LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
CIRCA ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
Una migliore organizzazione dell’amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività economiche e finanziarie della Santa Sede per assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenze e funzioni, rappresenta un punto fondamentale nella riforma della Curia.
In base a questo principio, la Segreteria di Stato, che pure sostiene più da vicino e direttamente l’azione del Sommo Pontefice nella sua missione e rappresenta un punto di riferimento essenziale per le attività della Curia Romana, non è opportuno che compia quelle funzioni in materia economica e finanziaria già attribuite per competenza ad altri Dicasteri.
Avendo appreso dai Responsabili degli Enti interessati dei progressi compiuti circa un più funzionale esercizio delle rispettive competenze, ho ritenuto necessario stabilire alcune norme per meglio determinare le varie funzioni della Segreteria di Stato, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l’Economia.
Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, ascoltati i Responsabili dei Dicasteri competenti e consultate persone esperte, stabilisco quanto segue:
Articolo 1
Trasferimento degli investimenti e della liquidità
§1 A decorrere dal 1º gennaio 2021 la titolarità dei fondi e dei conti bancari, degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato, è trasferita all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che curerà la loro gestione e amministrazione. Essi saranno sottoposti a un controllo ad hoc da parte della Segreteria per l’Economia, che d’ora in avanti svolgerà anche la funzione di Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie.
§2 La Segreteria di Stato trasferisce quanto prima, non oltre il 4 Febbraio 2021, tutte le sue disponibilità liquide giacenti in conti correnti ad essa intestati presso l’Istituto per le Opere di Religione o in conti bancari esteri, all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica su conto bancario da questa indicato.
§3 Nel caso in cui non sia possibile o conveniente cambiare la titolarità dei conti, degli investimenti e delle partecipazioni, il Segretario di Stato provvede quanto prima, e non oltre il 4 Febbraio 2021, a munire il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di una procura generale ad agire a nome e per conto della Segreteria di Stato, attribuendogli in via esclusiva ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per:
a) la gestione dei conti correnti bancari;
b) la gestione dei titoli e dei valori mobiliari intestati alla Segreteria di Stato;
c) l’esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni della Segreteria di Stato in società e fondi di investimento;
d) la gestione degli immobili intestati direttamente o indirettamente alla Segreteria di Stato.
§4 A decorrere dall’esercizio 2021, le contribuzioni a qualunque titolo dovute o liberamente devolute alla Santa Sede da parte di Enti ecclesiali di qualunque tipo, ivi incluse quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell’Istituto per le Opere di Religione, come anche quelle di cui al canone 1271 CJC, saranno versate su un conto denominato “Budget Generale della Santa Sede”, gestito dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo la normativa vigente, in base al bilancio preventivo approvato. I trasferimenti delle somme dal conto Budget Generale della Santa Sede all’APSA dovranno essere previamente autorizzati dal Prefetto della Segreteria per l’Economia.
§5 Al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Segreteria di Stato provvede l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo il bilancio preventivo della medesima Segreteria approvato in base alla normativa vigente e fermo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia. Nel bilancio preventivo della Segreteria di Stato sarà costituita una voce di spesa per attività o emergenze impreviste, che saranno oggetto di regolare rendicontazione. Per le materie riservate si osserverà quanto stabilito nello Statuto della Commissione per le Materie Riservate.
Articolo 2
Gestione dei Fondi Papali
§1 L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica costituirà un accantonamento di bilancio denominato Fondi Papali, che per maggiore trasparenza farà parte del bilancio consolidato della Santa Sede, per il quale dovrà tenersi contabilità separata, con l’apertura di specifici sottoconti per:
a) il Fondo denominato «Obolo di San Pietro», con tutte le sue diverse suddivisioni e articolazioni;
b) il Fondo denominato «Fondo Discrezionale del Santo Padre»;
c) ciascuno dei fondi denominati «Fondi Intitolati», che abbiano un particolare vincolo di destinazione per volontà dei donanti o per disposizione normativa.
§2 Tutti i fondi di cui al §1 precedente mantengono la loro finalità. Le disponibilità liquide e gli investimenti afferenti a ciascuno dei sottoconti indicati al §1 sono collocati in conti dedicati aperti dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§3 L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica informa periodicamente sulla situazione dei fondi la Segreteria di Stato, la quale continua a collaborare nella raccolta degli stessi.
§4 Le spese e gli altri atti di disposizione a valere sul sottoconto Fondo Discrezionale del Santo Padre possono compiersi solo su Sua personale decisione.
§5 Le spese a valere sugli altri sottoconti saranno erogate dall’ Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica a richiesta della Segreteria di Stato secondo il bilancio preventivo approvato. Tutti gli altri atti di disposizione a valere su questi sottoconti e quelli non previsti dal bilancio preventivo sono sottoposti dal Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica all’autorizzazione preventiva del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il quale esercita un controllo specifico verificando preventivamente la corrispondenza con le istruzioni ricevute dal Santo Padre sull’uso dei Suoi fondi, la capienza e la liquidità degli stessi e la rispondenza delle disposizioni all’eventuale vincolo di destinazione.
§6 In ogni caso, le disposizioni di pagamento non preventivate e di investimento a valere sui Fondi Papali date dal Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica devono essere controfirmate dal Prefetto della Segreteria per l’Economia, il quale ne verifica preventivamente la corrispondenza alle disposizioni e alle autorizzazioni date in base al presente articolo.
Articolo 3
Disposizioni sul controllo e la vigilanza economico-finanziaria
§1 Tutti gli Enti di cui all’articolo 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, inclusi quelli finora sotto il controllo economico e finanziario della Segreteria di Stato, sono sottoposti al controllo, vigilanza e indirizzo della Segreteria per l’Economia come definito dal proprio Statuto e dalla normativa vigente, con la sola eccezione di quegli Enti per i quali il Santo Padre abbia espressamente disposto diversamente.
§2 I bilanci preventivi e consuntivi degli Enti di cui al paragrafo precedente sono trasmessi alla Segreteria per l’Economia, che provvede a sottoporli al Consiglio per l’Economia per la loro approvazione.
§3 Ove previsto dagli Statuti o dalla prassi vigente, i verbali dei Consigli di Amministrazione degli Enti continuano ad essere trasmessi alla Segreteria di Stato o al Dicastero da cui dipendono canonicamente.
§4 Il Presidente dei collegi dei sindaci o dei revisori, comunque denominati, ovvero il sindaco o il revisore unico, ove previsti dagli Statuti degli Enti inclusi in una lista approvata dal Consiglio per l’Economia, sono nominati dal Prefetto della Segreteria per l’Economia, che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l’esistenza di eventuali conflitti di interessi.
§5 I componenti degli organi statutari di controllo interno di cui al paragrafo precedente partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell’organo cui spetta l’amministrazione dell’Ente, comunque denominato, e hanno diritto di chiedere agli amministratori notizie e documenti sull’andamento dell’attività dell’Ente o su determinati affari.
§6 Le relazioni dovute dagli organi statutari di controllo interno degli Enti di cui al §4, in base alla legge e allo Statuto, sono trasmesse alla Segreteria per l’Economia. È in ogni caso dovere dei componenti degli organi statutari di controllo interno riferire alla Segreteria per l’Economia circa situazioni di gravi irregolarità nella gestione o nell’organizzazione, di eventuali violazioni della legge o dello Statuto e di un eventuale pericolo di dissesto economico dell’Ente.
§7 I superiori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori professionali degli organismi di vigilanza e controllo sono incompatibili con la nomina negli organi di amministrazione degli Enti inclusi nella lista di cui al §1.
§8 Le disposizioni del presente articolo sostituiscono automaticamente le clausole difformi eventualmente contenute negli statuti degli Enti.
§9 Restano ferme le competenze del Consiglio per l’Economia, dell’Ufficio del Revisore Generale e dell’Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, come definite dai propri Statuti e dalla normativa vigente.
Articolo 4
Funzione dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato
§1 Il cosiddetto Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato mantiene esclusivamente le risorse umane necessarie per effettuare le attività relative alla propria amministrazione interna, alla preparazione del proprio bilancio preventivo e consuntivo e alle altre funzioni non amministrative espletate finora.
§2 L’archivio del cosiddetto Ufficio Amministrativo nella parte relativa agli investimenti di cui al precedente articolo 1, e ai Fondi di cui al precedente articolo 2, è trasferito all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno della pubblicazione.
Dal Vaticano, il 26 dicembre 2020, ottavo di Pontificato
FRANCESCO
[01624-IT.01] [Testo originale: Italiano]