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CHIROGRAFO

del Santo Padre Francesco
con il quale viene istituita la

Commissio de donationibus pro Sancta Sede

Il vincolo di unità e di carità (vinculum unitatis et caritatis) tra le Chiese particolari e la Chiesa universale contraddistingue la Chiesa di Cristo in tutti gli ambiti della sua azione evangelizzatrice. In ragione di tale vincolo, le Chiese particolari contribuiscono a procurare i mezzi necessari affinché la Sede Apostolica, quale garante di unità, possa prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.

Per promuovere il servizio della Sede Apostolica e considerata la situazione economica attuale, dopo aver consultato le istanze competenti,

istituisco

la Commissio de donationibus pro Sancta Sede, commissione permanente dedicata alla raccolta di donazioni e offerte per la Sede Apostolica, il cui compito specifico sarà quello di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, sottolineandone l’importanza per la Missione e per le opere caritative della Sede Apostolica, nonché reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l’autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente.

Tale commissione sarà retta dal proprio Statuto che contemporaneamente approvo ad experimentum per tre anni.

Tutto quanto stabilito con il presente Chirografo ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 febbraio 2025, dodicesimo del Pontificato.      
                 

FRANCESCO

____________________________________


STATUTO

 

Art. 1

Natura e finalità

§ 1. La Commissio de donationibus pro Sancta Sede (Commissione) coadiuva il Romano Pontefice, provvedendo a

a) incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e potenziali benefattori, sottolineandone l’importanza per la Missione e le opere caritative del Santo Padre;

b) reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l’autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente, e rispettando in ogni caso la volontà del donatore.

§ 2. Nell’adempiere tali funzioni la Commissione, funge altresì da strumento di coordinamento di altre modalità di raccolta di fondi, istituzionalizzate o meno, come i contributi ai sensi del can. 1271 oppure l’Obolo di San Pietro, rispettando la natura e la finalità dei singoli Istituti.

§ 3. La Commissione risponde direttamente al Romano Pontefice. 

Art. 2

Composizione

§ 1. La Commissione può essere composta da un massimo di sei membri.

§ 2. Il Presidente, ecclesiastico o religioso, coordina e indirizza l’attività della Commissione, ed è nominato dal Romano Pontefice ad quinquennium.

§ 3. Gli altri membri, selezionati tra i Segretari e Sotto-Segretari degli Enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, vengono nominati dal Romano Pontefice. Il loro mandato coincide con quello del Presidente.

§ 4. Il Presidente nomina e si avvale di un Segretario esecutivo che supporta l’attività quotidiana della Commissione. Il Segretario esecutivo non è membro della Commissione, tuttavia, partecipa alle sedute in funzione di attuario.

§ 5. La Commissione, qualora necessario, può avvalersi di collaboratori esterni.

§ 6. La Commissione trasmette al Santo Padre un rapporto semestrale sulle sue attività.

§ 7. La Commissione si avvale della Segreteria per l’Economia per quanto reputa necessario e le trasmette, per informazione, una sintesi annuale delle proprie iniziative.  

Art. 3

Convocazione e funzionamento

§ 1. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno quattro volte all’anno. La convocazione, che può avvenire anche tramite i canali informatici, deve essere notificata almeno dieci giorni prima della seduta della Commissione, comunicando a ogni membro l’Ordine del giorno.

§ 2. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta. Nel caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.

§ 3. L’Archivio della Commissione viene conservato presso la Segreteria di Stato.  

Art. 4

Procedura e attività

§ 1. La Commissione, nell’ambito delle attività previste all’art. 1, § 1, lett. a, determina annualmente le campagne di sensibilizzazione e di raccolta dei fondi da avviare, individua gli ambiti operativi e le modalità di realizzazione e definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 2. La Commissione, nell’ambito delle attività previste all’art. 1, § 1, lett. b, individua, definisce e valuta ogni anno i progetti destinati alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 3. La Commissione, quando è chiamata a svolgere l’attività di coordinamento prevista all’art. 1, § 2, provvede con le modalità operative previste nel presente articolo.

§ 4. La Commissione, stabilisce le priorità tra i progetti e le priorità delle iniziative da intraprendere. In assenza di progetti presentati dagli Enti può prevedere a raccogliere fondi di “riserva” da destinare a successivi scopi. 

Art. 5

Costi e bilancio

§ 1. La Commissione è dotata di risorse materiali adeguate alle sue funzioni. A tale fine l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano provvederanno, pro quota, a costituire la dotazione iniziale per un importo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila) per il fabbisogno della Commissione, senza richiedere autorizzazione alcuna.

§ 2. La Commissione stabilisce annualmente il contributo dovuto pro quota da Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato per il suo funzionamento, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

§ 3. La Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera il proprio bilancio e lo sottopone direttamente alla approvazione del Sommo Pontefice.

§ 4. La Commissione, per tutti i propri acquisti di beni e servizi, in conformità alla normativa vigente, può rivolgersi alla Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o al Governatorato. 

Art. 6

Disposizioni finali

§ 1. La Commissione, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Chirografo, dovrà emanare apposito Regolamento di attuazione.

§ 2. Lo scioglimento della Commissione spetta al Romano Pontefice.

§ 3. Nel caso di estinzione, i beni a disposizione della medesima vengono destinati al Romano Pontefice.

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Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, 26 febbraio 2025



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