Sessioni capitolari.

Articolo 19

I Canonici, benché dediti ad un incarico peculiare, siano disponibili a collaborare in tutte le attività: liturgiche, pastorali, caritative e teologiche e culturali della Basilica.

Articolo 20

I Canonici insigniti dell’Ordine episcopale godono del diritto di precedenza; tra gli altri quest’ultimo è determinato in base alla data del Biglietto di nomina; nel caso di nomina nella stessa data, in base a quella dell’Ordinazione presbiterale.

Articolo 21

§ 1. I Canonici devono garantire la loro presenza, durante tutto il corso dell’anno, in misura non inferiore ai due terzi dei membri del Capitolo, al fine di offrire un servizio dignitoso nelle azioni liturgiche e di consentire il regolare svolgimento delle attività pastorali della Basilica.

§ 2. I Canonici concordano con l’Arciprete (cfr. art. 14 dello Statuto) la programmazione delle assenze e delle ferie in modo da tener conto delle esigenze delle diverse aree di attività.

§ 3. I Canonici che per giusta causa non possono essere presenti agli impegni capitolari devono informare l’Arciprete tramite il Segretario del Capitolo.

Articolo 22

I Canonici sono vivamente invitati a partecipare alle celebrazioni in occasione delle Cappelle papali. La Concelebrazione, quando prevista, è raccomandata per rendere manifesto lo spirito di comunione con il Romano Pontefice e con la Chiesa universale.

Articolo 23

Il Responsabile dell’Area Pastorale assicura che i Canonici, tramite un calendario predisposto sotto la supervisione del Vicario dell’Arciprete, partecipino alle attività pastorali, siano disponibili a presiedere le azioni liturgiche in Basilica, le altre preghiere, quali ad esempio il Rosario, la Preghiera petrina, l’Adorazione eucaristica, la Via crucis, la Via Petri, e a distribuire la Comunione ai fedeli nelle Messe più partecipate.

Articolo 24

I Canonici impegnati in altri Uffici, garantiscano la loro disponibilità, quanto meno per il lavoro nelle Commissioni e nello svolgimento di alcune attività capitolari.

Articolo 25

§ 1. L’emolumento capitolare non può sommarsi ad altri se non nella misura che concorra a percepire l’equivalente della somma massima stabilita per l’VIII livello funzionale retributivo del Mansionario della Curia Romana.

§ 2. L’emolumento capitolare è erogato ogni mese, per dodici mensilità annuali.

§ 3. Il Canonico deve comunicare ogni anno all’Economo del Capitolo eventuali variazioni della propria posizione economica e previdenziale.

Articolo 26

§ 1. I Canonici, durante munere, godono dell’assistenza sanitaria del Fondo di Assistenza Sanitaria.

§ 2. Per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale secondo le norme previste per tutto il personale della Curia Romana o secondo quanto convenzionalmente stabilito tra le Parti.

Articolo 27

§ 1. Le offerte per le intenzioni di Sante Messe ad mentem offerentis, celebrate o concelebrate esclusivamente in Basilica, saranno destinate ai Canonici in misura stabilita da un apposito Decreto dell’Arciprete. L’eventuale eccedenza sarà devoluta per le attività caritative del Capitolo.

§ 2. Il Responsabile dell’Area Pastorale rileva le firme apposte sul registro delle Messe ad uso dei Canonici.

LE SESSIONI CAPITOLARI

Articolo 28

Il Segretario del Capitolo, su incarico dell’Arciprete, invia la convocazione almeno 7 giorni prima, con l’ordine del giorno e l’eventuale materiale utile per le questioni da trattare.

Articolo 29

L’Arciprete, o un suo delegato, illustra l’argomento da trattare. Ogni membro potrà intervenire nella discussione, apportando il proprio contributo per il raggiungimento di una decisione il più condivisa possibile.

Articolo 30

§ 1. Le decisioni capitolari sono prese a norma dell’art. 18 dello Statuto.

§ 2. Le votazioni si svolgono per voto segreto, mediante scheda, o per voto palese per alzata di mano, in base alla natura delle questioni.

§ 3. Il Capitolo, su proposta del Presidente, con votazione per alzata di mano, determina quali sono le questioni di minore importanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

L’interpretazione del presente Regolamento compete all’Arciprete, secondo le disposizioni dello Statuto e i principi generali del Diritto canonico.

Articolo 32

Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta di almeno due terzi dei Canonici, e con l’approvazione del Segretario di Stato.

Dal Vaticano, 29 giugno 2024

FRANCESCO

[01126-IT.01] [Testo originale: Italiano]