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Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 16.12.2023


Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.

IN NOME DI SUA SANTITÀ

PAPA FRANCESCO

_____

Il Tribunale

composto dai signori Magistrati

Dr. Giuseppe Pignatone, Presidente,

Prof. Venerando Marano, Giudice,

Prof. Carlo Bonzano, Giudice,

invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminato sulle proprie decisioni,

visti gli artt. 421 segg. c.p.p.,

in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo a) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele e CRASSO Enrico perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di peculato di cui al capo b) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale reato di autoriciclaggio continuato di cui agli artt. 79 e 421-bis lettera c) c.p. ed in esso assorbite le condotte di cui ai capi h) e i) dell’imputazione, dichiara MINCIONE Raffaele colpevole del reato a lui ascritto;

- riqualificata l’imputazione nei termini dianzi citati, assolve BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio dal reato di autoriciclaggio così loro ascritto per non aver commesso il fatto;

in relazione al reato di abuso di ufficio di cui al capo c) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara il fatto assorbito nel delitto di peculato di cui al capo d) lettera a) dell’imputazione;

in relazione al reato di peculato continuato di cui al capo d) lettera a) dell’imputazione:

- relativamente al versamento della somma di 200.500.000 USD ed in esso assorbita la condotta di cui al capo c) dell’imputazione, dichiara BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio colpevoli del reato loro ascritto;

in relazione al reato di peculato continuato di cui capo d) lettera b) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di autoriciclaggio continuato di cui agli artt. 79 e 421-bis lettera c) c.p. ed in esso assorbite le condotte di cui al capo g) dell’imputazione, dichiara MINCIONE Raffaele colpevole del reato a lui ascritto;

- riqualificata l’imputazione nei termini dianzi citati, assolve BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio dal reato di riciclaggio così loro ascritto per non aver commesso il fatto;

in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al capo e) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele per difetto di querela;

in relazione al reato di peculato di cui al capo f) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele, TIRABASSI Fabrizio e TORZI Gianluigi perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo g) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara lo stesso già assorbito nel fatto di cui al capo d) lettera b) dell’imputazione;

in relazione ai reati di autoriciclaggio di cui ai capi h) e i) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara gli stessi già assorbiti nel fatto di cui al capo b) dell’imputazione;

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo j) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai capi k) e k1) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 419-bis comma 3 c.p., dichiara CRASSO Enrico e MINCIONE Raffaele colpevoli del reato loro ascritto limitatamente al denaro ed alle altre indebite utilità provenienti da MINCIONE Raffaele;

- assolve dallo stesso reato a lui ascritto al capo k) dell’imputazione TIRABASSI Fabrizio per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai capi l) e m) dell’imputazione:

- assolve CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai capi n) e n1) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve CRASSO Enrico, TIRABASSI Fabrizio e TORZI Gianluigi per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione di cui al capo o) dell’imputazione:

- assolve TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di corruzione di cui al capo p) dell’imputazione:

- con riguardo alla condotta contestata alla lettera a), assolve TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

- con riguardo alle condotte contestate alle lettere b) e c), dichiara nei confronti di TIRABASSI Fabrizio non doversi procedere per difetto di giurisdizione;

in relazione al reato di autoriciclaggio continuato di cui al capo p1) dell’imputazione:

- dichiara TIRABASSI Fabrizio colpevole del delitto a lui ascritto limitatamente ai beni e risorse economiche provenienti dai reati di cui al capo p) lettere b) e c) dell’imputazione nei limiti sopra precisati;

in relazione al reato di autoriciclaggio continuato di cui al capo p2) dell’imputazione:

- dichiara CRASSO Enrico colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle somme provenienti dalle condotte di cui al capo k) dell’imputazione;

in relazione al reato di truffa aggravata e continuata di cui al capo q) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara SQUILLACE Nicola e TORZI Gianluigi colpevoli del reato loro ascritto;

- assolve TIRABASSI Fabrizio e CRASSO Enrico per insufficienza di prove;

in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al capo r) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve SQUILLACE Nicola e TORZI Gianluigi per difetto di querela;

in relazione ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui al capo s) dell’imputazione:

- con riguardo alla condotta di riciclaggio del denaro proveniente dal reato di estorsione commesso da TORZI Gianluigi, assolve SQUILLACE Nicola perché il fatto non costituisce reato;

- con riguardo alla condotta di autoriciclaggio, assolve SQUILLACE Nicola perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di estorsione di cui al capo u) dell’imputazione:

- dichiara TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio colpevoli del reato loro ascritto;

- assolve CARLINO Mauro e CRASSO Enrico per non aver commesso il fatto;

in ordine al reato di autoriciclaggio continuato di cui al capo t) dell’imputazione:

- in esso assorbita anche la condotta di cui al capo v), dichiara TORZI Gianluigi colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle somme provenienti dal delitto di estorsione di cui al capo u);

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo v) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara il fatto già assorbito nel reato di cui al capo t);

in ordine ai reati di abuso di ufficio contestati ai capi x) e w) dell’imputazione, in quest’ultimo assorbito il fatto di cui al capo z) per come sotto precisato, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve DI RUZZA Tommaso, CARLINO Mauro e BRÜLHART René perché il fatto non costituisce reato;

- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell’art. 215 c.p.;

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo y) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione quale reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 178 c.p. della condotta di omessa segnalazione prevista e punita dall’art. 69 Legge XVIII del 2013 loro contestata, dichiara DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René colpevoli del reato loro così ascritto;

- assolve CARLINO Mauro per non aver commesso il fatto;

- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell’art. 215 c.p.;

in relazione al reato di abuso d’ufficio di cui al capo z) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione quale reato di omessa denuncia di cui all’art. 180 c.p. della condotta loro contestata di omesso inoltro al Promotore di Giustizia di una formale denunzia di reato, dichiara DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René colpevoli del reato loro così ascritto, restando per il resto il fatto già assorbito nel reato di cui al capo w);

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo aa) dell’imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso e CARLINO Mauro perché il fatto non costituisce reato;

- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell’art. 215 c.p.;

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo bb) dell’imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso perché il fatto non costituisce reato;

in ordine al reato di rivelazione del segreto d’ufficio di cui al capo dd) dell’imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso perché il fatto non sussiste;

in ordine ai reati di subornazione ed abuso d’ufficio contestati rispettivamente al capo ee) ed al capo ff) dell’imputazione

- assolve BECCIU Giovanni Angelo perché il fatto non sussiste;

in ordine al reato di peculato di cui al capo gg) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve BECCIU Giovanni Angelo e TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

in ordine al reato di corruzione di cui al capo gg1) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 419-bis c.p., assolve CRASSO Enrico per intervenuta prescrizione;

in ordine al reato di peculato di cui al capo hh) dell’imputazione:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di truffa aggravata di cui all’art. 416-ter c.p., dichiara BECCIU Giovanni Angelo e MAROGNA Cecilia colpevoli del reato loro così ascritto;

in ordine all’illecito di cui al capo ii) dell’imputazione:

- dichiara la società LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. responsabile della violazione di legge ascrittale;

in relazione al reato di peculato continuato di cui al capo jj) dell’imputazione, esclusa l’applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara BECCIU Giovanni Angelo colpevole del reato a lui ascritto;

in ordine ai reati di truffa di cui ai capi kk), ll), mm), pp), pp1) ed al reato di autoriciclaggio di cui al capo qq) dell’imputazione:

- assolve CRASSO Enrico perché il fatto non sussiste;

in ordine ai reati di falso e truffa contestati rispettivamente ai capi nn) e oo) dell’imputazione:

- assolve CRASSO Enrico perché l’azione penale è estinta per prescrizione;

in ordine agli illeciti di cui al capo rr) dell’imputazione:

- assolve le persone giuridiche PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, SOGENEL CAPITAL INVESTMENT e HP FINANCE LLC perché il fatto non sussiste.

Per l’effetto,

c o n d a n n a

BRÜLHART René alla pena di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta) di multa;

DI RUZZA Tommaso alla pena di euro 1.750.00 (millesettecentocinquanta) di multa;

CRASSO Enrico alla pena di anni sette di reclusione ed euro 10.000,00 (diecimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

MINCIONE Raffaele alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 (ottomila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

BECCIU Giovanni Angelo alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 (ottomila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

TIRABASSI Fabrizio alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 (diecimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

SQUILLACE Nicola, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, che – ai sensi dell’art. 423 c.p.p. – si ordina resti sospesa per il termine di cinque anni;

TORZI Gianluigi alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 (seimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con sottoposizione – ai sensi dell’art. 412 c.p. – alla vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica sicurezza per un anno;

MAROGNA Cecilia alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici per uguale periodo;

LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. alla sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 (quarantamila) ed al divieto di contrattare con le autorità pubbliche per anni due.

Inoltre, il Tribunale, visti gli artt. 36 e ss. c.p. e gli artt. 46 e ss. della Legge n. VIII dell’11 luglio 2013,

o r d i n a

- a carico degli imputati BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di USD 200.500.000,00 (duecentomilionicinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 26 febbraio 2014, quale profitto del delitto di peculato di cui al capo d) lettera a) dell’imputazione, nonché – nei confronti del solo MINCIONE Raffaele – quale cosa che servì a commettere i delitti di autoriciclaggio di cui ai capi b) e d) lettera b) dell’imputazione come sopra ridefiniti;

- a carico degli imputati CRASSO Enrico e MINCIONE Raffaele la confisca, anche per equivalente, di USD 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 15 agosto 2016, quale prezzo del delitto di corruzione tra privati di cui ai capi k) e k1) dell’imputazione, nonché – nei confronti del solo CRASSO Enrico – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo p2) dell’imputazione come sopra ridefinito;

- a carico dell’imputato TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di euro 1.540.292,00 (unmilionecinquecentoquarantamiladuecentonovantadue) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31 dicembre 2009, quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo p1) dell’imputazione come sopra ridefinito;

- a carico degli imputati TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 2 maggio 2019, quale profitto del reato di estorsione di cui al capo u) dell’imputazione, nonché – nei confronti del solo TORZI Gianluigi – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo t) dell’imputazione come sopra ridefinito;

- a carico degli imputati BECCIU Giovanni Angelo, MAROGNA Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. la confisca, anche per equivalente, di euro 589.400,00 (cinquecentottantanovemilaquattrocento) oltre interessi e rivalutazione a far data dall’8 luglio 2019, quale profitto del reato di truffa aggravata di cui al capo hh) dell’imputazione e – rispettivamente – dell’illecito di cui al capo ii) dell’imputazione;

- a carico dell’imputato BECCIU Giovanni Angelo la confisca, anche per equivalente, di euro 125.000,00 (centoventicinquemila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 13 aprile 2018, quale profitto del reato di peculato di cui al capo jj) dell’imputazione;

o r d i n a

la confisca di tutti i beni in sequestro fino alla concorrenza degli importi dianzi indicati;

d i s p o n e

che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, sia mantenuto il sequestro in atto su tutte le somme di cui è stata disposta la confisca;

infine, visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.,

c o n d a n n a

gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali.

Quanto alle statuizioni civili, visto l’art. 430 c.p.p., il Tribunale

c o n d a n n a

gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, che – ai sensi dell’art. 1226, comma 2 c.c. – liquida definitivamente nei termini appresso specificati, oltre rivalutazione e interessi legali fino alla data di effettivo soddisfacimento delle pretese:

· euro 91.000.000,00 (novantunomilioni) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di CRASSO Enrico, BECCIU Giovanni Angelo, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo d) lettera a) dell’imputazione;

· euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – a titolo di lucro cessante maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di CRASSO Enrico, BECCIU Giovanni Angelo, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo d) lettera a) dell’imputazione;

· euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo u) dell’imputazione;

· euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila) – a titolo di danno emergente maturato a tutto l’8 luglio 2019 – a carico di MAROGNA Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo hh) dell’imputazione;

· euro 125.000,00 (centoventicinquemila) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 13 aprile 2018 – a carico di BECCIU Giovanni Angelo, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo jj) dell’imputazione;

· euro 80.000.000,00 (ottantamilioni) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile Segreteria di Stato per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna;

· euro 100.000,00 (centomila) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna;

· euro 10.000,00 (diecimila) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René, in solido tra loro, in favore della parte civile A.S.I.F. per il reato di cui ai capi y) e z) come sopra ridefiniti;

visto l’art. 430, ultimo comma c.p.p.,

c o n d a n n a

gli imputati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite per la assistenza, rappresentanza e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro 70.000,00 (settantamila) per ciascuna delle parti civili A.P.S.A., Segreteria di Stato e I.O.R., nonché, previa documentazione delle stesse, nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di rimborso delle spese in favore della parte civile Segreteria di Stato che ne ha fatto espressa richiesta.

 

Città del Vaticano, 16 dicembre 2023

 

Giuseppe Pignatone, Presidente

Venerando Marano, Giudice

Carlo Bonzano, Giudice

IL CANCELLERIE

[01958-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0896-XX.02]