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Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulla Revisione dello Statuto del Fondo Pensioni Vaticano, 29.05.2015


I. Il Fondo Pensioni, istituito con il "Motu Proprio" La preoccupazione, dell'8 settembre 1992, ha personalità giuridica canonica pubblica e civile vaticana con sede nello Stato della Città del Vaticano. Il Patrimonio appartenente al Fondo, meglio definito con il "Motu Proprio" Adnexa, del 15 dicembre 2003, è attribuito ad esso insieme alla successione della titolarità di tutte le attività e passività. Il campo di applicazione del presente Statuto del Fondo Pensioni revisionato, resta riferito al Personale e agli Enti di cui al Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 15 dicembre 2003. Il Fondo Pensioni è anche responsabile delle passività relative ai benefici a favore dei dipendenti vaticani non inclusi nell'attuale Fondo Pensioni, compresi gli ex dipendenti andati in pensione anteriormente allo gennaio 1993, le cui passività sono attualmente detenute nei bilanci della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano o dei singoli Enti, amministrativamente autonomi, gestiti dalla Sede Apostolica e rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Generale del Fondo Pensioni. Condizione indispensabile per la presa in carico da parte del Fondo delle pensioni "ante 1.01.1993" è che, prima del trasferimento di tali passività al Fondo, la riserva matematica dei contributi necessari alla copertura finanziaria dei suddetti oneri previdenziali, valutata sulla base di ipotesi coerenti da uno studio attuariale internazionale, sia corrisposta interamente al Fondo medesimo da parte degli Enti attualmente responsabili di tali passività.

II. Dalla predetta data, lo Statuto del Fondo Pensioni, approvato il 15 dicembre 2003, è abrogato insieme a tutte le successive modifiche ed integrazioni. Il Regolamento Generale del Fondo Pensioni, del 15 dicembre 2003, resta in vigore, nella misura in cui non risulti in contrasto con lo Statuto revisionato, e fino ad emanazione di nuove norme. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto e del Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, sentito il parere del Segretario di Stato e del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Quanto stabilito con la presente Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" ha pieno valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

 

DEFINIZIONI
Al fine del presente Statuto i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

"Fondo":

Fondo Pensioni Vaticano;

"Statuto":

Presente Statuto del Fondo;

“Fondo 1992":

Fondo Pensioni istituito dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con "Motu Proprio" La preoccupazione dell'8 settembre 1992;

"Amministrazione" :

Ciascuno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 del presente Statuto, senza pregiudizio della sua natura.

"Consiglio":

"Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni"

 

STATUTO DEL FONDO PENSIONI

CAPO I
NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E FUNZIONI

Art.1
Campo di applicazione

1. Il Fondo Pensioni ha personalità giuridica canonica pubblica e civile vaticana e sede nella Città del Vaticano. La principale finalità del Fondo è quella di assicurare una copertura previdenziale al Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e di altri Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque al Personale dipendente compreso nel campo di applicazione del Regolamento Generale del Fondo Pensioni 2004, nonché ai titolari di trattamenti pensionistici del Fondo 1992 e degli Enti per i quali così disponga il Sommo Pontefice.

2. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti di Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente Statuto non hanno personale già iscritto o di Amministrazioni istituite successivamente al 28 maggio 2015, è subordinata all'autorizzazione della Segreteria di Stato, dopo aver ascoltato la Segreteria per l'Economia.

3. La Segreteria di Stato, con propri provvedimenti certifica la natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Art. 2
Finalità e funzioni

1. Il Fondo eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e pensioni indirette o di reversibilità ai familiari aventi diritto a pensione come da Regolamento Generale del Fondo stesso.

2. Il Fondo svolge funzioni di Ente assicuratore verso le posizioni previdenziali estinte con diritto ad accensione di una polizza assicurativa.

3. Esso, altresì, assicura l'erogazione di indennità e di provvidenze, quali:

a) le prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio, da corrispondersi dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti beneficiari delle medesime;

b) assegni familiari, assegni al nucleo familiare e provvidenze a favore della famiglia ai titolari di pensione, da corrispondersi dalle Amministrazioni come da Regolamento Generale.

CAPO II
PATRIMONIO DEL FONDO E SUA GESTIONE

Art. 3
Patrimonio e gestione delle risorse

1. Il Patrimonio del Fondo è quello attribuito alla sua istituzione (1992), come definito nel "Motu Proprio" di approvazione del presente Statuto.

2. Il Patrimonio è alimentato, con le stesse modalità finora adottate, dalla contribuzione degli iscritti, dalle differenze contributive dovute dalle Amministrazioni per i dipendenti che all'atto del collocamento a riposo hanno optato per il solo trattamento pensionistico ai sensi delle Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza del 1972, dai riscatti dei periodi di studi universitari effettuati secondo le Norme di attuazione degli Artt. 11 e 13,2° comma del Regolamento Generale del Fondo Pensioni 2004, dai proventi derivanti dalle disponibilità patrimoniali, da lasciti, da donazioni, da eredità e da ogni altra entrata finalizzata alla realizzazione dei fini istituzionali del Fondo.

3. Sul Patrimonio gravano le uscite dovute all'erogazione di prestazioni pensionistiche e all'estinzione di posizioni iscritte e le spese di funzionamento del Fondo.

4. La gestione patrimoniale e finanziaria del Fondo è affidata al Consiglio di Amministrazione.

5. Gli investimenti e i disinvestimenti dei comparti immobiliare e mobiliare sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ordinariamente attraverso l’APSA o tramite specifiche convenzioni con terzi le quali devono contenere le linee di indirizzo gestionale date dal Consiglio per l’Economia.

CAPO III
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA INTERNA ED ESTERNA

Art. 4

l. Organi di amministrazione e di vigilanza interna del Fondo sono:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore.

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Organi esterni di vigilanza e di controllo sono:

a) il Consiglio per l'Economia;

b) la Segreteria per l'Economia.

c) Revisore Generale.

SEZIONE I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI VIGILANZA INTERNA

Art. 5
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo è nominato dal Sommo Pontefice. L'incarico è quinquennale e può essere rinnovato per un altro mandato.

2. Per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Consiglio per l’Economia, sottopone al Sommo Pontefice una lista di almeno tre candidati.

3. Egli è il rappresentante legale del Fondo.

4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Egli su proposta del Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione gli atti di straordinaria amministrazione, così come specificati nel Regolamento.

6. In caso di urgenza, il Presidente, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio medesimo.

7. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 6
Consiglio di Amministrazione

l. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:

a) il Presidente;

b) quattro esperti in materia assicurativa e di gestione dei fondi pensioni o di fondi patrimoniali, provenienti da diversi Paesi nominati dal Consiglio per l'Economia;

c) quattro membri esperti in campo amministrativo, designati rispettivamente dal Prefetto di Propaganda Fide; dal Presidente della Commissione per lo SCV; dal Presidente dell’APSA e dal Presidente della Fabbrica di San Pietro, nominati dal Segretario di Stato, sentito il Prefetto della Segreteria per l’Economia;

d) due membri, in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati del Fondo scelti e nominati dal Segretario di Stato;

2. I membri sono nominati ad quinquennium e possono essere rinnovati per un altro mandato.

3. Le procedure per la designazione dei membri devono iniziare almeno tre mesi prima della prevista scadenza.

4. In caso di cessazione o decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato.

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in qualsiasi modo in conflitto di interesse rispetto alle attività specifiche del Fondo. Una dichiarazione di assenza di cause di conflitti di interesse viene rilasciata da ogni membro al momento dell'accettazione della carica. Situazioni conflittuali sistematiche che possano emergere durante il mandato comportano la perdita dell'incarico. Qualora nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione dovessero emergere circostanziate situazioni di conflitto di interessi, il membro interessato non deve partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

6. Il Presidente può invitare esperti nelle materie di trattazione del Fondo per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ottenerne la qualificata consulenza.

Art.7
Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

l. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o che tre membri lo richiedano in forma scritta.

2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è effettuata con comunicazione scritta inviata ai membri o eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'ordine del giorno è stabilito, d’intesa con il Direttore, dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti dai membri.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La maggioranza dei componenti può essere raggiunta anche attraverso la partecipazione in videoconferenza.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle riunioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzione consultiva, il Direttore dell'Ufficio del Fondo, che funge da segretario e sottoscrive i verbali firmati dal Presidente e da approvare da parte di tutti i membri partecipanti. Copia è inviata alla Segreteria di Stato e alla Segreteria per l'Economia.

Art. 8
Compiti del Consiglio di Amministrazione

l. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

a) ai criteri di organizzazione, gestione e amministrazione del Fondo;

b) ai criteri d'investimento per le disponibilità del Fondo. In particolare, decide i limiti d'investimento complessivi per le disponibilità di breve termine ed in merito ad altre attività finanziarie e immobiliari. Detti criteri devono prendere in considerazione la diversificazione, l'allineamento con la scadenza delle attività e passività e il profilo di rischio complessivo desiderato sia in termini di rischio d'investimento e di finanziamento, sia in termini di rischio demografico;

c) alla selezione dei gestori del patrimonio e ai mandati di investimento. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni è tenuto a garantire che la gestione delle attività finanziarie e immobiliari sia svolta da professionisti, qualificati a livello internazionale, gestori del patrimonio di terze parti, sotto il controllo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

d) alla scelta delle banche fiduciarie da utilizzare per le attività finanziarie del Fondo;

e) alla redazione di un regolamento da sottoporre all’approvazione della Segreteria di Stato, sentita la Segreteria per l’Economia;

f) alla presentazione alla Segreteria di Stato di eventuali proposte riguardanti modifiche dello Statuto o del Regolamento, dopo aver sentito la Segreteria per l’Economia;

g) ai Bilanci Preventivo, Consuntivo e Tecnico-attuariale e relative relazioni, anche periodiche, esprimendo il proprio parere favorevole alla loro presentazione alla Segreteria di Stato ed alla Segreteria per l'Economia;

h) all'interpretazione, ai fini interni, di ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;

i) a singole questioni previdenziali e amministrative incluse le decisioni sulle controversie di cui all'Art. 14 presentate su ricorso degli iscritti, dei loro superstiti o dei loro aventi causa.

Art. 9
Direttore dell'Ufficio del Fondo

1. Il Direttore del Fondo è nominato dal Santo Padre, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La nomina è ad quinquennium.

2. È compito del Direttore:

a) gestire il Personale dell'Ufficio del Fondo, svolgendo altresì i relativi adempimenti amministrativi;

b) partecipare con funzione consultiva alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei relativi documenti;

d) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento delle attività dell’Ufficio;

e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) tenere i rapporti con le Amministrazioni di cui all’art. 1. 1 del presente Statuto;

g) esercitare ogni altro potere attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri di cui uno con funzione di presidente, è nominato dal Segretario di Stato per un quinquennio rinnovabile una sola volta.

2. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo e rispondono del loro operato direttamente alla Segreteria di Stato.

3. I Revisori, con periodicità almeno trimestrale, controllano l’amministrazione del Fondo, accertano le consistenze di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili vigenti.

4. Il Collegio dei Revisori esamina il Bilancio Preventivo, Consuntivo e Tecnico- attuariale, corredati dai documenti giustificativi. In particolare, accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

5. I verbali e le osservazioni dei Revisori sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE II
ORGANI ESTERNI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 11

Il Fondo Pensioni è sottoposto alla vigilanza del Consiglio per l’Economia, della Segreteria per l’Economia e del Revisore Generale ciascuno secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi Statuti.

CAPO IV
UFFICIO DEL FONDO

Art. 12
Gestione amministrativa

Ogni attività concernente la gestione amministrativa è affidata all'Ufficio del Fondo, al quale spetta in particolare:

a) la tenuta della contabilità e la redazione dei Bilanci Preventivo, Preconsuntivo e Consuntivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione;

b) la raccolta e la gestione delle iscrizioni;

c) la gestione delle prestazioni di cui all'Art. 2;

d) l'elaborazione dei dati da fornire all'Attuario per la redazione del Bilancio Tecnico-attuariale del Fondo;

e) la predisposizione della modulistica e dei rendiconti.

Art. 13
Organico dell'Ufficio del Fondo

1. L'Ufficio del Fondo ha un proprio Organico.

2. Al Personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana in vigore.

3. L’attuario è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

4. Il Fondo può avvalersi della collaborazione e della consulenza di esperti esterni. La relativa decisione e la qualificazione del compenso spettano al Consiglio di Amministrazione. Il contratto di collaborazione è stipulato dal Presidente.

CAPO V
RICORSI AMMINISTRATIVI

Art.14

1. Gli iscritti al Fondo Pensioni, i loro superstiti o aventi causa che si ritengano lesi da un provvedimento in materia di contribuzione o prestazione, nonché coloro che abbiano ricevuto un diniego all'iscrizione al Fondo, possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione, tenuto a decidere, in un'unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento, esponendone i motivi.

2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del provvedimento da parte dell'interessato.

3. In caso di rigetto del ricorso o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'interessato può proporre l'azione di fronte all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in conformità alle relative norme statutarie.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 15

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, e tutti coloro che partecipano degli organismi di cui all’art. 4 § 1, l’attuario, il personale, i consulenti e gli esperti devono essere scelti secondo le modalità stabilite nella Curia Romana per l'assunzione dei dipendenti e tra persone di comprovata reputazione, liberi da qualsiasi conflitto d'interesse e con un adeguato livello di formazione, esperienza professionale e competenza nei settori che rientrano nell'ambito delle attività del Fondo.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone le procedure e le modalità applicative necessarie per il funzionamento del Fondo.

3. La giurisdizione competente è quella vaticana.

4. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla legislazione canonica e civile vigente nello Stato della Città del Vaticano.

 

Il presente Statuto viene approvato ad experimentum. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, e che entri in vigore in data odierna, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, il 28 maggio 2015, terzo di Pontificato.

FRANCESCO

[00903-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0412-XX.01]