LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Francesco
Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni.
Predisposta e formulata per dare costitutiva fisionomia allo Stato, ai suoi poteri e all’esercizio delle derivanti funzioni, questa Legge – che succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – assume e completa gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali resi operativi nello Stato anzitutto, con la riforma della Legge sulle fonti del diritto, della Legge sul Governo dello Stato e della Legge sull'ordinamento giudiziario.
A queste disposizioni è affidato il compito di rendere operative quelle situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti da questa Sede Apostolica anche per lo Stato, con le rinnovate esigenze che tale aspetto specifico richiede.
La presente Legge, fondamento e riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della Curia Romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, quella necessaria autonomia richiesta dalle funzioni statali. A questo compito è preposto il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che con la propria struttura organizzativa concorrealla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde.
Agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, questo strumento conferisce l'esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali.
Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza, stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge Fondamentale dello Stato:
Titolo I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 2
1. Lo Stato della Città del Vaticano assicura l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale.
2. Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede.
3. Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
Articolo 3
1. Durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri.
2. Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice.
Articolo 4
1. Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio come stabilito dal Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929.
2. I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede, in cui vigono le garanzie e le immunità previste dal diritto internazionale.
Articolo 5
Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti, ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede.
Articolo 6
1. La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Sommo Pontefice che le esercita mediante la Segreteria di Stato.
2. Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del Governatorato.
3. Il Governatorato partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato.
4. Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense.
Titolo II
Articolo 7
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
Articolo 8
1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.
Articolo 9
1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o altri esperti.
3. La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.
Articolo 10
1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del Governatorato o dialtri esperti.
2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.
4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.
Articolo 11
1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.
Articolo 12
1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
2. Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.
3. Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.
Articolo 13
1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.
2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.
Articolo 14
Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.
Titolo III
Funzione Esecutiva
Articolo 15
1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione.
Articolo 16
1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi.
3. Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del Presidente.
Articolo 17
Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.
Articolo 18
1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.
Articolo 19
1. L’organizzazione e le funzioni del Governatoratosono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suoPresidente.
2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;
b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;
c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;
d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;
e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;
f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.
Articolo 20
Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
Titolo IV
Funzione Giudiziaria
Articolo 21
1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.
3. Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.
4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.
Articolo 22
È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 23
1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che forma l’allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi secondo il modello che forma l’allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno le parole "Stato della Città del Vaticano" secondo il modello che forma l’allegato C della presente Legge.
Articolo 24
1. La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000.
2. Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con la presente Legge.
3. Essa entra in vigore il 7 giugno 2023.
Comando che l'originale della presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia depositata nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dal Vaticano, 13 maggio 2023
Festa della Beata Maria Vergine di Fatima
XI del Nostro Pontificato.
FRANCESCO
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