Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


STATUTO DELL’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF), 30.12.2010


CAPO I

Articolo 1
Istituzione, finalità e sede

§ 1. E’ eretta con Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto Decimo Sesto del 30 dicembre 2010 l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) avente compiti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

§ 2. L’Autorità di Informazione Finanziaria è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus.

§ 3. L’Autorità gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana.

§ 4. Essa ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2
Funzioni

§ 1. L’Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni, i compiti e le attività indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII.

§ 2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, a norma del diritto e dei principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività richiamati nel paragrafo che precede e nel presente Statuto in piena autonomia e indipendenza.

§ 3. L’Autorità svolge il suo servizio nei riguardi dei soggetti di cui all’articolo 2 della Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII operanti sul territorio dello Stato della Città del Vaticano oltre che dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.

CAPO II

Articolo 3
Organi e personale dell’Autorità

§ 1. Sono Organi dell’Autorità di Informazione Finanziaria.

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio direttivo.

§ 2. Fanno parte dell’Autorità il Direttore e il personale addetto.

Articolo 4
Presidente

§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; dura in carica cinque anni e può essere confermato.

§ 2. Il Presidente sorveglia l’andamento dell’Autorità promuovendone il regolare ed efficace funzionamento.

§ 3. Egli presiede il Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Membro del Consiglio direttivo a ciò designato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.

§ 4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Autorità e l’uso della firma. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta o per determinati atti o attività la facoltà di rappresentare l’Autorità di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 5
Consiglio direttivo

§ 1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Autorità ed è composto da altri quattro membri nominati dal Sommo Pontefice tra persone di provata affidabilità, competenza e professionalità.

§ 2. Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento della struttura dell’Autorità, della quale programma, dirige e controlla l’attività. In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per l’attività dell’Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche attraverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al personale dell’Autorità promuovendone la formazione professionale specifica; e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all’Autorità, con apposite comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.

§ 3. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di informativa al Consiglio.

§ 4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la necessità. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

§ 5. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscano il ricevimento; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

§ 6. Le riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche in videoconferenza, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e all’unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri.

§ 7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e del segretario. Il libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 6
Direttore e personale dell’Autorità

§ 1. Il Direttore, in possesso di adeguata e comprovata competenza e professionalità in campo giuridico-finanziario ed informatico maturata nelle materie istituzionali dell’Autorità, è nominato dal Presidente con il nulla osta del Segretario di Stato.

§ 2. Il Direttore:

a) è responsabile dell’attività operativa dell’Autorità;

b) coordina l’attività del personale addetto ai fini dell’esecuzione dei programmi e dei compiti dell’Autorità;

c) sottopone al Consiglio direttivo ogni atto che non rientri nelle sue competenze;

d) è normalmente invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo;

e) cura l’Amministrazione dell’Autorità.

§ 3. Il personale dell’Autorità, di norma in possesso di un’adeguata esperienza professionale nelle materie istituzionali della medesima, viene assunto dal Presidente dell’Autorità con il nulla osta del Segretario di Stato.

Articolo 7
Segreto

§ 1. I soggetti menzionati negli articoli di cui al presente Capo sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l’Autorità ed i suoi rapporti con i terzi.

§ 2. L’obbligo di segreto non è di ostacolo all’adempimento degli obblighi in materia di cooperazione internazionale e nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

CAPO III

Articolo 8
Risorse, contabilità e bilancio

§ 1. All’Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

§ 2. Il Consiglio direttivo, entro il trentuno marzo di ogni anno, deve approvare il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente.

§ 3. L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

§ 4. Il Presidente, dopo l’approvazione, trasmette il bilancio di esercizio al Cardinale Segretario di Stato.

CAPO IV

Articolo 9
Relazione sull’attività

§ 1. L’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette al Segretario di Stato una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

CAPO V

Articolo 10
Approvazione e pubblicazione

§ 1. Il presente Statuto è approvato e sarà pubblicato in Acta Apostolicae Sedis.

§ 2. Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni canoniche e civili vaticane.

[01872-01.01] [Testo originale: Italiano]