CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO VII IL MATRIMONIO (Cann. 1055 – 1165) CAPITOLO VIII (Cann. 1134-1140) EFFETTI DEL MATRIMONIO Can. 1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i cómpiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento. Can. 1135 - Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale. Can. 1136 - I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa. Can. 1137 - Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo. Can. 1138 - §1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti. §2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello della cessazione della vita coniugale. Can. 1139 - I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede. Can. 1140 - I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente. |