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ARTICOLO ESPLICATIVO DELLA LEGGE N. XVIII DI S.E. MONS. DOMINIQUE MAMBERTI, SEGRETARIO PER I RAPPORTI CON GLI STATI, 09.10.2013


ARTICOLO ESPLICATIVO DELLA LEGGE N. XVIII DI S.E. MONS. DOMINIQUE MAMBERTI, SEGRETARIO PER I RAPPORTI CON GLI STATI

In data 8 ottobre 2013 la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato la Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria. Queste norme erano già in vigore perché adottate in via d’urgenza con il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato dell’8 agosto 2013 – contestualmente al Motu Proprio di Papa Francesco per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa – e sono state dunque definitivamente confermate in legge acquistando carattere di stabilità.

Si tratta di un testo molto articolato e complesso – quasi un testo unico in materia finanziaria – che si iscrive nel percorso di adeguamento dell’ordinamento vaticano ai parametri internazionali del Financial Action Task ForceGroupe d’action financière (FATF – GAFI) ed alle raccomandazioni della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa, comunemente indicati come i migliori strumenti normativi al fine di predisporre un’efficace rete di protezione contro le operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Data l’ampiezza dei suoi contenuti, la Legge N. XVIII non si limita solo a sostituire in larga parte la Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010 (poi modificata dalla Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012), quanto introduce anche discipline ulteriori, che nella precedente normativa erano del tutto assenti o solo abbozzate.

Una prima e consistente parte della legge è dedicata alle Misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, che si sviluppa nel dettaglio dei soggetti obbligati, nelle attività di valutazione dei rischi (generale e particolare), nelle prescrizioni concernenti l’adeguata verifica delle controparti (ordinariamente svolta in maniera proporzionata al rischio connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte e alla tipologia di operazione posta in essere, ma che diventa rafforzata in caso di alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) e nella disciplina del trasferimento internazionale di fondi.

Particolare attenzione viene dedicata alla segnalazione delle attività sospette, che i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Autorità di Informazione Finanziaria, che a sua volta le analizza ed approfondisce, anche con penetranti poteri istruttori. Qualora poi vi sia un fondato motivo di sospettare un’attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di giustizia ed ha anche la possibilità di sospendere l’esecuzione delle transazioni ed operazioni sospette, fino a cinque giorni lavorativi.

Il sistema di prescrizioni in materia di misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo è poi completato dall’attribuzione, sempre all’Autorità di Informazione Finanziaria, di un generale potere di vigilanza circa l’attuazione delle misure stabilite dalla legge a carico dei soggetti obbligati, nonché da un articolato sistema di sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla stessa Autorità, ovvero nei casi più gravi dal Presidente del Governatorato, previa raccomandazione da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria. La normativa sulle sanzioni amministrative contiene anche un rinvio alla disciplina generale in materia, anch’essa di recente adozione con la Legge N. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 2013.

Un ambito rilevante della disciplina introdotta con la Legge N. XVIII è quello contenuto nel titolo relativo alla Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, ovvero che (in base alle definizioni di cui all’art. 1, nn. 1 e 2) svolgono abitualmente in nome e per conto di terzi un’attività finanziaria in forma economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’introduzione di questa peculiare funzione – già attribuita all’Autorità di Informazione Finanziaria con il Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, dell’8 agosto 2013 – risponde ad una specifica raccomandazione della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa e la Legge N. XVIII ne detta la disciplina stabilendo in proposito un diffuso potere di regolamentazione della materia da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria, nonché attribuendo alla stessa Autorità la vigilanza sul rispetto degli obblighi e la competenza in materia di sanzioni amministrative.

Un titolo apposito disciplina le Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali. Tali misure erano già state introdotte con la Legge N. CXXVII, ma sono state in questa sede notevolmente dettagliate. La competenza in ordine all’adozione della lista è stata poi attribuita al Presidente del Governatorato, mentre la Segreteria di Stato (in passato competente) continua a svolgere un ruolo di essenziale coordinamento, in ragione della propria fondamentale competenza nelle relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale (cfr. Costituzione Apostolica Pastor Bonus, art. 46). Nei confronti dei soggetti iscritti nella lista vigono automaticamente i divieti di fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari, e l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei loro beni e risorse, informandone i soggetti che svolgono attività finanziarie. Misure cautelari possono inoltre essere adottate anche nei confronti dei soggetti che non sono ancora iscritti nella lista, sempre che però sussistano fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e purché entro il termine di 15 giorni il soggetto sia iscritto nella lista.

Altre disposizioni della Legge N. XVIII riguardano ancora la disciplina del Trasporto transfrontaliero di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, e le norme in materia di Informazione e cooperazione, in relazione alle quali attività un ruolo centrale è attribuito all’Autorità di Informazione Finanziaria che collabora e scambia informazioni sia con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sia con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa.

Per cogliere la completezza dell’intervento normativo realizzato con questa legge occorre leggerne i contenuti alla luce del Motu Proprio di Papa Francesco, dell’8 agosto 2013. Tale provvedimento infatti, oltre all’istituzione ed attribuzione all’Autorità di Informazione Finanziaria della funzione di vigilanza prudenziale ed all’istituzione del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha altresì l’effetto di estendere la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo anche ai Dicasteri della Curia Romana ed agli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano (art. 1), attribuendo nei loro confronti la giurisdizione in materia agli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano (art. 3). Il combinato disposto della legge vaticana e del provvedimento canonico permette dunque di estendere l’ambito della presente riforma dallo Stato della Città del Vaticano alla Santa Sede.

Se si considerano anche le recenti normative nella materia del diritto penale sostanziale e processuale (con le Leggi NN. VIII e IX dell’11 luglio 2013), l’introduzione di una legge generale in materia di sanzioni amministrative (Legge N. X, dell’11 luglio 2013) e il Motu Proprio di Papa Francesco sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale, dell’11 luglio 2013, appare visibile l’impegno riformatore che ha permesso di raggiungere obiettivi importanti nel percorso intrapreso a partire dal pontificato di Benedetto XVI, con il Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, del 30 dicembre 2010.

Tale percorso ha raggiunto oggi uno stadio particolarmente avanzato e consente pertanto di guardare con soddisfazione all’impegno profuso, il cui scopo fondamentale è quello di contribuire in modo fattivo alla crescita della Comunità internazionale, nel cui seno la Santa Sede è chiamata a svolgere un ruolo di guida ed esempio.

[01453-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0644-XX.01]