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CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)

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ISTRUZIONE SULL’AFFILIAZIONE
DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI

 

L’affiliazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

Le affiliazioni sono apparse nel 1936, istituite dalla S. Congregatio de Seminariis et studiorum Universitatibus. Dagli anni Sessanta in poi si sono diffuse in Africa, Asia ed Europa. Con la Costituzione Apostolica Sapientia christiana (15 aprile 1979), Papa Giovanni Paolo II ha voluto promuoverle affermando che “è vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli Istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra Teologia” (art. 62, § 2). In seguito, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha emanato la Notio affiliationis theologicae, le Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam e la Conventio ad affiliandum (1° agosto 1985) nonché la Notio affiliationis philosophicae, le Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam e la Conventio ad affiliandum (2 luglio 2014) riservando però le affiliazioni ai Seminari Maggiori e alle Case di studi dei Religiosi.

Con lo sviluppo dell’educazione superiore nel mondo intero e per promuovere il giusto riconoscimento delle qualifiche e titoli ottenuti presso le Istituzioni accademiche ecclesiastiche da parte di chierici, laici e religiosi, è stato necessario aggiornare la normativa vigente in materia di affiliazione. Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle Ordinationes annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l’affiliazione di un Istituto

Art. 1. L’affiliazione di un Istituto si regge sull’articolo 63 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e sugli articoli 50; 69 §§ 1 e 3 delle Ordinationes annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, Ord., art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell’affiliazione

Art. 2. L’affiliazione di un Istituto, che si distingue dall’aggregazione e dall’incorporazione (cfr VG, Ord., art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, il corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il baccalaureato (cfr VG, art. 63, § 1).

Art. 3. L’Istituto affiliato, salvo diversa disposizione nei propri Statuti, è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà affiliante assistere e vigilare diligentemente sull’Istituto affiliato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l’affiliazione è di solito da istituire nella stessa regione (cfr. VG, Ord., art. 50).

Art. 5. Gli studi dell’Istituto affiliato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e delle Ordinationes annesse, per ciò che si riferisce al primo ciclo della Facoltà affiliante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto affiliato sono propriamente accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo ciclo della Facoltà affiliante.

III. Condizioni accademiche dell’Istituto affiliato

Art. 6. L’affiliazione non può essere concessa nel caso in cui l’Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento del grado accademico del primo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso la connessione alla Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, art. 63, § 1). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell’erezione dell’Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell’Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni del primo ciclo istituzionale.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, Ord., art. 19) o almeno la licenza (cfr VG, art. 50, § 1) e siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L’Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del primo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell’Istituto affiliato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) e poi dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell’Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono ipso iure autorità accademiche dell’Istituto affiliato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore e il Consiglio d’Istituto. I compiti e gli offici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede che sia scelto fra i docenti stabili.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord., art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l’Istituto affiliato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell’Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell’affiliazione e del grado accademico

Art. 10. § 1. L’affiliazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 63, § 1).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all’Istituto affiliato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto affiliato appartenente a un’Università civile.

Art. 11. L’affiliazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell’Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l’Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà affiliante (cfr VG, art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) - e di Università, se la Facoltà è parte di un’Università - abbia costatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. Il grado accademico di primo ciclo è conferito dalla Facoltà affiliante, il cui nome (e quello dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, Ord., art. 38).

Art. 14. Il grado conferito è lo stesso che viene conferito nella Facoltà affiliante al compimento del primo ciclo. La denominazione canonica “baccalaureato” può essere accompagnata da un’altra dicitura secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrisponda realmente al baccalaureato canonico, anzitutto rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di secondo ciclo, ossia la licenza (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. L’eventuale denominazione locale di baccalaureato, che deve essere uguale per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr VG, art. 47), ha bisogno dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento del grado accademico, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà affiliante o all’Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, Ord., art. 38-39). L’Istituto affiliato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli esami sostenuti).

V. Iter per l’ottenimento o il rinnovo dell’affiliazione

A) Esame previo e approvazione dell’Istituto da affiliare

Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto affiliato deve essere formulata dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 18. La Facoltà affiliante, attraverso un suo delegato o la commissione per l’affiliazione (cfr VG, Ord., art. 14), deve in primo luogo verificare che l’Istituto da affiliare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 63, § 1), anche attraverso visite in loco.

Art. 19. Se l’esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell’Istituto da affiliare;

§ 2. gli Statuti dell’Istituto da affiliare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);

§ 3. l’ordinamento degli studi del primo ciclo dell’Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30);

§ 4. i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell’Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. la denominazione locale che eventualmente accompagna la denominazione canonica “baccalaureato” (cfr VG, art. 46-47) e il suo fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) Compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Art. 20. L’affiliazione viene di norma concessa ad quinquennium experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l’affiliazione viene concessa ad aliud quinquennium. I rinnovi successivi saranno ad aliud quinquennium. Se le condizioni accademiche dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l’affiliazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 21. § 1. Perché la Congregazione per l’Educazione Cattolica possa concedere l’affiliazione, è necessario che le autorità competenti della Facoltà affiliante presentino il loro parere su ogni singolo candidato all’insegnamento.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.

Art. 22. Per il rinnovo dell’affiliazione è necessaria la richiesta del Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà affiliante (o dell’Università), corredata da un’ampia relazione sull’esito finora ottenuto dell’affiliazione.

Norme speciali

Facoltà di Teologia

Art. 23. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle Ordinationes annesse, in riferimento al primo ciclo.

Art. 24. Gli studi dell’Istituto affiliato si protraggono per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Se l’Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che il biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a), facendo sempre una chiara distinzione fra il biennio filosofico e gli studi delle Facoltà ecclesiastiche di Filosofia (cf. VG, Ord., art. 64, § 5).

Art. 25. I docenti stabili delle discipline teologiche dell’Istituto devono essere almeno sette. Di solito, essi sono così suddivisi: per la Sacra Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica.

Art. 26. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, Ord., 69, § 3).

Art. 27. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, Ord., art. 58).

Art. 28. È vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi / eparchie sia degli istituti religiosi siano affiliati ad una Facoltà di Teologia (cf. VG, art. 63, § 2).

Art. 29. § 1. È peculiare compito dell’Istituto affiliato di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici; per questo è necessario che ci sia un congruo numero di docenti presbiteri (cfr VG, art. 76, § 1).

§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi (cfr Congregazione per il Clero, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 8 dicembre 2016, nn. 176-184); può, anzi, essere opportunamente istituito dallo stesso Istituto affiliato – nel dialogo e nella reciproca collaborazione con i formatori del Seminario Maggiore – l’Anno ministeriale, il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale Diploma (cfr VG, art. 76, § 2).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Non si può affiliare un Istituto di studi superiori a una Facoltà di Diritto Canonico.

Facoltà di Filosofia

Art. 31. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle Ordinationes annesse, in riferimento al primo ciclo.

Art. 32. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto affiliato si protraggono per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 82, a).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell’Istituto devono essere almeno cinque (cfr VG, Ord., art. 69, § 2), distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell’uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza (cfr VG, Ord., art. 67, § 1).

Altra Facoltà

Art. 34. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a un’altra Facoltà, che non sia di Teologiao di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 85-87 della stessa Costituzione, nonché all’articolo 70 delle Ordinationes annesse.

Art. 35. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto affiliato si protraggono per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 36. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, Ord., art. 31) dell’Istituto affiliato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 37. La presente Istruzionetroverà applicazione il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 38. § 1. I singoli Istituti già affiliati devono presentare, tramite la Facoltà affiliante, gli Statuti e l’ordinamento degli studi, secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica entro l’8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 39. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica può dispensare dall’osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.

Art. 40. Questa Istruzione sostituisce tutti i documenti (Notio affiliationis theologicae, Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam, Conventio ad affiliandum, Notio affiliationis philosophicae, Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam, Conventio ad affiliandum) finora vigenti.

Art. 41. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’8 dicembre 2020, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

 

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario