PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA FAMIGLIA E DIRITTI UMANI PRESENTAZIONE Abbiamo da poco celebrato il 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tale documento ha rappresentato certamente una conquista per l'umanità poiché esso, basandosi sulla dignità della persona, promuove e difende il rispetto dei popoli e di ciascuno dei loro membri. Il Pontificio Consiglio per la Famiglia, già nel mese di ottobre del 1998, aveva tenuto, in Vaticano, il Secondo Incontro di Politici e Legislatori d'Europa e, ad agosto del 1999, a Buenos Aires, il Terzo Incontro di Politici e Legislatori d'America. La Dichiarazione aveva costituito l'oggetto di tali riunioni. Il documento, in questi cinquanta anni di vita, non ha certo cancellato le molte lacerazioni e violazioni che sono state commesse. Tuttavia, il riconoscimento dei suoi principi costituisce, senza dubbio, uno stimolo notevole per lo spirito e per la pratica della giustizia, sia a livello di rapporti interni dei paesi, sia a livello di relazioni tra gli Stati, a condizione che si preservi la vera « universalità », e che la Dichiarazione non sia soggetta a frantumazioni che possano privarla del suo spirito originale. Tra gli altri diritti fondamentali, la Dichiarazione riconosce la Famiglia come « nucleo naturale e fondamentale della società » (art. 16). Offriamo ora una riflessione sui Diritti della Famiglia nel contesto della Dichiarazione Universale. Tale studio è stato realizzato nel corso di un seminario al quale ha preso parte un gruppo numeroso di esperti in diverse scienze. Per motivi pratici, e con lo scopo di una migliore diffusione e conoscenza, riproduciamo nella presente pubblicazione il testo integrale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Carta dei Diritti della Famiglia della Santa Sede. La Carta è una riflessione, approfondita e sviluppata alla luce della ragione, su quanto è già indicato nella Dichiarazione. Questi documenti non sono sempre a portata di mano. Lo studio che offriamo, in occasione di questo 50° anniversario, vuole essere uno strumento per il dialogo e l'interscambio scientifico su temi inerenti ai beni fondamentali della persona e della società. Alfonso Cardinale López Trujillo Presidente Francisco Gil Hellìn Segretario
1. INTRODUZIONE 1.1. Un punto di incontro 1. Dal 14 al 16 dicembre 1998, su convocazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia, si è un riunito un gruppo di esperti ed altre persone impegnate nella causa della famiglia e della vita,(1) per riflettere sul tema « Diritti umani e Diritti della Famiglia ». Vogliamo in questo modo associarci, con profonda speranza, alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, promulgata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.(2) 2. Con il presente documento (che si limita ad alcune considerazioni di particolare importanza e che offriamo come base per ulteriori e più approfondite considerazioni), intendiamo riconoscere il significato e il valore della suddetta Dichiarazione, e incamminarci nella prospettiva di una reale universalità e di una sua necessaria applicazione integrale. Riconosciamo il valore e la permanente capacità di ispirazione del documento in quanto condividiamo elementi di una stessa verità. Condividere la verità è condizione indispensabile per l'umana convivenza. Non ignoriamo certamente le riserve a cui la Dichiarazione può dar luogo: essa può favorire l'individualismo e il soggettivismo. In tal senso sono state formulate diverse critiche. Tuttavia, è opportuno soffermarci sulla sua grande convergenza con l'antropologia e l'etica cristiane,(3) nonostante il documento prescinda da ogni riferimento a Dio. Esiste inoltre una vicinanza concettuale in quei punti ammessi come naturali in quanto parte della coscienza comune dell'umanità. Non si tratta certamente di diritti che la Dichiarazione ha creato, ma di diritti che ha riconosciuto e codificato. « La Dichiarazione Universale è chiara: riconosce i diritti che proclama, non li conferisce ».(4) Inoltre, il documento, che riconosce « la dignità intrinseca » e « i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana »,(5) costituisce un « punto di incontro » per la riflessione e l'azione congiunte. 3. Dalle sofferenze della guerra, con le profonde ferite e lacerazioni prodotte, con i gravissimi attentati alla dignità dell'uomo e dei popoli, l'umanità si è unita per affermare « il valore della persona umana »,(6) nel rispetto e nella tutela che le sono dovuti. Giunte da ogni parte e da ogni cultura, le nazioni del mondo hanno proclamato verità universali, diritti universali e beni universali. Benché diverse, i loro delegati hanno ascoltato i suggerimenti dello spirito, il richiamo della ragione, le lezioni della storia e le inclinazioni del cuore. In rappresentanza di tutti i popoli del mondo,(7) le nazioni si sono unite per rinunciare all'ideologia, andando al di là dell'utilitarismo, e per riconoscere i fini radicati nella natura di tutti e di ognuno. Si rende quindi necessaria una dinamica di universalità affinché, attorno alla verità dell'uomo, aderisca alla Dichiarazione un numero sempre più grande di nazioni, fino a racchiudere un giorno — speriamo prossimo — tutte le nazioni della terra. 4. Siamo coscienti del fatto che la « guerra fredda » ha ostacolato l'applicazione della Dichiarazione, ma siamo altresì consapevoli delle grandi possibilità che può arrecare questa epoca cosiddetta di « globalizzazione ». Una globalizzazione che non si limiti ai puri aspetti economici, ma che comporti altre realtà e dimensioni, che devono convergere nel riconoscimento della dignità della persona umana e passare obbligatoriamente per un corpo di valori etici. Tutto ciò si realizzerà se scopriremo il modo di dare impulso al riconoscimento e all'applicazione dei diritti dell'uomo. 5. Nel messaggio del 30 novembre 1998, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha reso un omaggio esplicito alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo qualificandola « uno dei documenti più precisi e significativi della storia del diritto ».(8) I diritti articolati nella Dichiarazione costituiscono un insieme unitario, la cui base comune è l'affermazione della dignità di ogni persona. Il derogare a qualsiasi diritto viola l'umanità della persona. Giovanni Paolo II ha altresì affermato — ed è questo un avvertimento di grande importanza — che l'uso selettivo dei principi del documento « minaccia la struttura organica della Dichiarazione, che associa ogni diritto ad altri diritti e ad altri doveri e limiti necessari per un ordine sociale equo ».(9) 6. Per tutto questo il presente documento non è soltanto una « celebrazione giubilare » di quello pubblicato nel 1948, bensì un appello a tutti coloro che riconoscono la centralità della persona umana e della famiglia come nucleo fondamentale e insostituibile, capace di generare quella società che risponde al mondo a cui aspiriamo. La costruzione di una tale società è un compito nobile e difficile dell'umanità. 7. Ci concentreremo su due campi inscindibili: la famiglia e la vita, in relazione alla storica Dichiarazione. In questi campi il documento mantiene tutta la sua importanza e tutto il suo valore, tanto più adesso che si diffondono in modo allarmante gli attentati alla famiglia nella sua identità che non permette alternative né supplenze, e che si moltiplicano le minacce alla vita, sventolando un vocabolario di giustizia apparente che pretende di coprire l'alterazione della realtà e il senso di questo dono sacro. 1.2. Il ruolo della famiglia 8. Riteniamo che la Dichiarazione del 1948, ispirata a valori antropologici ed etici fermamente stabiliti e sostenuta da convinzioni di ordine morale oggettivo radicate, abbia saputo rispondere bene a circostanze culturali, socio-economiche e politiche storicamente situate, e che conservi tutto il suo valore. Resta intatta la sua capacità di creare e di animare un dialogo efficace e fecondo con il mondo di oggi, con i suoi interrogativi e le sue sfide. E in questa prospettiva che, di fronte ai molteplici aspetti della crisi attuale, deve essere facilitata la promozione dei « Diritti dell'uomo ». 9. Di fondamentale importanza per la promozione dei diritti umani è il riconoscimento dei « diritti della famiglia », il che implica la protezione del matrimonio nel quadro dei « diritti dell'uomo » e della vita familiare come obiettivo del suo ordinamento giuridico. Secondo la Carta dei Diritti della Famiglia presentata dalla Santa Sede, la famiglia deve essere concepita come soggetto che integra tutti i suoi membri. Essa è, pertanto, come un insieme che non deve essere diviso nel suo trattamento, isolando coloro che ne fanno parte o invocando ragioni di supplenza sociale che, pur se necessaria in numerosi casi, non deve mai porre il soggetto famiglia in posizione marginale. Famiglia e matrimonio esigono di essere difesi e promossi non soltanto dallo Stato, ma da tutta la società. Essi richiedono l'impegno deciso di ogni persona giacché è a partire dalla famiglia e dal matrimonio che si può dare una risposta integrale alle sfide del presente e ai rischi del futuro. 10. Sfide come le minacce alla sopravvivenza, la « cultura della morte », la violenza, la mancanza di protezione, il sottosviluppo, la disoccupazione, le migrazioni, le distorsioni dei mezzi di comunicazione, ecc., si possono affrontare con successo soltanto a partire dalla concezione che i diritti umani si sviluppano attraverso la famiglia, trasformando la società che in essa e da essa viene generata. 2. LA SOCIETÀ: COMUNIONE DI PERSONE 11. Siamo consapevoli della possibilità, anzi della necessità, di promuovere e sviluppare un dialogo a partire dalla ragione umana sulla società e sui principi ed esigenze etiche che devono guidare l'umana convivenza.(10) Non si vede altro modo di procedere su basi comuni con i non-credenti. Tuttavia, vogliamo proseguire la nostra riflessione in una visione in cui convergano fede e ragione. La ragione si arricchisce illuminata dalla fede e questa le permette una profondità e una densità che vanno a beneficio del servizio della dignità dell'uomo e dei popoli.(11) 2.1. Il fondamento della fraternità 12. Da sempre si sono cercati nell'uomo gli aspetti propri del suo essere. Nel nostro secolo, le molteplici scienze umane hanno studiato l'uomo a sufficienza; tuttavia, mai si è chiesto con tanta insistenza chi è l'uomo. Non si è ancora superato il seguente paradosso: da una parte mai si è parlato tanto dell'uomo, della sua dignità, libertà, grandezza e potere, e, dall'altra, mai l'uomo è stato tanto oppresso, fatto oggetto di terribili massacri, umiliato dalla violenza, soprattutto da parte dei potenti.(12) Le guerre mondiali, le guerre fratricide (ogni guerra lo è, poiché « ogni uomo è mio fratello »), le guerre tribali, rappresentano un capitolo oscuro della storia. E ancor più lo sono gli attentati contro i più deboli, gli innocenti, una categoria di persone oppressa in molti modi.(13) Fin dall'antichità si è ritenuto che l'uomo sia caratterizzato dalla ragione. Euripide affermava che « l'intelletto è Dio in ognuno di noi ».(14) Nello stesso senso, Platone (15) e Aristotele (16) indicarono la ragione come quella facoltà che contraddistingue l'uomo. Dalla celebre definizione di Boezio: « Individua substantia rationalis naturae », San Tommaso d'Aquino, proseguendo sulla stessa strada, riconobbe che l'uomo è una persona e che esso è quanto di più perfetto esista in tutta la natura: perfectissimum in omni natura. L'uomo è un essere sussistente, corporeo e spirituale; è un insieme strutturato. E distinctum subsistens in intellectuali natura. 13. I concetti di persona e di dignità sono reciprocamente relazionati, ma non si identificano. La persona si riferisce all'essere nel suo grado più alto di perfezione, nelle sue tre note di sussistenza, spiritualità e totalità. La dignità si riferisce anzitutto ad una qualità dell'essere, ad un valore che può essere opposto ad un antivalore. Ogni persona, per il fatto di essere persona, possiede una dignità connaturale, che va riconosciuta e rispettata.(17) Però la persona, per il fatto di essere libera e in un processo di crescita, è chiamata ad acquisire un'altra dignità mediante lo sviluppo delle proprie possibilità umane. In questo senso può possedere ugualmente una dignità acquisita, che conquista conformemente a come si perfeziona nel proprio ordine umano. 14. Come immagine di Dio, l'uomo è stato creato da un atto di amore. Dio ha voluto conferire all'uomo una natura distinta da tutto l'ordine creato. L'uomo si innalza tra gli altri essere creati: li trascende. Tutti partecipiamo all'esistenza in modo personale per opera dello stesso Dio creatore. Come creatura personale, dotata di ragione e di libera volontà, chiamata alla felicità eterna, ogni essere umano riflette qualcosa della magnificenza divina. Questo è il fondamento ultimo e imprescindibile della nostra fraternità. 15. La famiglia è il luogo per eccellenza, il più propizio e insostituibile per il riconoscimento e lo sviluppo della persona nel suo cammino verso la piena dignità. In essa la persona compie i primi passi dello sviluppo umano. In essa si riceve non solo un utero materno, ma anche, come indica San Tommaso, un « utero spirituale ».(18) E in questo ambito familiare e formativo che ha inizio il processo educativo e la promozione dell'essere umano. Il soggetto che non riceve questa prima promozione familiare incontra molte difficoltà nel conseguire la pienezza della dimensione umana a cui è chiamato dalla sua condizione di persona. 2.2. La famiglia: base della società 16. Il rispetto dei diritti umani è necessario per lo sviluppo umano delle persone nella comunità. Tali beni includono la vita stessa, la salute, la conoscenza, il lavoro, la comunità e la religione. Anzitutto, « la famiglia è una comunità di persone, per le quali il modo proprio di esistere e di vivere insieme è la comunione: communio personarum ».(19) I beni che le sono essenziali si realizzano solo quando un uomo e una donna si donano l'uno all'altra totalmente nel matrimonio, comunità d'amore e di vita, e sono disposti ad accogliere pienamente — nella procreazione e nell'educazione — il dono di una vita nuova. I genitori danno al neonato il luogo in cui può crescere e svilupparsi. Tutti i diritti che per natura sono necessari per lo sviluppo della persona nella sua totalità, nella famiglia diventano reali nel modo più efficace. La famiglia, per sua stessa natura, è soggetto di diritti, è elemento fondante della società umana e forza maggiormente necessaria per il pieno sviluppo della persona umana. L'importanza della mediazione sociale della famiglia è innegabile. E qualcosa che mantiene tutto il suo valore, nonostante i mutamenti che hanno colpito la famiglia nel corso della storia. 17. Considerato che tutti gli uomini sono persone, il Santo Padre ha definito l'istituzione fondamentale della società come una « communio personarum ».(20) « La famiglia è — più di ogni altra realtà umana — l'ambiente nel quale l'uomo può esistere "per se stesso" mediante il dono sincero di sé. Per questo essa rimane un'istituzione sociale che non si può e non si deve sostituire: è il « santuario della vita ».(21) Di conseguenza, promuovere nella persona il suo progetto esistenziale vuol dire, anzitutto, riconoscere la sua realtà personale e la dignità che le è connaturale. Per raggiungere questa finalità si impone sempre più la valorizzazione della famiglia e dei diversi membri che la compongono. 3. LA PERSONA: LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI 3.1. Dignità ed uguaglianza 18. Il concetto di dignità dell'essere umano deve essere sempre la chiave interpretativa della Dichiarazione del 1948, come menzionato nel primo paragrafo del preambolo, ripreso nel primo articolo e in seguito ripetuto in tutta la Dichiarazione. Tutte le affermazioni, i principi e i diritti menzionati nella Dichiarazione sono redatti e devono essere interpretati alla luce della dignità propria dell'essere umano. 19. La Dichiarazione raccoglie il frutto del patrimonio storico dell'umanità. La comprensione cristiana dell'uomo, inoltre, permette di giungere ad un fondamento più profondo di questa realtà, manifestando che l'uomo è l'unico essere che vale per se stesso e non solo a motivo della specie. Anzi, egli è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn 1,27) e, pertanto, dotato di valore assoluto: la creatura umana è voluta ed amata da Dio per se stessa, come un fine.(22) Non è pertanto uno strumento, un mezzo o qualcosa di manipolabile. 20. La Dichiarazione universale inizia col riconoscere l'innata dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure l'uguaglianza e l'inalienabilità dei suoi diritti.(23) Prende atto che questa dignità è una realtà che emana da ciò che l'uomo è, cioè dalla sua natura. E quindi un riflesso della realtà sostanziale e spirituale della persona umana, e non di una creazione della volontà umana, né una concessione dei poteri pubblici o un prodotto delle culture o delle circostanze storiche. 21. Nella Dichiarazione la dignità dell'essere umano è posta in relazione con la ragione e con la coscienza di cui l'essere umano è dotato ( 24) e pertanto con la sua libera volontà. E quanto sottolinea espressamente anche l'enciclica Pacem in terris.(25) Viene in questo modo evidenziato che la dignità non è un concetto generico, meramente formale o vuoto, bensì pieno di contenuto, come evidenziano gli articoli successivi della Dichiarazione. La dignità e la possibilità di ogni persona reale di realizzare la propria personalità e i propri diritti, non in astratto, bensì concretamente, come uomo o donna, sposa o sposo, figlio o genitore. 22. Nella Dichiarazione, d'altro canto, si afferma e si riconosce la piena uguaglianza di ogni persona (26) e pertanto la proibizione di ogni forma di discriminazione o limitazione dei suoi diritti in base a « razza, colore, sesso, idioma, religione, opinione politica..., origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o qualunque altra condizione ».(27) Tale uguaglianza si manifesta anche nel riconoscimento ad ogni persona della sua titolarità di diritti in ogni fase della sua crescita e in ogni momento della sua esistenza. 3.2. Ogni individuo 23. Ogni individuo possiede questa dignità, come ripete la Dichiarazione che inizia la quasi totalità dei suoi articoli con espressioni quali « tutti gli esseri umani », « tutti i membri della specie umana », « ogni individuo umano senza distinzione di alcun tipo », ecc. L'enumerazione di diritti e doveri inclusi nella Dichiarazione offre così un orientamento nel contempo giuridico ed etico che permette di focalizzare le molteplici situazioni umane, tanto quelle esistenti nel momento in cui è stato redatto il documento, quanto quelle suscitate dai successivi cambiamenti sociali e dalle innovazioni introdotte dallo sviluppo della tecnologia, dell'economia e delle istituzioni politiche all'interno degli stati. 24. Quanto si dice circa la dignità, i diritti e i doveri dell'essere umano vale tanto per l'uomo quanto per la donna. La comune dignità di uomini e donne, e la loro reciprocità, è la base autentica per affermare la loro piena dignità. La reciprocità implica, in effetti, che tra uomo e donna non esista né un'uguaglianza statica ed indifferenziata, né una distinzione conflittuale inesorabile ed irriconciliabile.(28) 3.3. Lavoro e famiglia 25. Il lavoro, diritto e dovere,(29) esprime e realizza la dignità dell'individuo; manifesta la sua capacità di dominio sul mondo che lo circonda, contribuisce allo sviluppo della personalità (30) e rende possibile la crescita della civilizzazione. L'insieme della società, degli organi e delle politiche degli stati, devono creare le condizioni atte a far sì che ci siano possibilità di lavoro per tutti. Non si deve dimenticare che « il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale e una vocazione dell'uomo. Questi due cerchi di valori — uno congiunto al lavoro, l'altro conseguente al carattere familiare della vita umana — devono unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la condizione per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l'uomo acquista mediante il lavoro ».(31) 26. Deve essere riconosciuto lo specifico contributo offerto dai genitori alla società attraverso il loro lavoro. Ciò che la madre apporta alla famiglia e, per mezzo di essa, alla società è degno della più alta considerazione e d'altro lato ha suscitato l'attenzione di alcuni degli intellettuali più importanti della nostra epoca. Il contributo specificatamente materno si constata in modo particolare nel campo dell'educazione, della salute, dell'istruzione, della formazione religiosa e di tutte le attività che riguardano il benessere della famiglia e dei suoi membri. Giovanni Paolo II ha sottolineato più volte l'importanza di tale contributo.(32) Naturalmente l'insistere sul contributo della madre non deve eclissare l'importanza dell'apporto specifico del padre; entrambi i contributi sono complementari. 27. Concretamente, l'uomo e la donna, nella famiglia, complementano il loro lavoro e collaborano per la piena realizzazione della loro vita coniugale e nell'educazione e nel benessere della prole. Tenendo conto del fatto che la maternità — insieme alla paternità — fa parte del dono creatore più eccelso del genere umano, cioè la trasmissione della vita, l'organizzazione della società e le leggi dello Stato devono permettere che la struttura e la remunerazione del lavoro facilitino alla donna la realizzazione della propria vocazione di madre, durante la gestazione e l'allattamento dei figli.(33) 4. IL DIRITTO ALLA VITA 4.1. La chiave degli altri diritti 28. L'affermazione della dignità di ogni essere umano ha come conseguenza immediata e basilare il diritto fondamentale alla vita, riconosciuto nell'articolo 3 della Dichiarazione: « Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona ». L'essere umano possiede tale diritto fin dal momento stesso in cui inizia la sua esistenza, cioè dal momento del concepimento e non solo dalla nascita.(34) 29. Fin dal primo istante del suo concepimento, l'uomo riceve da Dio la sua realtà personale. La persona ha in sé una dignità che le è inerente. Ciò vuol dire che sia la persona che la sua dignità si collocano nel piano ontologico. Non importano le manifestazioni possibili dell'uomo durante le sua evoluzione; fin dal momento del concepimento, egli è sempre una persona, la cui dignità gli deve essere riconosciuta in tutte le circostanze del suo itinerario esistenziale. 30. Anzitutto, l'uomo ha diritto alla vita, chiave fondamento di tutti gli altri Diritti in quanto diritto inviolabile, garantito e protetto in ogni situazione, non solo per mezzo di leggi e politiche da parte dello Stato, ma anche mediante una vera cultura della vita, « poiché nessuna offesa contro il diritto alla vita, contro la dignità di ogni singola persona, è irrilevante ».(35) E un diritto fondamentale, con la massima forza che si può riconoscere al termine, in quanto gli altri perderebbero la loro consistenza, per assenza di soggetto e di sostegno. Bisogna distinguere tra diritto fondamentale e il suo valore e nobiltà. Altri diritti rivestono una maggiore statura e nobiltà, tanto che per questi è degno e lecito offrire o mettere a rischio la propria vita. 4.2. Protezione prima e dopo la nascita 31. L'articolo 3 della Dichiarazione del 1948 afferma che « ogni individuo ha diritto alla vita... ». Tale principio fu sviluppato dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, secondo la quale « il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita ». Questa stessa Dichiarazione fu incorporata in seguito nel « Preambolo » della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 32. Questa deve essere considerata come principio fondamentale del sistema di protezione internazionale dei diritti umani (ius cogens),(36) giacché si trova indubbiamente incorporata nella coscienza comune dei soggetti della comunità internazionale. 33. Il Diritto Internazionale riafferma così un principio della tradizione giuridica romano-canonica secondo cui l'individuo esiste come persona. I diritti del nascituro e la sua personalità furono formulati già nell'antichità da Ulpiano, Giustiniano, Graziano e tanti altri maestri del Diritto. Convergono su questa linea di pensiero, la riflessione giudaica, quella cristiana e quella musulmana. 34. D'altro lato, ogni intento normativo che pretenda di spingere il « diritto » all'aborto o ad altre forme di negazione della vita umana del nascituro, si scontra con quanto maturato nella legislazione internazionale. Tale legislazione coerentemente garantisce « il diritto a venire al mondo a chi non è ancora nato »; protegge « i neonati, particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio », assicura agli « invalidi lo sviluppo delle loro possibilità e la debita attenzione ai malati e agli anziani ».(37) 4.3. Diritti del nascituro 35. Coerentemente con queste linee di pensiero giuridico, riaffermate dalla comunità internazionale e dal suo ordinamento giuridico, dichiariamo che: 36. fin dal primo istante della sua esistenza, mediante la fecondazione stessa dell'ovulo, l'essere umano viene dotato della particolare dignità che gli è propria come persona e gode dei diritti che gli corrispondono in conformità alla tappa del suo sviluppo; (38) 37. fin dall'inizio della sua esistenza prenatale, l'essere umano è un soggetto che ha diritto alla vita e alla sicurezza della sua persona; 38. fin dall'inizio della sua vita, l'essere umano ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano; 39. il nascituro è « fanciullo » nel senso e con la portata fissata nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia; 40. il nascituro ha diritto a che la legislazione gli garantisca, nella più ampia misura possibile, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo; (39) 41. le politiche o i mezzi concreti di pianificazione demografica che includano od implichino l'attentato alla sopravvivenza o alla salute del nascituro devono essere considerati contrari al diritto alla vita e alla dignità umana; 42. il nascituro ha diritto a che la legislazione lo preservi da ogni sperimentazione con la sua persona o di essere sottoposto a pratiche mediche che non abbiano come oggetto diretto la protezione o il miglioramento della sua salute; deve essere proibita la clonazione umana ed ogni altra pratica che attenti alla dignità del nascituro: « Mai la vita può essere degradata ad oggetto ».(40) 4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro 43. La famiglia è l'istituzione primaria per la protezione dei diritti dell'infanzia. Per questo, l'interesse del fanciullo esige che il suo concepimento venga prodotto nel matrimonio e mediante l'atto specificamente umano dell'unione coniugale. « Il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro persone e nella loro unione ».(41) 44. L'unione tra madre e concepito, e l'insostituibile funzione del padre, fanno sì che sia necessario che il nascituro, trovi accoglienza in una famiglia che gli garantisca, per quanto possibile e in conformità al diritto naturale, la presenza della madre e del padre. Questi, come coppia, con le caratteristiche loro proprie, procreano ed educano il figlio. Il fanciullo quindi ha diritto ad essere accolto, amato e riconosciuto in una famiglia. In questo senso, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia rappresenta un passo in avanti di grande significato che deve essere attuato. 45. Il nascituro ha diritto ad essere identificato con il nome dei suoi genitori, ha diritto all'eredità e, pertanto, alla protezione della sua identità.(42) 46. Il nascituro ha diritto ad un livello di vita sufficiente per il suo pieno sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale, anche nell'ipotesi di rottura del vincolo matrimoniale dei suoi genitori.(43) 47. I genitori hanno la responsabilità primaria di formare ed educare i propri figli per garantirne lo sviluppo integrale e un livello di benessere sociale, spirituale, morale, fisico e mentale conveniente. A tal fine, sono chiamati a collaborare tanto la legislazione quanto i servizi dello Stato per dare alla famiglia il sostegno adeguato.(44) 48. In conformità con il principio di sussidiarietà, solo quando la famiglia non si trovi in grado di difendere sufficientemente gli interessi del nascituro, lo Stato avrà il dovere di metterle a disposizione mezzi speciali di protezione, in particolare: l'assistenza alla madre prima e dopo il parto, la cura ventris, l'adozione prenatale, la tutela. Analogamente, l'intervento dello Stato nella vita familiare può essere realizzato soltanto quando vengano posti in serio pericolo la dignità del fanciullo e i suoi diritti fondamentali e tenendo conto unicamente dell'« interesse superiore del fanciullo », senza forma alcuna di discriminazione.(45) 49. Allo stesso modo, a motivo della loro condizione peculiare, così come per le offese a cui sono esposte, le bambine e le ragazze hanno bisogno di misure speciali di protezione. 50. Come tutti i disabili, a maggior ragione il fanciullo disabile ha diritto alla protezione e all'aiuto richiesti dalla sua condizione. Pertanto, lo Stato deve aiutare la famiglia ad accogliere il fanciullo disabile e favorirne l'integrazione nella società, concedendogli il beneficio delle misure speciali adeguate alla sua condizione per poter godere appieno di tutti i diritti fondamentali.(46) 51. Ha una particolare attualità il compito di un approfondimento nel senso del diritto all'adozione, tenendo sempre presente che « l'interesse superiore del fanciullo costituisce la principale preoccupazione »,(47) senza nessun altro tipo di considerazione, per quanto nobile possa apparire. Alla luce di questo interesse superiore deve essere ratificato il rifiuto categorico a che le « unioni di fatto », particolarmente quando si tratta di unioni dello stesso sesso, possano produrre un diritto all'adozione. In tal caso, la formazione integrale del bambino riceverebbe un gravissimo pregiudizio. 5. SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ 5.1. Partecipazione e libertà 52. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo esorta tutti gli esseri umani ad agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.(48) In questa affermazione, il documento è in consonanza con il pensiero sociale cristiano e con la sua difesa della solidarietà umana. Come membri a pieno diritto della famiglia umana, ogni uomo ed ogni donna hanno il diritto e la responsabilità di partecipare alla vita sociale, politica e culturale a livello locale, nazionale ed internazionale. La persona umana partecipa alla famiglia umana per sua propria natura. La nostra umanità è condivisa e il fatto di essere persone ci vincola, in modo immediato ed irrevocabile, al resto della comunità umana. In virtù dei vincoli di solidarietà e di fratellanza possiamo parlare di famiglia umana, di famiglia dei popoli. 53. Affinché raggiunga il suo pieno significato, la partecipazione deve essere praticata e scelta consapevolmente. La virtù sociale della solidarietà è la volontà di partecipare alla ricerca della giustizia sociale. Non bisogna dimenticare che « l'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come persone ». Ciò implica che « coloro che contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono. I più deboli, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti ».(49) La solidarietà, pertanto, è l'accettazione della nostra natura sociale e l'affermazione dei vincoli che condividiamo con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. La solidarietà crea un ambiente in cui viene favorito il reciproco servizio. La solidarietà crea le condizioni sociali perché vengano rispettati ed alimentati i diritti umani. La capacità di riconoscere ed accettare tutta la gamma di diritti e di obblighi relativi che si basano sulla nostra natura sociale può realizzarsi soltanto in un'atmosfera vivificata dalla solidarietà. Ciò vale anche alla luce della crescente interdipendenza che « deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazione sono destinati a tutti ».(50) 5.2. Impegno nei confronti dei più deboli 54. La nostra solidarietà verso tutta la famiglia umana implica un impegno particolare nei confronti dei più vulnerabili ed emarginati. Questi devono essere una categoria privilegiata dall'amore e dalla cura degli altri. L'unità naturale della famiglia umana non può essere realizzata in pienezza quando i popoli soffrono le miserie della povertà, della discriminazione, dell'oppressione e dell'alienazione sociale che conducono all'isolamento e alla separazione dalla comunità più estesa. 55. Tuttavia, perché sia virtuoso, il nostro impegno d'amore deve essere volontario. In modo particolare la solidarietà ci spinge a cercare relazioni che tendano all'uguaglianza sul piano locale, nazionale ed internazionale. Tutti i membri della comunità umana devono essere incorporati nel modo più pieno possibile nel circolo delle relazioni produttive e creative.(51) 56. Le popolazioni del Terzo Mondo, in particolare, hanno sperimentato gli assalti dei nemici della vita, e meritano per questo la nostra particolare attenzione. Malattie come l'AIDS, la malaria, i cattivi raccolti, la siccità, la guerra, la fame e la corruzione continuano a uccidere persone innocenti in molti paesi. Questi mali ostacolano il pieno sviluppo e la produttività di queste popolazioni, ed impediscono che esse si uniscano al resto della famiglia umana in uguaglianza di condizioni. Spesso la crescita produttiva ed economica avviene emarginando queste popolazioni. La solidarietà esige che la comunità internazionale lavori per mettere in atto strategie globali dirette a combattere le malattie e la fame e a promuovere uno sviluppo umano autentico. La dimensione normativa della solidarietà richiede uno sforzo per stabilire relazioni con i paesi in via di sviluppo che tendano all'uguaglianza. Ma, in questo processo, a coloro che godono dei privilegi dell'eccesso corrisponde l'obbligo di dare generosamente per permettere ai meno fortunati di raggiungere da soli livelli di vita consoni alla dignità umana. 57. Tuttavia, è necessario procedere con cautela, affinché gli interventi nei paesi stranieri siano rispettosi dell'integrità delle culture e delle economie locali. Con troppa frequenza, in nome della solidarietà, l'aiuto straniero fluisce verso governi corrotti e non raggiunge i destinatari che maggiormente ne hanno bisogno. Anzi, molte forme di intervento generano distorsioni locali di natura tale da creare dipendenza invece di uguaglianza di condizioni, distruggendo i mezzi per l'autosufficienza. I programmi di aiuto in nome della solidarietà devono essere disegnati in modo tale da integrare nella logica della solidarietà, solidi principi economici, culturali e politici. In questo modo la solidarietà permetterà un'unità significativa dei popoli nel contesto della diversità umana. 5.3. Solidarietà tra uomini e donne 58. Come prima comunità naturale, la famiglia è il luogo esemplare della solidarietà. E nella famiglia che l'essere umano acquisisce poco a poco coscienza della propria dignità e il senso della responsabilità, ed impara a prestare attenzione agli altri. Nella famiglia la solidarietà si sviluppa al di là della relazione d'amore tra i coniugi; si estende alle relazioni tra genitori e figli, tra fratelli, e tra generazioni. 59. La vera comunione della solidarietà incorpora e si edifica sulla reciprocità dei sessi. L'uomo e la donna condividono allo stesso modo i benefici e gli oneri della solidarietà. Sono complementari: « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gn 1,27). Per manifestare di essere immagine del Dio trinitario, l'essere umano deve spiegare la sua esistenza secondo due modalità complementari: quella maschile e quella femminile. L'esistenza umana è quindi partecipazione dell'esistenza di un Dio che è comunione d'amore. 60. Uguaglianza di dignità non significa uniformità indifferenziata. Chiamati dal Creatore a vivere in relazione di comunione, reciprocità e solidarietà, uomini e donne contribuiscono in modo originale alla famiglia e alla società. Una vera « cultura dell'uguaglianza » è quella che accoglie e rispetta il contributo originale tanto degli uomini quanto delle donne. 61. Come persone, uomini e donne condividono dimensioni e valori comuni fondamentali. In ognuno di loro, tuttavia, questi valori si diversificano per forza, interesse ed enfasi, e questa diversità si trasforma in fonte di arricchimento. Pertanto, la solidarietà si realizza più pienamente quando donne e uomini cooperano gli uni con gli altri in relazione di reciprocità e complementarità. 6. DIRITTI DELLA FAMIGLIA E SUSSIDIARIETÀ 6.1. Società civile, società politica 62. La Chiesa riconosce e sostiene il dovere indispensabile dello Stato di difendere e promuovere i diritti umani. Le istituzioni politiche hanno la responsabilità naturale di fornire un quadro giuridico equo affinché tutte le comunità sociali possano cooperare al raggiungimento del bene comune. Il principio di sussidiarietà è in sé un principio del bene comune, che deve essere considerato al più ampio livello, come universale. Per questo i diritti umani — e in particolare quelli della famiglia — possono svilupparsi soltanto operando secondo la sussidiarietà. « La dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di sussidiarietà. Secondo tale principio "una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune"(52) ».(53) 63. La Dichiarazione Universale non solo riconosce esplicitamente la distinzione tra società e Stato, ma valorizza anche il contributo al bene comune di molte comunità che costituiscono ciò che Tocqueville ha chiamato « società civile », in contrasto con la « società politica ». La « società politica » ha come ragion d'essere l'esercizio del potere, con, nel caso, il ricorso alla coercizione. Per questo l'esercizio del potere deve essere strettamente controllato da regole costituzionali. Lo Stato non può intervenire in campi in cui l'iniziativa dei singoli, delle comunità, delle imprese è sufficiente. 64. Questa distinzione illustra il ben fondato principio di sussidiarietà. Mentre la società politica ricorre costantemente al potere, ai suoi agenti, ai suoi regolamenti, la società civile si vale di affinità, di alleanze volontarie, di solidarietà naturali. Tale distinzione illumina pertanto la ricca realtà della famiglia. Essa è il nucleo centrale della società civile. Occupa certamente un ruolo economico importante, ma ha ruoli molteplici. E soprattutto una comunità di vita, una comunità naturale. Di più, essendo fondata sul matrimonio, presenta una coesione che non esiste necessariamente nei corpi intermedi. 65. Una cosa che ha prodotto un impatto negativo negli ultimi decenni, è il fatto che la famiglia sia stata oggetto degli stessi attacchi che lo Stato ha diretto contro gli altri corpi intermedi, sopprimendoli o cercando di gestirli a sua somiglianza. Quando lo Stato si arroga il potere di regolamentare i vincoli familiari, di dettare leggi che non rispettano quella comunità naturale, che è anteriore a lui,(54) sorge il timore che lo Stato si approfitti delle famiglie per il proprio interesse e, invece di proteggerle e di difendere i loro diritti, le disabiliti o le distrugga per dominare i popoli. 66. La Dichiarazione Universale previene tali deviazioni. Riconosce il diritto dell'uomo e della donna a costituire una società matrimoniale (55) e quindi a creare una famiglia. Il Santo Padre, seguendo la dottrina del Concilio Vaticano II, ha ricordato che la famiglia « è la "prima e vitale cellula della società" ».(56) La Dichiarazione insiste sul fatto che questa cellula « fondamentale e naturale » (57) merita la protezione non solo da parte dello Stato, ma anche della società. Così quindi la Dichiarazione promuove lo sviluppo della famiglia in mezzo ad altre comunità, ma enfatizza il carattere unico di questa istituzione naturale. 6.2. La famiglia, prima educatrice 67. La Dichiarazione riconosce anche il diritto alla proprietà privata non solo individuale, ma anche in associazione.(58) Riconosce il diritto alla libertà religiosa, includendo il diritto dei credenti ad associarsi per il culto e l'educazione.(59) Infine, insiste sul fatto che i genitori hanno il diritto di decidere e dirigere l'educazione dei propri figli.(60) 68. A tale proposito, è opportuno ricordare che la missione educativa della famiglia trova il proprio complemento normale nelle istituzioni educative. I genitori « condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella corretta applicazione del principio di sussidiarietà ».(61) Non si deve dimenticare che « ogni altro partecipante al processo educativo non può che operare a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa misura, persino su loro incarico ».(62) 69. Certamente, come mostrano numerosi studi psico-pedagogici, i primi anni di un bambino sono decisivi per l'ulteriore formazione della sua personalità. Per questo, è interesse non solo per i bambini, ma anche per la società, che i genitori possano affidare i loro figli ad istituzioni educative di loro scelta. 70. Tuttavia, come mostra l'esempio di molti paesi, anche quelli considerati « sviluppati », un mezzo efficace per distruggere la famiglia consiste nel privarla della sua funzione educativa, col finto pretesto di dare a tutti i fanciulli uguali opportunità. In questo caso, vengono invocati i « diritti dei bambini » contro i diritti della famiglia. Spesso lo Stato invade terreni propri della famiglia in nome della democrazia che dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà. Siamo di fronte ad un potere politico onnipresente ed arbitrario. Lo Stato o altre istituzioni si appropriano del diritto di parlare in nome dei fanciulli e li sottraggono al quadro familiare. Come mostrano tante esperienze funeste, passate e contemporanee, l'ideale per una dittatura sarebbe tenere i bambini senza famiglia. Tutti i tentativi per soppiantare la famiglia sono falliti. 6.3. Difendere la sovranità della famiglia 71. Oggi la famiglia necessita di una protezione speciale da parte dei poteri pubblici. A volte oppressa dallo Stato, essa si trova attualmente esposta agli attacchi provenienti da gruppi privati, di organismi non governativi, di enti transnazionali e anche di organizzazioni internazionali pubbliche. Spetta agli Stati la responsabilità di difendere la sovranità della famiglia, in quanto questa costituisce il nucleo fondamentale del tessuto sociale. 72. Inoltre, difendere la sovranità della famiglia contribuisce a salvaguardare la sovranità delle nazioni. Oggi, in nome di ideologie di ispirazione maltusiana, edonistica e utilitaristica, la famiglia è vittima di aggressioni che la interrogano fin nella sua esistenza. I mezzi di comunicazione, pubblicizzando la separazione totale dei significati unitivo e procreativo dell'unione coniugale,(63) banalizzano le molteplici esperienze sessuali pre e para-matrimoniali, indebolendo l'istituzione familiare. In vari paesi, l'età media del matrimonio è aumentata in modo significativo, così come è aumentata l'età per avere il primo figlio. La percentuale dei divorzi ha raggiunto livelli allarmanti.(64) Le famiglie disgregate e « ricomposte », a causa delle quali i figli soffrono notevolmente, generano povertà ed emarginazione. Esiste il contrasto tra il ruolo primordiale e decisivo riconosciuto alla famiglia (piuttosto significativo in numerose inchieste) e la trascuratezza e l'ostilità a cui l'istituzione familiare è soggetta e l'erosione che la famiglia soffre in alcune regioni e nazioni. 73. La cosa peggiore è che, sotto l'impulso di organismi pubblici internazionali, si elogiano supposti « modelli nuovi » di famiglia, che includono le unità familiari monoparentali fino alle unioni omosessuali. Alcune agenzie internazionali, sostenute da potenti lobbies, vogliono imporre a nazioni sovrane « nuovi diritti » umani, come i « diritti riproduttivi », che abbracciano il ricorso all'aborto, alla sterilizzazione, al divorzio facile, ad uno « stile di vita » della gioventù che favorisce la banalizzazione del sesso e all'indebolimento della giusta autorità dei genitori nell'educazione dei figli.(65) 74. Mentre in questo modo si esalta un individualismo liberale esacerbato, unito ad un'etica soggettivistica che incentiva la ricerca sfrenata del piacere, la famiglia soffre anche per il rinascere di nuove espressioni di un socialismo di ispirazione marxista. Una tendenza apparsa nella Conferenza di Pechino (1995), pretende di introdurre nella cultura dei popoli l'« ideologia del sesso » — « gender ». Tale ideologia afferma tra l'altro che la forma maggiore di oppressione è l'oppressione della donna da parte dell'uomo, e tale oppressione è istituzionalizzata nella famiglia monogamica.(66) Gli ideologi concludono quindi che, per porre termine a tale oppressione, bisogna porre termine alla famiglia fondata sul matrimonio monogamico. Il matrimonio e la famiglia, radicati nell'unione eterosessuale, sarebbero prodotti di una cultura apparsi in un momento primordiale della storia, ma che devono sparire affinché la donna possa liberarsi ed occupare il posto che le spetta nella società produttiva. 75. In ripetute occasioni, il Santo Padre e, sulle sue orme, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, si è pronunciato su queste ideologie che non solo sono contro la vita e contro la famiglia, ma che distruggono anche le nazioni. Alle soglie del terzo millennio, la pastorale della vita, ricevuta e comunicata generosamente nella famiglia, si erge come un'esigenza prioritaria della celebrazione giubilare. E « necessario che la preparazione al Grande Giubileo passi, in un certo senso, attraverso ogni famiglia. Non è stato forse attraverso una famiglia, quella di Nazaret, che il Figlio di Dio ha voluto entrare nella storia dell'uomo? ».(67) 7. CONCLUSIONE 76. I diversi diritti degli individui e delle comunità rafforzano reciprocamente una cultura di libertà in cui gli esseri umani possono contribuire al bene comune. Di fatto, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma in molti modi che gli individui si perfezionano mediante l'iniziativa individuale, mediante associazioni private e l'impegno politico per il bene comune. La Dichiarazione, ad esempio, riconosce i diritti alla proprietà intellettuale,(68) per cui l'invenzione, la distribuzione e lo sfruttamento della conoscenza non sono semplicemente od unicamente conseguimento dello Stato. Come ha osservato Giovanni Paolo II, « la principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso ».(69) La Dichiarazione Universale riconosce saggiamente che una parte essenziale della libertà d'associazione ( 70) — che include la libertà di unirsi in sindacati (71) — consiste nel fatto che gli individui non possono essere obbligati dallo Stato a vincolarsi ad una associazione.(72) Tutti questi diritti, di cui godono gli individui e le associazioni private, sono vitali per lo sviluppo della « società civile » e costituiscono una salvaguardia contro il totalitarismo. 77. Il riconoscimento pratico dei diritti dell'istituzione della famiglia, nel quadro dello sviluppo dei diritti umani, non può ignorare l'originalità, la finalità e lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Questa riconosce nell'istituzione naturale del matrimonio come donazione reciproca d'amore tra un uomo e una donna — costitutivo di un'unione stabile ed aperta alla procreazione e all'educazione della prole — il fondamento principale della famiglia. Ci appelliamo a tutti i popoli e a tutte le nazioni affinché osservino con accuratezza le norme della Dichiarazione Universale e non deroghino alla loro protezione benefica e salutare. 78. « L'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia ».(73) E, pertanto, attraverso il modo con cui i popoli trattano la famiglia, riconoscendone il valore fondamentale e insostituibile o, al contrario, nelle varie forme di trascuratezza, ostilità e pressione che ne rendono difficile la missione, che si costruisce il futuro dell'umanità.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10 dicembre 1948 Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA PRESENTATA DALLA SANTA SEDE A TUTTE LE PERSONE, ISTITUZIONI ED AUTORITÀ INTERESSATE ALLA MISSIONE DELLA FAMIGLIA NEL MONDO DI OGGI 22 ottobre 1983 INTRODUZIONE La « Carta dei Diritti della Famiglia » ha le sue origini nella richiesta formulata dal Sinodo dei Vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema « I compiti della Famiglia Cristiana nel Mondo di oggi » (cfr. « Propositio », n. 42). Sua Santità, Papa Giovanni Paolo II, nell'Esortazione Apostolica Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del Sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una Carta dei Diritti della Famiglia da presentare agli ambienti ed autorità interessati. È importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene presentata. Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La Carta differisce anche da una semplice dichiarazione di principi teoretici riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei, siano essi cristiani o no, una formulazione — la più completa e ordinata possibile — dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la famiglia. I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza dell'essere umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è presente in questa Carta come luce della divina Rivelazione che illumina la naturale realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli e promuoverli nell'interezza del loro contenuto. I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di una « Carta ». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e principi fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni. Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in altri documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e sistematica. Annesse al testo vi sono le indicazioni delle « Fonti e riferimenti », da cui alcune delle formulazioni sono state estratte. La Carta dei Diritti della Famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, Organo centrale e supremo del governo della Chiesa Cattolica. Il documento è arricchito da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un'ampia consultazione delle Conferenze Episcopali di tutta la Chiesa come anche di esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la comune consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti quelli che condividono la responsabilità per il bene comune un modello e un punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una politica della famiglia, e una guida per i programmi di azione. Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, in ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali della famiglia. La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della posizione della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi. La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della famiglia siano protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi e nel futuro. La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti dell'Episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA Preambolo Considerando che: A. i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione; B. la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita; C. il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita; D. la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili; E. la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore e di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società; F. la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale; G. la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione complementare nella difesa e nel progresso del bene dell'umanità e di ogni persona; H. l'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società riconoscere e difendere l'istituzione familiare; I. la società, e in particolar modo lo Stato e le Organizzazioni Internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione; J. i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i valori della famiglia, anche se vengono progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-economici; K. molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio ruolo con dignità; L. la Chiesa Cattolica, consapevole che il bene della persona, della società e della Chiesa stessa passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle contro quanti le attaccano; M. il Sinodo dei Vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una Carta dei Diritti della Famiglia; la Santa Sede, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali, presenta ora questa Carta dei Diritti della Famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle Organizzazioni Internazionali e a tutte le Istituzioni e persone interessate, perché rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento e la loro osservanza. Articolo 1 Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile. a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona. b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità. c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità; la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto. Articolo 2 Il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso. a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli, ogni pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata. b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una violazione di questo diritto. c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio. Articolo 3 Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto. a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la giustizia. b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto. c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto ad un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione. Articolo 4 La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento. a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano. b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano. c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia. d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo, dopo il parto. e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale. f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo. rispetti i diritti naturali dei genitori. g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano. Articolo 5 Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli. a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo. b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà. c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale — che è un diritto fondamentale dei genitori — deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro. d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa. e) il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative. f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positivi per la costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media. Articolo 6 La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia. a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia. b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della famiglia. c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di ogni membro. Articolo 7 Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa, senza patire discriminazione. Articolo 8 La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società. a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia in modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e rappresentare gli interessi della famiglia. b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della famiglia. Articolo 9 Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta. a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri della famiglia. b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno e di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei figli. c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita sociale. d) I diritti e le necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione. Articolo 10 Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione. a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario, chiamato « salario familiare », sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei figli. b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della società. Articolo 11 La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità. Articolo 12 Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie. a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo. b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile. c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione delle loro famiglie.
FONTI E RIFERIMENTI Preambolo A. Rerum novarum, 9; Gaudium et spes, 24. B. Pacem in terris, Parte I; Gaudium et spes, 48 e 50; Familiaris consortio, 19; Codex Iuris Canonici, 1056. C. Gaudium et spes, 50; Humanae vitae, 12; Familiaris consortio, 28. D. Rerum novarum, 9 e 10; Familiaris consortio, 45. E. Familiaris consortio, 43. F. Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 21. G. Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 42 e 45. I. Familiaris consortio, 45. J. Familiaris consortio, 46. K. Familiaris consortio, 6 e 77. L. Familiaris consortio, 3 e 46. M. Familiaris consortio, 46. Articolo 1 Rerum novarum, 9; Pacem in terris, Parte I; Gaudium et spes, 26; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 16, 1. a) Codex Iuris Canonici, 1058 e 1077; Dichiarazione universale, 16, 1. b) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81 e 82. Articolo 2 Gaudium et spes, 52; Codex Iuris Canonici, 1057 § 1; Dichiarazione universale, 16, 2. a) Gaudium et spes, 52. b) Dignitatis humanae, 6. c) Gaudium et spes, 49; Familiaris consortio, 19 e 22; Codex Iuris Canonici, 1135; Dichiarazione universale, 16, 1. Articolo 3 Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 e 87; Humanae vitae, 10; Familiaris consortio, 30 e 46. a) Familiaris consortio, 30. b) Familiaris consortio, 30. c) Gaudium et spes, 50. Articolo 4 Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26. a) Humanae vitae, 14; Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull'aborto procurato, 18 novembre 1974; Familiaris consortio, 30. b) Papa Giovanni Paolo II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze, 23 ottobre 1982. d) Dichiarazione universale, 25, 2; Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo, Preambolo e 4. e) Dichiarazione universale, 25, 2. f) Familiaris consortio, 41. g) Familiaris consortio, 77. Articolo 5 Divini illius Magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; Familiaris consortio, 36; Codex Iuris Canonici, 793 e 1136. a) Familiaris consortio, 46. b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, 5; Papa Giovanni Paolo II, Libertà religiosa e l'Atto Finale di Helsinki (Lettera ai Capi di Stato delle nazioni che hanno firmato l'Atto finale di Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 797. c) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 37 e 40. d) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 40. e) Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 796. f) Papa Paolo VI, Messaggio per la III Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 1969; Familiaris consortio, 76. Articolo 6 Familiaris consortio, 46. a) Rerum novarum, 10; Familiaris consortio, 46; Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici, 17. b) Gaudium et spes, 48 e 50. Articolo 7 Dignitatis humanae, 5; Libertà religiosa e l'Atto finale di Helsinki, 4b; Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici, 18. Articolo 8 Familiaris consortio, 44 e 48. a) Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio, 46 e 72. b) Familiaris consortio, 44 e 45. Articolo 9 Laborem exercens, 10 e 19; Familiaris consortio, 45; Dichiarazione universale, 16, 3 e 22; Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 10, 1. a) Mater et magistra, Parte II; Laborem exercens, 10; Familiaris consortio, 45; Dichiarazione universale, 22 e 25; Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 7, a, II. b) Familiaris consortio, 45 e 46; Dichiarazione universale, 25, 1; Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 9, 10, 1 e 10, 2. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 27. Articolo 10 Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Dichiarazione universale, 23, 3. a) Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 23 e 81. b) Familiaris consortio, 23. Articolo 11 Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 11, 1. Articolo 12 Familiaris consortio, 77; Carta sociale europea, 19.
INDICE Presentazione 1. Introduzione
1.1. Un punto di incontro 1.2. Il ruolo della famiglia
2. La società: comunione di persone
2.1. Il fondamento della fraternità 2.2. La famiglia base della società
3. La persona: la sua dignità, i suoi diritti
3.1. Dignità ed uguaglianza 3.2. Ogni individuo 3.3. Lavoro e famiglia
4. Il diritto alla vita
4.1. La chiave degli altri diritti 4.2. Protezione prima e dopo la nascita 4.3. Diritti del nascituro 4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro
5. Solidarietà e fraternità
5.1. Partecipazione e libertà 5.2. Impegno nei confronti dei più deboli 5.3. Solidarietà tra uomini e donne
6. Diritti della famiglia e sussidiarietà
6.1. Società civile, società politica 6.2. La famiglia, prima educatrice 6.3. Difendere la sovranità della famiglia
7. Conclusione Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Carta dei Diritti della Famiglia
NOTE (1) Presentiamo il risultato del lavoro realizzato su diversi temi da alcune commissioni. Dato il metodo di lavoro, possono essere presenti alcune ripetizioni che, tuttavia, arricchiscono le riflessioni. Hanno collaborato anche alcuni esperti dell'Acton Institute. (2) Il Dicastero ha avuto occasione di commemorare anticipatamente questo avvenimento con il II Incontro di Politici e Legislatori d'Europa sul tema « Diritti umani e diritti della famiglia », svoltosi dal 22 al 24 ottobre 1998. Le conclusioni sono state pubblicate su L'Osservatore Romano, 16-171198. Sono stati editi gli atti in italiano (Pontificio Consiglio per la Famiglia, Diritti dell'uomo: Famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, 1999). Sono in preparazione le edizioni in spagnolo e francese. Ci proponiamo inoltre di realizzare il III Incontro di Politici e Legislatori d'America, a Buenos Aires, in Argentina, dal 3 al 15 agosto 1999, sul tema « Famiglia e vita: a 50 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ». (3) Cfr. Giovanni XXIII, Lettera Enciclica Pacem in terris, 11463, 144. (4) Giovanni Paolo II, Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 8.12.98, 3. (5) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Preambolo. (6) Cfr. Carta delle Nazioni Unite, Introduzione. (7) Benché il numero dei firmatari sia stato relativamente ristretto. (8) Giovanni Paolo II, Messaggio a Sua Eccellenza il Sig. Didier Opertti Badán, Presidente della 53a sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 30.11.98. (9) Ibid. (10) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Veritatis splendor, 6.8.93, 99. (11) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Fides et ratio, 29.9.98, proemio; 102. (12) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 18. (13) Cfr. ibid., 12. (14) Fragmento 1018-Nauck. (15) Cfr. Primer Alcibiades, 133c. (16) Cfr. Etica a Eudemo, 1248-2830. (17) Cfr. San Tommaso d'Aquino, ST, I, q. 29, a. 3; I, q. 29, a. 3, ad 2. (18) ST, II-II, 10, 12. (19) Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie Gratissimam sane, 2.2.94, 7. (20) Cfr. ibid., 6,7; Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Mulieris dignitatem, 15.8.88, 23. (21) Gratissimam sane, 11. (22) Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7.12.65, 24. (23) Cfr. Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 3. (24) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1. (25) Cfr. Pacem in terris, 9. (26) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1. (27) Ibid., art. 2. (28) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, 29.6.95, 8. (29) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 23; cfr. anche Gaudium et spes, 26. (30) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 22. (31) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Laborem exercens, 14.9.81, 10. (32) Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22.11.81, 23, 25; Laborem exercens, 19; Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale della Pace, 1995, 8.12.94, 5, ecc. (33) Cfr. Carta dei Diritti della Famiglia, 24.11.83, artt. 9 e 10. (34) Cfr. ibid., art. 4. (35) Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4. (36) Cfr. Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna. (37) Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4. (38) Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, 22287, I, 1. (39) Cfr. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 6. (40) Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4; cfr. Donum vitae, I, 6. (41) Donum vitae, Introduzione, 5. (42) Cfr. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 8. (43) Cfr. ibid., art. 27. (44) Cfr. ibid., artt. 17 e 18. (45) Cfr. ibid., art. 20. (46) Cfr. ibid., art. 23. (47) Cfr. ibid., art. 21. (48) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1. (49) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Sollicitudo rei socialis, 30.12.87, 39. (50) Ibid., 39. (51) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Centesimus annus, 1.5.91, 42. (52) Centesimus annus, 48. (53) Catechismo della Chiesa Cattolica, 1883. (54) Già Aristotele ricordava che la famiglia è anteriore e superiore allo Stato (cf. Etica a Nicomaco, VIII, 15-20). Il Santo Padre ha introdotto il concetto di « sovranità » della famiglia (cf. Gratissimam sane, 17). (55) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 16, 1. (56) Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem sull'apostolato dei laici, 11. Citato in Familiaris consortio, 42. (57) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 16. (58) Cfr. ibid., art. 17, 1. (59) Cfr. ibid., art. 18. (60) Cfr. ibid., art. 26, 3. (61) Gratissimam sane, 16. (62) Ibid. (63) Cfr. Paolo VI, Lettera Enciclica Humanae vitae, 25.7.68, 11. (64) In alcune nazioni raggiunge la proporzione di un terzo. (65) Non pochi si pongono domande sui « diritti », v.g. delle campagne del Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite (FNUAP) e di alcuni interventi di organismi quali l'UNICEF riguardo ai diritti della famiglia. (66) Secondo tale ideologia, il ruolo dell'uomo e della donna nella società sarebbe soltanto il prodotto della storia e della cultura. L'uomo sarebbe libero di scegliere l'orientamento sessuale che preferisce, qualunque sia il suo sesso biologico. (67) Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Tertio millennio adveniente, 10.11.94, 28. (68) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 27, 2. (69) Centesimus annus, 32. (70) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 20, 1. (71) Cfr. ibid., art. 23, 4. (72) Cfr. ibid., art. 20, 2. (73) Familiaris consortio, 86. |