LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
circa il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati
Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale.
a) Considerato il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione economica della Santa Sede;
b) considerato l’aggravamento di tale situazione a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid – 19, che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
c) considerato che i costi per il personale costituiscono una rilevante voce di spesa nel bilancio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
d) ritenuto, pur in presenza di adeguata patrimonializzazione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, di dover assicurare la sostenibilità e l’equilibrio tra entrate e uscite nella gestione economica e finanziaria corrente;
e) ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività;
f) con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro;
g) acquisito il competente parere della Segreteria per l’Economia e dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, stabilisco quanto segue:
Articolo 1
Retribuzioni dei Cardinali
§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, corrisposta dalla Santa Sede ai Cardinali è ridotta del dieci percento (10%) rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.
Articolo 2
Retribuzioni degli altri Superiori
§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, al netto e con esclusione dei compensi aggiuntivi concordati nel relativo contratto, corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai soggetti inquadrati nei livelli retributivi C e C1, sono ridotte dell’otto percento (8%) rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.
Articolo 3
Retribuzioni di ecclesiastici e religiosi
§1 A decorrere dal 1° aprile 2021, la retribuzione corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, inquadrati nei livelli retributivi C2 e C3 e nei dieci livelli funzionali non dirigenziali, sono ridotte del 3 percento (3%) rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.
Articolo 4
§1 La riduzione di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applica qualora l’interessato documenti che gli sia impossibile far fronte a spese fisse connesse allo stato di salute proprio o di parenti entro il secondo grado. I presupposti per l’applicazione del presente articolo sono valutati annualmente. La relativa documentazione è presentata:
a) alla Segreteria per l’Economia per i dipendenti che dipendono amministrativamente da essa;
b) al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per i propri dipendenti;
c) all’Ente di appartenenza per i dipendenti della Congregazione per l’Evangelizazione dei Popoli e degli Enti di cui all’art. 6;
Articolo 5
Scatti biennali di anzianità
§1 Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2023 è sospesa la maturazione degli scatti biennali di anzianità per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 e per il personale con contratto di livello funzionale dal 4 al 10, entrambi inclusi, della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Enti le cui retribuzioni siano corrisposte dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.
Articolo 6
Altri Enti
§1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al Vicariato di Roma, ai Capitoli delle Basiliche Papali Vaticana, Lateranense e Liberiana, alla Fabbrica di San Pietro e alla Basilica di San Paolo fuori le mura.
Articolo 7
§1 La Segreteria per l’Economia, d’intesa con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sentiti il Fondo Pensioni, il Fondo di Assistenza Sanitaria e altri enti interessati, adotta provvedimenti di attuazione del presente Decreto.
Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che il presente Decreto sia pubblicato su “L’Osservatore Romano” del 24 marzo 2021 e successivamente negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 marzo 2021, nono del Pontificato.
FRANCISCUS
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