Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, 29.06.2024


Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

 

STATUTO

DEL CAPITOLO

DELLA BASILICA PAPALE

DI SAN PIETRO IN VATICANO

29 giugno 2024

PREAMBOLO

Le Basiliche Papali, le chiese cattedrali e collegiali, da tempo immemorabile, sono state officiate da un collegio di sacerdoti dedicati al culto divino e alla cura pastorale del Popolo di Dio. La loro missione contempla l’accoglienza dei pellegrini, la predicazione della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e la condivisione dei beni nella carità. Tra questi collegi, costituiti in Capitoli dall’Autorità ecclesiastica, si è sempre distinto, per probità di vita, dottrina e servizio a Dio e ai fratelli, quello istituito presso l’omonima Basilica Vaticana disciplinato dal presente Statuto.

NATURA E COSTITUZIONE

Articolo 1

§ 1. Il Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano gode di personalità giuridica canonica pubblica.

§ 2. Il Capitolo è formato dall’Arciprete, dal Vicario dell’Arciprete e da un Collegio di ventiquattro Canonici, provenienti da varie parti del mondo che, responsabilmente e secondo i compiti a ciascuno affidati, animano stabilmente la Basilica.

FINALITÀ

Articolo 2

§ 1. I Canonici, sotto la guida e l’Autorità dell’Arciprete, celebrano la liturgia, esercitano il ministero pastorale, operano la carità e promuovono lo studio e la ricerca storica e teologica, a norma del Diritto canonico e di questo Statuto.

§ 2. Nella gestione delle attività e nell’amministrazione dei propri beni, il Capitolo, insieme alla Fabbrica di San Pietro, è chiamato a servire il Romano Pontefice e la Basilica Vaticana.

§ 3. Al fine di conservare e valorizzare il complesso monumentale e garantire l’accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, nelle attività che coinvolgono anche le competenze della Fabbrica di San Pietro, i Responsabili delle Aree e i Canonici si coordinano con gli Uffici della suddetta Fabbrica nelle modalità da essa stabilite.

AREE DI ATTIVITÀ

Articolo 3

§ 1. Per coordinare l’espletamento dei diversi settori di servizio in cui viene esercitato il ministero dei Canonici sono istituite quattro Aree di Attività del Capitolo: Area Liturgica, Area Pastorale, Area Caritativa e Area Culturale e Teologica.

§ 2. Ogni Area di Attività è coordinata da un Officiale del Capitolo denominato “Responsabile dell’Area”.

§ 3. L’attuazione delle finalità e delle competenze delle singole Aree, come definite dal presente Statuto, viene disciplinata dal Regolamento del Capitolo.

§ 4. I Responsabili possono avvalersi di altri sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici, valorizzando le rispettive competenze, per collaborare nelle singole Aree di Attività del Capitolo.

Area Liturgica

Articolo 4

L’Area Liturgica comprende quelle attività che i Canonici, nell’osservanza delle norme liturgiche e dell’Ordo Missae celebrandae et Divino Officii persolvendi della Basilica Vaticana, sono chiamati ad assicurare:

a) celebrare la Messa capitolare e recitare le Lodi e i Vespri, coinvolgendo il Popolo di Dio e animandone la partecipazione, le domeniche, le festività stabilite e ogni qualvolta lo richieda l’Arciprete;

b) celebrare le Messe quotidiane di orario in Basilica, curando l’omelia e il decoro della liturgia;

c) collaborare, se richiesto, con il Parroco e con i Penitenzieri, anche per la celebrazione degli altri sacramenti e adoperarsi affinché nella Basilica si mantenga un clima di preghiera e di raccoglimento;

d) curare l’animazione di pii esercizi e di pratiche di pietà;

e) accogliere e accompagnare i fedeli e i gruppi di pellegrini, soprattutto quelli numerosi, d’intesa con l’Ufficio delle Celebrazioni della Fabbrica di San Pietro, per le celebrazioni nei luoghi e negli orari stabiliti.

Area Pastorale

Articolo 5

L’Area Pastorale sovrintende l’attività dei Canonici relativa all’accoglienza, all’ascolto e all’evangelizzazione dei pellegrini e dei visitatori, e volta a:

a) essere presenti in Basilica e disponibili all’ascolto e al dialogo;

b) favorire l’accostarsi dei fedeli ai sacramenti, ai sacramentali e alle pratiche di devozione e di pietà popolare;

c) offrire ai fedeli che si recano in pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo Pietro, secondo l’opportunità, momenti di catechesi e di riflessione, anche per promuoverne la devozione;

d) curare la formazione catechetica e spirituale di coloro che prestano servizio nella Basilica di San Pietro, nonché di quanti vi prestano opera di volontariato.

Area Caritativa

Articolo 6

L’Area Caritativa comprende le attività dei Canonici volte a:

a) assicurare, per quanto possibile, assistenza umana, spirituale e materiale ai Canonici e ai sacerdoti in necessità;

b) sostenere i pellegrinaggi di persone e gruppi con scarse possibilità economiche, soprattutto quelli provenienti da territori disagiati;

c) aiutare altre Chiese sparse nel mondo, in particolare in aree bisognose.

Area Culturale e Teologica

Articolo 7

L’Area Culturale e Teologica coordina l’opera dei Canonici in ambito culturale e scientifico e comprende, tra l’altro, lo studio dei documenti dell’Archivio Storico e lo Studium Petri.

COMPOSIZIONE E ORGANI

L’Arciprete della Basilica

Articolo 8

§ 1. L’Arciprete è scelto e nominato dal Romano Pontefice.

§ 2. L’Arciprete gode della potestà ordinaria vicaria sulla Basilica Papale di San Pietro e sulla relativa Parrocchia, sul Capitolo, sul clero e su coloro che vi operano.

§ 3. L’Arciprete prende possesso canonico del suo Ufficio, esibendo al Capitolo la Lettera Pontificia di nomina.

§ 4. L’Arciprete presiede il Capitolo e ne cura i lavori, promuove occasioni d’incontro tra i membri, favorendo fra loro lo spirito sinodale e la fraternità.

§ 5. L’Arciprete convoca il Capitolo, stabilisce l’ordine del giorno, modera le discussioni e promuove lo studio delle questioni più importanti che riguardano la vita e l’azione del Capitolo.

§ 6. L’Arciprete cura che il Capitolo adempia fedelmente i propri compiti a norma dello Statuto.

§ 7. L’Arciprete ha la legale rappresentanza del Capitolo.

Il Vicario dell’Arciprete

Articolo 9

§ 1. Il Romano Pontefice, su richiesta dell’Arciprete, sceglie e costituisce ad nutum, quale Vicario dell’Arciprete, uno fra i Canonici o un Ecclesiastico esterno al Capitolo, il quale tuttavia non sia già membro di un altro Capitolo.

§ 2. Il Vicario sostituisce l’Arciprete, assente o impedito, nelle questioni ordinarie, sempre dopo aver consultato l’Arciprete e lo informa di quanto è stato fatto.

§ 3. Il Vicario necessita di un mandato speciale dell’Arciprete per le questioni straordinarie.

§ 4. Il Vicario sottoscrive gli atti del Capitolo su mandato dell’Arciprete.

§ 5. Rendendosi vacante l’Ufficio dell’Arciprete, il Vicario resta in carica come Delegato Pontificio in ordinariis, sino alla presa di possesso dell’Ufficio del nuovo Arciprete.

I Canonici

Articolo 10

I Canonici sono nominati, su proposta dell’Arciprete e tramite la Segreteria di Stato, dal Romano Pontefice, per un quinquennio, rinnovabile, decorrente dalla data della nomina stessa.

Articolo 11

§ 1. Prima di prendere possesso dell’Ufficio, il Canonico è tenuto ad emettere la Professione di Fede e a giurare di adempiere fedelmente i propri doveri.

§ 2. Della rituale presa di possesso dell’Ufficio, il Segretario redigerà un Verbale da conservarsi nell’Archivio del Capitolo.

Articolo 12

I Canonici, durante munere, sono equiparati ai Protonotari Apostolici Soprannumerari.

Articolo 13

§ 1. Per favorire la partecipazione alle attività del Capitolo e per esercitare la voce attiva e passiva nel medesimo, i Canonici sono tenuti all’obbligo di risiedere in Urbe.

§ 2. Scaduto il quinquennio, i Canonici tornano a disposizione delle rispettive Chiese particolari o comunità di incardinazione e perdono i diritti e i doveri connessi all’Ufficio.

Articolo 14

§ 1. I Canonici godono di trenta giorni di ferie all’anno, continui o interrotti. Le ferie e le altre assenze vanno concordate con l’Arciprete.

§ 2. I Canonici usufruiscono anche di sei giorni all’anno per gli esercizi spirituali.

Articolo 15

§ 1. I Canonici partecipano alla concelebrazione in Basilica della Messa esequiale per un Canonico defunto. Chi per giusta causa, fosse assente, quanto prima celebri una Messa per il defunto.

§ 2. La salma di un Canonico, deceduto durante munere, è inumata nella cappella del Capitolo Vaticano nel cimitero del Verano, se non altrimenti disposto dallo stesso defunto o dai suoi eredi.

§ 3. I suffragi per i congiunti e i benefattori defunti sono determinati dal Capitolo.

Articolo 16

§ 1. I Canonici devono svolgere il proprio servizio fedelmente e diligentemente, e partecipare alla preghiera corale, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

§ 2. Il Canonico che frequentemente, senza giusta e provata motivazione, non partecipa alle attività del Capitolo, viene ammonito in forma scritta dall’Arciprete.

§ 3. Trascorso un mese, l’Arciprete ammonisca nuovamente colui che, già ammonito non si sia ravveduto; dopo un mese, se occorre, lo ammonisca per la terza volta.

§ 4. Se anche la terza ammonizione risulta vana, l’Arciprete proponga al Romano Pontefice, tramite la Segreteria di Stato, di revocare dall’Ufficio il Canonico ammonito.

Articolo 17

§ 1. Il Canonico perde l’Ufficio per scadenza del tempo prestabilito, al compimento dell’ottantesimo anno di età, per rinuncia, per trasferimento, per rimozione, per privazione, nonché per revoca da parte del Romano Pontefice.

§ 2. La rinuncia deve essere presentata al Romano Pontefice e trasmessa, tramite l’Arciprete, alla Segreteria di Stato. Avrà effetto dalla data della comunicazione dell’accettazione fatta al rinunciante.

Le Sessioni del Capitolo

Articolo 18

§ 1. Il Capitolo si riunisce di norma una volta al mese e può essere convocato ogni volta che si ritenga opportuno.

§ 2. Il Canonico ha il dovere di partecipare a ciascuna Sessione del Capitolo, salvo impedimento comunicato all’Arciprete.

§ 3. Perché sia valida qualsiasi Sessione del Capitolo, si richiede la presenza della maggioranza dei Canonici, escluso l’Arciprete.

§ 4. L’Arciprete o il Vicario, presiede la riunione del Capitolo; se entrambi sono legittimamente impediti, presiede il Canonico più anziano per nomina.

§ 5. Tutti coloro che partecipano alle Sessioni del Capitolo devono mantenere la massima riservatezza su quanto ivi avvenuto.

§ 6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Quando si tratta di questioni relative alle persone, le decisioni si assumono con voto segreto. Nelle questioni di minore importanza le decisioni possono essere assunte con voto palese. Il Vicario non Canonico non ha diritto di voto.

§ 7. Per l’elezione degli Officiali, l’Arciprete presenta al Capitolo una terna di nomi. È eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, si ritenga eletto il Canonico più anziano di nomina o, in via subordinata, più anziano di età.

§ 8. Per le decisioni ordinarie, se dopo due scrutini i voti sono in parità, colui che presiede può dirimerla con il suo voto.

Il Consiglio per le Attività

Articolo 19

§ 1. Il Consiglio per le Attività è un organo con funzioni consultive sulle questioni riguardanti le attività delle Aree Liturgica, Pastorale, Caritativa e Culturale e Teologica e su quelle relative alla vita del Capitolo e dei Canonici.

§ 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dall’Arciprete ed è composto dal Vicario, dall’Economo, dai Responsabili delle quattro Aree e da due membri eletti dal Capitolo.

GLI OFFICIALI

Articolo 20

Al fine di definire gli incarichi da esercitare riguardo le attività e l’amministrazione dei beni del Capitolo, i Canonici eleggono un certo numero di capitolari, chiamati Officiali.

Articolo 21

Sono Officiali del Capitolo:

a) il Segretario;

b) l’Economo;

c) il Vice-Economo;

d) il Responsabile dell’Area Liturgica;

e) il Responsabile dell’Area Pastorale;

f) il Responsabile dell’Area Caritativa;

g) il Responsabile dell’Area Culturale e Teologica.

Articolo 22

§ 1. Per la nomina degli Officiali si procede a norma dell’art. 18 § 7.

§ 2. Il mandato degli Officiali dura per tre anni e comunque non oltre la durata della nomina di Canonico.

§ 3. Se risulta vacante uno degli Uffici del Capitolo, si elegga un altro Officiale entro un mese dall’inizio della vacanza.

§ 4. L’Officiale che sia stato assente senza giustificazione per oltre tre mesi, decade dall’Ufficio e il Capitolo ne elegge un altro.

Articolo 23

§ 1. Gli Officiali sono tenuti a collaborare fra loro.

§ 2. Nel disbrigo degli affari che esulano dalle proprie mansioni, l’Officiale necessita del consenso della competente Autorità.

Articolo 24

L’Officiale, che sia impedito per breve tempo, può essere sostituito da un Canonico designato dall’Arciprete, dopo aver sentito il Capitolo.

 

Il Segretario

Articolo 25

§ 1. Spetta al Segretario:

a) redigere i documenti relativi alla presa di possesso dell’Ufficio dei Canonici e sottoscriverli con l’Arciprete o con il Vicario;

b) protocollare la corrispondenza e, se l’Arciprete lo richiedesse, informarne il Capitolo e predisporre l’eventuale risposta;

c) preparare nella debita forma gli atti e i documenti capitolari, i quali devono essere sempre congiuntamente sottoscritti dall’Arciprete o dal Vicario e dal medesimo Segretario, curarne l’esecuzione e l’archiviazione;

d) inviare la lettera di convocazione del Capitolo, redigere i Verbali delle Sessioni e sottoscriverli insieme all’Arciprete o al Vicario;

e) comunicare agli assenti le decisioni capitolari che li riguardano;

f) curare che siano annotati in uno specifico registro le fondazioni, i legati e le altre obbligazioni che riguardano il Capitolo;

g) esibire gli originali degli atti e dei documenti a coloro che legittimamente ne fanno richiesta e preparare le copie conformi all’originale;

h) registrare gli avvenimenti più importanti del Capitolo e della Basilica e informarne i Canonici.

§ 2. Il Segretario è Responsabile dell’Archivio Storico del Capitolo.

 

L’Economo

Articolo 26

§ 1. L’Economo tiene la contabilità del Capitolo, annota le entrate e le uscite sugli appositi libri e li conserva in maniera ordinata, redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell’amministrazione.

§ 2. L’Economo ha il compito di riferire periodicamente al Capitolo circa la conservazione ed amministrazione del patrimonio immobiliare e finanziario.

Articolo 27

§ 1. L’Economo può effettuare le spese previste nel bilancio preventivo annuale.

§ 2. Le spese che eccedono i limiti stabiliti nel bilancio richiedono un’espressa deliberazione del Capitolo.

§ 3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono deliberati dal Capitolo, a norma del diritto.

Articolo 28

Il Capitolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, attenendosi ai termini stabiliti dalla normativa e dalle Autorità competenti.

Il Vice-Economo

Articolo 29

Il Vice-Economo collabora con l’Economo e ne fa le veci se assente o impedito.

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Articolo 30

§ 1. Il Capitolo è dotato di un patrimonio costituito da beni immobili e mobili.

§ 2. Il patrimonio serve a garantire il conseguimento delle finalità statutarie, nonché altre attività e iniziative stabilite dal Capitolo.

Articolo 31

§ 1. Il Capitolo può delegare la gestione del patrimonio immobiliare all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o ad altro Ente, sottoscrivendo un regolare contratto commerciale.

§ 2. Il Capitolo può delegare la gestione del patrimonio finanziario, nel rispetto della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano, sottoscrivendo un regolare accordo.

Articolo 32

Ai Canonici è consentito ricevere un solo emolumento, erogato dalla Fabbrica di San Pietro, in misura equiparata allo VIII livello del Mansionario della Curia Romana.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

§ 1. Il presente Statuto ha valore di legge, senza che nulla in contrario possa essere d’ostacolo.

§ 2. Per effettuare cambiamenti allo Statuto, da sottoporre al Romano Pontefice, si richiedono i due terzi dei voti dei Canonici presenti alla riunione capitolare.

Articolo 34

§ 1. La più dettagliata esecuzione delle norme contenute nel presente Statuto è demandata ad un apposito Regolamento, approvato dal Romano Pontefice.

§ 2. Successive modifiche al Regolamento stesso potranno essere proposte da almeno due terzi dei Canonici, e approvate dal Segretario di Stato.

Dal Vaticano, 29 giugno 2024

FRANCESCO

[01125-IT.01] [Testo originale: Italiano]