LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
Ab initio
Quibus can. 435 §1 et can. 506 §1
Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium mutantur
Fin dai primi tempi della Chiesa alcuni fedeli si sentirono chiamati a consacrare in maniera particolare la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli, testimoniando davanti alla comunità il loro distacco dal mondo attraverso quello che poi diverrà la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.
Alle esperienze individuali seguirono, prima in Oriente e poi in Occidente, quelle di vita comune fraterna, scandite dalle prescrizioni di una Regola e dalla sottomissione al Superiore.
“Avvenne quindi -dice il Concilio Vaticano II- che come in un albero piantato da Dio, ramificatosi nel campo del Signore in modo mirabile e molteplice, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie famiglie, che si sviluppano e a profitto dei loro membri e per il bene di tutto il Corpo di Cristo” (Costituzione dogmatica Lumen gentium, 43).
La Chiesa accoglie le diverse forme di vita consacrata come manifestazione della ricchezza dei doni dello Spirito Santo; l’autorità ecclesiastica, specialmente i Pastori delle Chiese particolari, interpreta i consigli, ne regola la pratica e, a partire da essi, costituisce forme stabili di vita, evitando che “sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore” (Decreto Perfectae caritatis, 19).
Alla Sede Apostolica compete sia di accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia l’ultimo giudizio per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice.
Dopo aver provveduto alle modifiche del Codice di diritto canonico, in questa prospettiva dispongo anche la modifica dei cann. 435 §1 e 506 §1 del CCEO, che sono sostituiti rispettivamente dai seguenti testi:
Can. 435 §1 - Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.
Can. 506 §1 - Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore l’8 dicembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato dal Laterano, il giorno 21 novembre dell’anno 2020, Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, ottavo del mio pontificato.
FRANCESCO
[01505-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0644-XX.01]