SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO
R E G O L A M E N T O
D E L L A X V I A S S E M B L E A G E N E R A L E O R D I N A R I A
D E L S I N O D O D E I V E S C O V I
PRIMA SESSIONE (4-29 OTTOBRE 2023)
Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione
Art. 1: NATURA E SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
§ 1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art. 26 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco (15 settembre 2018) (d’ora in poi EC), elaborato e pubblicato a cura del Segretario Generale del Sinodo ai sensi dell’art. 8 § 4, 10° dell’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi (1° ottobre 2018) (d’ora in poi ICAS), presuppone le norme contenute nei due suddetti documenti, eccetto laddove il Romano Pontefice abbia stabilito di derogare alla disciplina vigente in ragione delle caratteristiche specifiche della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, la cui celebrazione avviene nell’ambito del Processo sinodale avviato per la Chiesa universale il 10 ottobre 2021. Gli eventuali dubbi relativi all’attuazione del presente Regolamento andranno presentati alla Segreteria Generale del Sinodo, cui spetta offrire i chiarimenti necessari.
§ 2. Tenendo conto che il Romano Pontefice ha stabilito che l’Assemblea sia celebrata in due distinti periodi o sessioni1, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della prima sessione (4-29 ottobre 2023).
§ 3. Le integrazioni al presente Regolamento, che dovessero rendersi necessarie durante la celebrazione dell’Assemblea, saranno notificate dal Segretario Generale.
§ 4. Nelle norme che seguono, con Membri si intendono i Membri dell’Assemblea (ex officio, ex electione, ex designatione ed ex nominatione pontificia), aventi diritto di voto; con Partecipanti si intendono i Membri e tutti gli altri che partecipano all’Assemblea a diverso titolo2.
I PARTE
PARTECIPANTI, RUOLI E COMMISSIONI
Art. 2: MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
§ 1. I Membri dell’Assemblea sono designati ex officio, ex electione, ex designatione, o ex nominatione pontificia3.
§ 2. Tra i Membri ex electione, il Romano Pontefice ha stabilito che i dieci Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, di cui all’art. 2, 4° dell’ICAS, siano sostituiti da cinque donne e cinque uomini appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti rispettivamente dall’Unione dei Superiori Generali e dall’Unione Internazionale delle Superiore Generali.
§ 3. Per volontà del Romano Pontefice, ai Membri eletti secondo la normativa vigente si aggiungono altri settanta Fedeli, non insigniti del munus episcopale, uomini e donne: Presbiteri, Diaconi e Fedeli laici, compresi Consacrati e Consacrate. Essi sono stati individuati da un elenco di centoquaranta persone designate dai seguenti organismi: venti dal Consiglio dei Patriarchi Cattolici d’Oriente (C.P.C.O.); venti da ciascuna delle seguenti Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali: Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (C.C.E.E.), Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.AM.), Federazione delle Conferenze dei Vescovi Asiatici (F.A.B.C.), Federazione delle Conferenze dei Vescovi Cattolici di Oceania (F.C.B.C.O.), Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (S.E.C.A.M.); venti dalla Conferenza dei Vescovi Cattolici del Canada (CCCB) congiuntamente alla Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti (USCCB). Tutti costoro sono stati individuati in virtù della loro competenza, prudenza e, in modo particolare, attiva partecipazione a vario titolo al Processo sinodale.
Art. 3: ALTRI PARTECIPANTI: DELEGATI FRATERNI, INVITATI SPECIALI, ASSISTENTI SPIRITUALI, REFERENTE PER LA LITURGIA
§ 1. Oltre ai Membri, partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto attivo e passivo, Delegati Fraterni, Invitati Speciali, Esperti, Assistenti Spirituali e un Referente per la Liturgia.
§ 2. I Delegati Fraterni rappresentano le Chiese e le Comunità Ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica4. Costoro, data l’importanza del loro contributo ai lavori sinodali, possono intervenire al dibattito nelle Congregazioni Generali e nelle sessioni dei Circoli Minori.
§ 3. Anche gli Invitati Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema dell’Assemblea5, possono intervenire al dibattito nelle Congregazioni Generali e nelle sessioni dei Circoli Minori.
§ 4. Gli Esperti cooperano con i Segretari Speciali in virtù della loro competenza sul tema dell’Assemblea6. Costoro assistono alle Congregazioni Generali, dove possono prendere la parola solo se espressamente incaricati7; possono essere convocati alle sessioni dei Circoli Minori, offrendo chiarimenti su richiesta; aiutano il Relatore Generale e i Segretari Speciali nella redazione della Relazione di Sintesi della prima sessione dell’Assemblea, di cui all’art. 18 § 4 del presente Regolamento.
§ 5. Il Romano Pontefice ha stabilito che, tra gli Esperti, siano nominati alcuni Facilitatori, con il compito di coordinare il lavoro dei Circoli Minori.
§ 6. Gli Assistenti Spirituali e il Referente per la Liturgia hanno il compito di coordinare, rispettivamente, i momenti di riflessione spirituale e le celebrazioni liturgiche. Gli Assistenti Spirituali sono a disposizione dei partecipanti che lo desiderassero per colloqui.
§ 7. Il Romano Pontefice ha stabilito che non siano nominati Uditori8, in quanto sostituiti dai Membri, di cui all’art. 2 § 3 del presente Regolamento.
Art. 4: PRESIDENTI DELEGATI
§ 1. I Presidenti Delegati9 si alternano nell’incarico secondo il calendario stilato dalla Segreteria Generale.
§ 2. Il Presidente Delegato di turno:
a) quando il Romano Pontefice non è presente, guida l’Assemblea in nome e per autorità del Romano Pontefice;
b) nella prima e nell’ultima Congregazione Generale rivolge un indirizzo di omaggio al Romano Pontefice;
c) dà la parola ai Membri, ai Delegati Fraterni e agli Invitati Speciali che la chiedono durante le Congregazioni Generali.
Art. 5: SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale10:
a) nella prima Congregazione Generale tiene una Relazione per esporre l’attività preparatoria e illustrare le procedure che saranno adottate nel corso dell’Assemblea;
b) stabilisce il calendario dei lavori, apportandovi le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;
c) tiene comunicazioni periodiche per informare sugli aspetti procedurali.
Art. 6: SOTTOSEGRETARI
I Sottosegretari11:
a) collaborano con il Segretario Generale in tutte le sue funzioni;
b) curano i rapporti con i Delegati Fraterni;
c) ricevono le notificazioni di assenza, trasmettendole al Presidente Delegato e al Segretario Generale.
Art. 7: RELATORE GENERALE
Il Relatore Generale12:
a) nella prima Congregazione Generale, dopo che il Segretario Generale ha svolto la propria Relazione, tiene una Relazione generale per introdurre il tema da trattare;
b) tiene una Relazione particolare all’inizio di ciascun Modulo di cui all’art. 18 del presente Regolamento per introdurre il lavoro dei Circoli Minori;
c) interviene in Congregazione Generale per offrire chiarimenti sul tema in discussione ogni qualvolta ce ne sia bisogno;
d) presiede alla preparazione della Relazione di Sintesi della prima sessione dell’Assemblea, dirigendo l’esame delle relazioni e dei modi collettivi dei Circoli Minori, di cui all’art. 18 § 4 del presente Regolamento.
Art. 8: SEGRETARI SPECIALI
I Segretari Speciali sono due13:
a) assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni;
b) coordinano, sotto la direzione del Relatore Generale, il lavoro degli Esperti; in particolare uno [mons. Riccardo Battocchio] è delegato a sovrintendere il lavoro degli Esperti teologi; l’altro [p. Giacomo Costa] è delegato a sovrintendere il lavoro degli Esperti facilitatori.
c) giustificano per iscritto l’accettazione o meno dei modi collettivi dei Circoli Minori, di cui all’art. 18 § 4 del presente Regolamento, sia per darne eventuale spiegazione agli interessati sia per la registrazione negli Atti dell’Assemblea.
Art. 9: DISPOSIZIONE COMUNE AL SEGRETARIO GENERALE, AL RELATORE GENERALE E AI
Segretari Speciali
Il Segretario Generale, il Relatore Generale e i Segretari Speciali non sono assegnati ad alcun Circolo Minore e hanno la libertà di prendere parte a qualsiasi Circolo.
Art. 10: COORDINATORE DEGLI ESPERTI TEOLOGI
Subordinatamente al Segretario Speciale delegato a sovrintendere al lavoro degli Esperti teologi, è costituita la figura del Coordinatore degli Esperti teologi; ha il compito specifico di assistere il Segretario Speciale delegato a questo compito.
Art. 11: COMMISSIONE PER L’INFORMAZIONE
§ 1. La Commissione per l’Informazione14:
a) lavora d’intesa con il Dicastero per la Comunicazione e la Segreteria Generale del Sinodo, che la coadiuvano con il proprio personale.
b) ha il compito di curare la comunicazione sull’andamento dell’Assemblea sinodale in conformità con l’art. 24 § 1.
c) collabora, quando necessario, alla preparazione dei comunicati su particolari argomenti.
§ 2. La Commissione per l’Informazione è composta in seduta plenaria da: il Presidente e il Segretario, nominati dal Romano Pontefice; il Segretario Generale; i Sottosegretari; il Relatore Generale; i Segretari Speciali; il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione; il Direttore della Sala Stampa; nonché sette Membri eletti dall’Assemblea; ai quali si aggiunge il Communication Manager della Segreteria Generale del Sinodo.
§ 3. I sette Membri ex electione della Commissione per l’Informazione sono rispettivamente designati in rappresentanza di: Chiese Orientali Cattoliche e del Medio Oriente, Africa, America Settentrionale, America Centro-Meridionale, Asia, Europa, Oceania; facendo in modo che i Membri dell’Assemblea di ciascuna area eleggano soltanto i loro rispettivi rappresentanti.
§ 4. L’elezione di cui al § 3 avviene in Congregazione Generale mediante scrutini separati, al termine di ciascuno dei quali risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
§ 5. Su proposta del Presidente, la Commissione per l’Informazione si riunisce nei modi e nei tempi che essa ritiene opportuni. Può invitare a presenziare ai suoi incontri altri esperti nella materia da trattare.
Art. 12: COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE
La Commissione per le Controversie15, composta da tre Membri di nomina pontificia, ha il compito di esaminare le controversie eventualmente presentate dai Partecipanti e di sottoporle al Romano Pontefice.
Art. 13: COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE
La costituzione della Commissione per la redazione del Documento finale16 è rimandata alla seconda sessione dell’Assemblea.
Art. 14: COMMISSIONE PER LA RELAZIONE DI SINTESI
§ 1. La Commissione per la Relazione di Sintesi ha il compito di supervisionare periodicamente, emendare e approvare i lavori di preparazione della bozza della Relazione di Sintesi di cui all’art. 18 § 4 e all’art. 23 del presente Regolamento, in vista della sua presentazione all’Assemblea; ha inoltre il compito di supervisionare la redazione di altri eventuali documenti che fossero ritenuti necessari.
§ 2. La Commissione per la Relazione di Sintesi è composta da: il Relatore Generale, che la presiede; il Segretario Generale; il Segretario Speciale delegato a sovrintendere al lavoro degli Esperti teologi, che ne è il segretario; sette Membri eletti dall’Assemblea e altri tre Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. I sette Membri ex electione della Commissione per la Relazione di Sintesi sono rispettivamente designati in rappresentanza di: Chiese Orientali Cattoliche e del Medio Oriente, Africa, America Settentrionale, America Centro-Meridionale, Asia, Europa, Oceania; facendo in modo che i Membri dell’Assemblea di ciascuna area eleggano soltanto i loro rispettivi rappresentanti.
§ 4. L’elezione di cui al § 3 avviene mediante scrutini separati a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956 § 1.
§ 5. La Commissione per la Relazione di Sintesi conclude il suo mandato al termine della prima sessione dell’Assemblea.
Art. 15: MEMBRI ELEGGIBILI NELLE COMMISSIONI
§ 1. Membro di ogni Commissione può essere eletto qualunque Membro dell’Assemblea, eccettuati i Presidenti Delegati, il Segretario Generale, i Sottosegretari, il Relatore Generale e i Segretari Speciali17.
§ 2. Un Membro che sia stato eletto in una Commissione non può essere eletto in un’altra Commissione; è facoltà del Romano Pontefice nominare i membri senza limitazioni.
II PARTE
CELEBRAZIONI
Art. 16: CELEBRAZIONI IN PROGRAMMA
§ 1. La prima sessione dell’Assemblea si apre il 4 ottobre 2023 con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Romano Pontefice sul sagrato della Basilica Vaticana.
§ 2. La prima Congregazione Generale dell’Assemblea si apre con l’intronizzazione del Libro dei Vangeli e il canto del Veni, Creator Spiritus18.
§ 3. Ogni Modulo, di cui all’art. 18 del presente Regolamento, inizia con la Celebrazione eucaristica, presieduta a turno secondo l’elenco stilato dalla Segreteria Generale.
§ 4. L’ultima Congregazione Generale si chiude con il canto del Te Deum19.
§ 5. La prima sessione dell’Assemblea si conclude il 29 ottobre 2023 con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Romano Pontefice nella Basilica Vaticana.
§ 6. Tra i Partecipanti, in occasione delle Celebrazioni eucaristiche, i Vescovi e i Presbiteri concelebrano, mentre i Diaconi svolgono il servizio liturgico loro proprio e i Fedeli laici partecipano svolgendo i diversi servizi che si rendono di volta in volta necessari.
§ 7. I Delegati Fraterni sono benvenuti ad assistere alle Celebrazioni eucaristiche e ad unirsi alla preghiera dell’Assemblea, nel rispetto delle norme vigenti della communicatio in sacris nelle diverse Chiese e Comunità ecclesiali.
Art. 17: ALTRE CELEBRAZIONI E FORME DI PREGHIERA CORALE
Altre celebrazioni liturgiche e forme di preghiera saranno notificate di volta in volta dal Segretario Generale.
III PARTE
METODO DI LAVORO
Art. 18: ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN MODULI
§ 1. I lavori dell’Assemblea sono divisi in cinque Moduli, in ciascuno dei quali si alternano Congregazioni Generali e sessioni dei Circoli Minori. Ciascuno dei primi quattro Moduli ha come tema una delle sezioni dell’Instrumentum laboris (A; B1; B2; B3), mentre il quinto Modulo (C) comprende gli adempimenti conclusivi.
§ 2. Il Modulo A si struttura nel modo seguente:
a) una Congregazione Generale per la presentazione dell’argomento da parte del Relatore Generale e alcuni ulteriori interventi a carattere introduttivo;
b) due sessioni dei Circoli Minori, basate sul metodo della “conversazione nello Spirito”; esse sono dedicate all’approfondimento della sezione A dell’Instrumentum laboris e all’elaborazione di un intervento da pronunciare in Congregazione Generale che presenta sinteticamente le principali riflessioni e domande del Circolo Minore;
c) due Congregazioni Generali per ascoltare gli interventi dei Circoli Minori e per la discussione libera;
d) una sessione dei Circoli Minori per la stesura finale del Resoconto, che viene approvato mediante votazione e quindi consegnato alla Segreteria Generale.
§ 3. Ciascuno dei Moduli B1, B2 e B3 si struttura nel modo seguente:
a) una Congregazione Generale per la presentazione dell’argomento da parte del Relatore Generale e alcuni ulteriori interventi a carattere introduttivo;
b) due sessioni dei Circoli Minori, basate sul metodo della “conversazione nello Spirito”; esse sono dedicate all’approfondimento di una sola delle cinque Schede di lavoro di cui si compone ognuna delle sezioni B1, B2 e B3 dell’Instrumentum laboris e all’elaborazione di un intervento da pronunciare in Congregazione Generale;
c) tre Congregazioni Generali per ascoltare gli interventi dei Circoli Minori e per la discussione libera;
d) una sessione dei Circoli Minori per la stesura finale del Resoconto, che viene approvato mediante votazione e quindi consegnato alla Segreteria Generale.
§ 4. Il Modulo C, finalizzato alla stesura finale della Relazione di Sintesi della prima sessione dell’Assemblea, si struttura nel modo seguente:
a) una Congregazione Generale per la presentazione dello schema della Relazione di Sintesi relativo alla sezione A dell’Instrumentum laboris; una Congregazione Generale per il dibattito intorno allo schema della Relazione di Sintesi; una sessione dei Circoli Minori per l’ulteriore discussione dello schema di Relazione di Sintesi e l’elaborazione di modi collettivi;
b) una Congregazione Generale per la presentazione dello schema della Relazione di Sintesi relativa alle sezioni B1, B2 e B3 dell’Instrumentum laboris; una Congregazione Generale per il dibattito intorno allo schema della Relazione di Sintesi; una sessione dei Circoli Minori per l’ulteriore discussione dello schema di Relazione di Sintesi e l’elaborazione di modi collettivi;
c) una Congregazione Generale per la lettura del testo integrale della Relazione di Sintesi emendata; una Congregazione Generale per l’approvazione della Relazione di Sintesi.
Art. 19: RAPPRESENTATIVITÀ E LIBERTÀ DEI MEMBRI
§ 1. Ogni Membro esprime il proprio parere e il proprio voto liberamente e secondo coscienza, tenendo sempre presente il bene della Chiesa.
§ 2. Benché non esista vincolo di mandato, i Membri che, per varie ragioni, rappresentano le Chiese Orientali Cattoliche, le Conferenze Episcopali, o anche le Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali, quando prendono la parola sono chiamati a farsi portatori del parere espresso dagli Organismi che rappresentano e della consultazione effettuata presso le Chiese particolari da cui provengono20.
§ 3. Analogamente, i Membri eletti dagli Organismi di Rappresentanza dei Superiori Generali portano nell’Assemblea il contributo della Vita Consacrata espresso nelle consultazioni effettuate nel Processo sinodale.
§ 4. I settanta Membri non insigniti del munus episcopale, designati dal Romano Pontefice a norma dell’art. 2 § 3 del presente Regolamento, sono chiamati a farsi testimoni del Processo sinodale cui hanno preso parte a livello diocesano, nazionale e continentale.
Art. 20: CIRCOLI MINORI
§ 1. I Circoli Minori sono costituiti su base tematica e linguistica, tenendo conto della preferenza espressa dai Partecipanti tra l’italiano, l’inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo21. Per questo motivo, le sessioni dei Circoli Minori non prevedono il servizio di traduzione simultanea di cui all’art. 29 § 2. Per la loro composizione si tiene altresì conto della diversità di provenienza geografica, distribuendo i Partecipanti non insigniti del munus episcopale di cui all’art. 2 § 3 del presente Regolamento in maniera omogenea tra tutti i Circoli.
§ 2. In vista dell’Assemblea viene notificata ai Partecipanti la composizione provvisoria dei Circoli Minori, che sono diversi per ogni Modulo di cui all’art. 18 del presente Regolamento. Dal punto di vista del contenuto, nel primo Modulo tutti i Circoli Minori lavorano sul medesimo argomento, la Sezione A dell’Instrumentum laboris. Nei tre Moduli successivi ogni gruppo si confronta a partire da una sola delle cinque Schede di lavoro della corrispondente Sezione dell’Instrumentum laboris (B1, B2 e B3). Ogni Scheda di lavoro è affrontata da più gruppi in lingue diverse.
§ 3. Nei primi quattro Moduli, ciascun Circolo Minore è chiamato a elaborare un intervento da pronunciare oralmente in Congregazione Generale e a stendere un Resoconto che evidenzia i punti di convergenza e anche i punti di divergenza del gruppo, da consegnare alla Segreteria Generale in formato preferibilmente elettronico.
§ 4. Nei Circoli Minori sarà presente un Esperto facilitatore, che coordina la condivisione e lo scambio fra i Membri, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali. Sarà sua cura far sì che i lavori si svolgano seguendo il metodo della “conversazione nello Spirito”. In particolare, lo scambio inizierà con un intervento di ciascuno dei partecipanti al Circolo Minore della durata di quattro minuti, che potrà poi essere consegnato alla Segreteria Generale in formato preferibilmente elettronico, e senza eccedere le due cartelle (circa 6mila caratteri spazi inclusi), seguendo le indicazioni che verranno date all’inizio dell’Assemblea.
§ 5. Per ciascuno dei Moduli, in ogni Circolo Minore saranno presenti un Segretario e un Relatore, entrambi Membri del gruppo. Il Segretario sarà identificato dalla Segreteria sulla base delle competenze redazionali; il Relatore sarà eletto dai Membri dell’Assemblea appartenenti al gruppo; l’elezione del Relatore avviene all’inizio della prima sessione di ciascun Modulo a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956 § 122. Il Facilitatore redigerà un verbale dell’elezione del Circolo da consegnare alla Segreteria Generale.
§ 6. Compito congiunto del Segretario e del Relatore23 è di sovrintendere alla stesura della bozza e del testo finale del Resoconto di cui al § 3. Il Relatore inoltre leggerà l’intervento del Circolo in Congregazione Generale e consegnerà il testo finale del Resoconto alla Segreteria Generale.
§ 7. Il testo finale del Resoconto di cui al § 3, che riassume le riflessioni e le domande del Circolo, registrando in maniera argomentata il consenso raggiunto ed esplicitando le eventuali divergenze, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei Membri24. Il voto verte sulla capacità del Resoconto di rappresentare fedelmente il lavoro svolto nel Circolo. Il Resoconto riporterà anche i risultati di tale voto.
§ 8. Nel Modulo C, ciascun Circolo Minore è chiamato a elaborare dei modi collettivi allo schema di Relazione di Sintesi presentato in Congregazione Generale, cioè delle proposte di emendamento, soppressione o integrazione. Tali modi devono essere approvati a maggioranza assoluta dei Membri25. Essi vanno trascritti separatamente insieme all’indicazione dei voti favorevoli e contrari, seguendo le indicazioni offerte dalla Segreteria Generale, e vanno successivamente consegnati a quest’ultima.
§ 9. Nel Modulo C il Relatore, eletto a norma del § 5 e il Segretario hanno il compito di sovrintendere all’elaborazione dei modi di cui al § 8, alla loro debita trascrizione e alla loro consegna alla Segreteria Generale; il Segretario redigerà un verbale delle sessioni del Circolo da consegnare anch’esso alla Segreteria Generale.
Art. 21: CONGREGAZIONI GENERALI
§ 1. Durante le Congregazioni Generali, i Membri, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali – dopo l’ascolto delle bozze di Resoconto dei Circoli Minori nei Moduli A, B1, B2 e B3, ovvero l’ascolto della presentazione dello schema della Relazione di Sintesi nel Modulo C – possono prendere la parola liberamente, facendone richiesta seguendo le indicazioni della Segreteria Generale e attendendo che il Presidente Delegato conceda loro di intervenire.
§ 2. Ciascun Membro, Delegato Fraterno o Invitato Speciale, quando viene annunciato il suo intervento, è tenuto a utilizzare il microfono a sua disposizione. Mentre parla al microfono, l’Oratore è pregato di restare seduto e di pronunciare il suo intervento lentamente, per non mettere in difficoltà i traduttori simultanei.
§ 3. La durata dei suddetti interventi è stabilita in tre minuti, per consentire al maggior numero possibile di Membri, Delegati Fraterni e Invitati Speciali di prendere la parola. Trenta secondi prima della fine del tempo a disposizione, l’oratore riceve un avviso. Scaduto il tempo dell’intervento, l’oratore è avvertito tramite un ulteriore avviso che la comunicazione viene interrotta.
§ 4. Chi ha già pronunciato un intervento e torna a prenotarsi per parlare – nella stessa Congregazione Generale oppure in una Congregazione Generale successiva, all’interno dello stesso Modulo oppure di un Modulo successivo – riceve la parola solo quando si sono conclusi gli interventi di coloro che prendono la parola per la prima volta, qualora vi sia ancora del tempo a disposizione.
§ 5. Periodicamente i Partecipanti saranno invitati a osservare un momento di silenzio, per favorire l’interiorizzazione degli interventi pronunciati.
§ 6. I Membri, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali possono sempre consegnare agli uffici della Segreteria Generale testi non pronunciati, in formato preferibilmente elettronico, e non superiori a una cartella (circa 3mila battute spazi compresi), i quali vengono considerati allo stesso modo degli interventi pronunciati in Congregazione Generale26.
§ 7. Le bozze di Resoconto dei Circoli Minori da pronunciare oralmente in Congregazione Generale, di cui all’art. 20 § 3 del presente Regolamento, non possono oltrepassare i quattro minuti.
§ 8. I testi finali dei Resoconti dei Circoli Minori da consegnare alla Segreteria Generale, di cui all’art. 20 § 3 del presente Regolamento, non possono oltrepassare le due cartelle (circa 6mila battute, spazi inclusi).
Art. 22: ESAME DEI TESTI DEI CIRCOLI MINORI
L’esame dei testi dei Circoli Minori (relazioni e modi collettivi) è compiuto dal Relatore Generale, con l’aiuto dei Segretari Speciali, opportunamente affiancati dagli Esperti. Tale esame consiste nel classificarli e valutarli, decidendo quali di essi accogliere o meno e quali eventualmente fondere tra loro, cercando di valorizzare il più possibile le diverse posizioni.
Art. 23: RELAZIONE DI SINTESI DELLA PRIMA SESSIONE
§ 1. La Relazione di Sintesi della prima sessione dell’Assemblea, di cui all’art. 18 § 4 del presente Regolamento, consentirà di proseguire la riflessione sul tema sinodale nel tempo che precede la seconda sessione. Essa pertanto non è un documento conclusivo, ma ha l’obiettivo di regolare la fase successiva del Processo sinodale, che condurrà alla sessione dell’ottobre 2024, dal punto di vista dei metodi, delle tappe e dei temi.
§ 2. La Relazione di Sintesi della prima sessione è predisposta dai Segretari Speciali, con l’aiuto degli Esperti, sotto il coordinamento del Relatore Generale ed è approvata a maggioranza assoluta dai membri della Commissione per la Relazione di Sintesi27.
§. 3. Ottenuta l’approvazione della Commissione per la Relazione di Sintesi, la Relazione di Sintesi della prima sessione è approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei Membri dell’Assemblea presenti.
PARTE IV
LA COMUNICAZIONE
Art. 24: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE
§ 1. Per garantire la libertà di espressione di ognuno e di tutti riguardo al proprio pensiero e per garantire la serenità del discernimento comune, che è il compito principale affidato all’Assemblea, ognuno dei Partecipanti è tenuto alla riservatezza e alla confidenzialità sia per quanto riguarda i propri interventi, sia per quanto riguarda gli interventi degli altri Partecipanti. Tale dovere resta in vigore anche una volta terminata l’Assemblea sinodale.
§ 2. A tutti i Partecipanti è proibito registrare, filmare e divulgare gli interventi nelle Congregazioni Generali e nei Circoli Minori. Le Congregazioni Generali iniziali dei primi quattro Moduli che, in base all’art. 18 §§ 2 e 3 del presente Regolamento, prevedono la presentazione dell’argomento da trattare saranno trasmesse in streaming. Una registrazione audiovisiva ufficiale delle Congregazioni Generali è conservata nell’archivio della Segreteria Generale del Sinodo per la redazione degli Acta Synodi Episcoporum.
Art. 25: DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE
§ 1. Uno Staff di comunicatori designato dalla Segreteria Generale e dal Dicastero per la Comunicazione potrà accedere all’Aula Paolo VI al fine di collaborare al lavoro di comunicazione, seguendo le indicazioni della Commissione per l’Informazione e sempre preservando la confidenzialità dei lavori, nel rispetto dell’art. 24 § 1.
§ 2. I giornalisti accreditati presso la Sala Stampa saranno ammessi all’Aula Paolo VI solo negli specifici momenti e spazi che saranno loro indicati.
PARTE V I
NFORMAZIONI GENERALI
Art. 26: LUOGHI
§ 1. Le Congregazioni Generali e le sessioni dei Circoli Minori si svolgono nell’Aula Paolo VI, secondo le indicazioni offerte dalla Segreteria Generale.
§ 2. Durante le Congregazioni Generali i Partecipanti occupano il posto loro indicato dalla Segreteria Generale, assegnato per facilitare l’individuazione di ciascuno e la distribuzione del materiale.
§ 3. In prossimità dell’Aula Paolo VI sono disponibili diversi servizi, quali il servizio libreria, il servizio fotografico, il servizio biglietteria, il servizio banca.
§ 4. Al primo piano dell’Aula Paolo VI, accessibile mediante scalinata o mediante ascensore, è situata una cappella dove è conservato il Santissimo Sacramento. Sarà a disposizione per la preghiera personale anche la Chiesa di Santa Maria della Pietà (Collegio Teutonico) posta al lato dell’ingresso dell’Aula Paolo VI.
Art. 27: ABITO E DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO
§ 1. Ai Cardinali e ai Vescovi è richiesto di indossare la talare filettata solo nelle giornate di apertura e di conclusione dell’Assemblea.
§ 2. Tutti i Partecipanti dispongono di un distintivo di riconoscimento munito di QR-code, necessario per accedere all’Aula e per consultare la documentazione digitale. Tale distintivo è strettamente personale, non è cedibile e va sempre portato con sé durante i lavori assembleari. In caso di smarrimento, è necessario informarne tempestivamente gli uffici della Segreteria Generale.
Art. 28: PRESENZE E ASSENZE
§ 1. La presenza dei Partecipanti, sia durante le Congregazioni Generali sia durante le sessioni dei Circoli Minori viene regolarmente verificata. Le presenze sono registrate e archiviate dalla Segreteria Generale, oltre che trasmesse alla Commissione per l’Informazione.
§ 2. Se un Partecipante non può essere presente a una Congregazione Generale o a una sessione dei Circoli Minori per una grave ragione, deve notificare con congruo anticipo il motivo della propria assenza alla Segreteria Generale secondo le modalità che saranno comunicate28.
Art. 29: LINGUE IN USO NELLE CONGREGAZIONI GENERALI
§ 1. Le lingue utilizzate nelle Congregazioni Generali sono l’italiano e l’inglese. Si possono usare anche le lingue francese, portoghese, spagnolo.
§ 2. Durante le Congregazioni Generali il servizio di traduzione simultanea è in funzione per tutte le lingue indicate nel § 1. È disponibile anche una traduzione in lingua tedesca, benché questa non figuri tra le lingue ufficiali dell’Assemblea. Ogni Partecipante ha a disposizione un apparecchio elettronico per la traduzione simultanea.
§ 3. Durante le Congregazioni Generali, se qualcuno si trovasse nella necessità di servirsi di un’altra lingua, dovrà recapitare in anticipo agli uffici della Segreteria Generale la traduzione del suo intervento in una delle lingue indicate nel § 1 perché sia trasmessa ai traduttori simultanei.
Art. 30: MODALITÀ DI ELEZIONE E APPROVAZIONE
Nelle Congregazioni Generali, le elezioni e le approvazioni dei testi avvengono in forma elettronica29.
Art. 31: CRITERI GENERALI
Per tutto quello che non è previsto dal presente Regolamento si rimanda alle indicazioni della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, dell’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, e alla prassi consolidata.
APPENDICE
I. CASELLARIO PERSONALE PER LA POSTA
a) Tutti i Partecipanti dispongono di una casella di posta fisica, ubicata nell’Atrio dell’Aula Paolo VI. Le caselle sono disposte in ordine alfabetico per ogni categoria di Partecipanti. Solo il titolare può ritirare dalla sua casella di posta fisica quanto vi è stato deposto.
b) La distribuzione ai Partecipanti di materiale di provenienza esterna all’Assemblea del Sinodo necessita dell’approvazione del Segretario Generale. La Segreteria Generale, in ogni caso, non risponde del contenuto di documenti o pubblicazioni eventualmente fatti recapitare ai Partecipanti.
II. INVITATI
Il Segretario Generale può invitare persone a seguire lo svolgimento delle Congregazioni Generali, in virtù delle loro competenze specifiche. Questi invitati sono anch’essi tenuti al rispetto dell’art. 24, §§ 1 e 2.
III. DOCUMENTI E OGGETTI SMARRITI
Tutti i documenti e gli oggetti smarriti, rinvenuti nell’Aula Paolo VI o nelle sue immediate pertinenze, vanno consegnati agli uffici della Segreteria Generale.
IV. SERVIZIO BAR
Nell’intervallo dei lavori assembleari ai Partecipanti sarà offerto un sobrio servizio bar.
V. FOTOGRAFIE E LIBRI
I fotografi ufficiali del Vaticano espongono nell’Atrio dell’Aula Paolo VI le fotografie scattate durante i lavori assembleari. I Partecipanti che lo desiderassero possono acquistare tali fotografie dagli impiegati del medesimo servizio fotografico.
La Libreria Editrice Vaticana gestisce nell’Atrio dell’Aula Paolo VI un’esposizione per la vendita di libri. Anche la Tipografia Vaticana ha un suo punto espositivo.
VI. BIGLIETTERIA AEREA
Nell’Atrio dell’Aula Paolo VI è aperto in determinati momenti un ufficio speciale di assistenza ai Partecipanti per la prenotazione e la gestione dei viaggi aerei.
VII. SPORTELLO BANCARIO
Per il cambio monetario e ogni altra operazione finanziaria è attivo nell’Atrio dell’Aula Paolo VI un apposito sportello bancario.
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1 Cfr. EC, n. 8; art. 3.
2 Cfr. ibid., n. 8; art. 2.
3 Cfr. ICAS, artt. 2; 6.
4 Cfr. EC, art. 12 § 1, 3°.
5 Cfr. ibid., art. 12 § 2.
6 Cfr. ibid., art. 12 § 1, 1°.
7 Cfr. ICAS, art. 14 § 3.
8 Cfr. EC, art. 12 § 1, 2°.
9 Cfr. ibid., art. 11, 1°; ICAS, art. 12.
10 Cfr. ibid., art. 8 § 5.
11 Cfr. ibid., art. 9.
12 Cfr. EC, art. 11, 2°; ICAS, art. 13.
13 Cfr. EC, art. 11, 3°; ICAS, art. 14.
14 Cfr. ibid., art. 15.
15 Cfr. ibid., art. 18.
16 Cfr. EC, art. 17 § 2; ICAS, art. 16.
17 Cfr. ibid., art. 19.
18 Cfr. ibid., art. 21 § 1.
19 Cfr. ibid., art. 21 § 3.
20 Cfr. EC, n. 6; ICAS, art. 29 § 1, 3°.
21 Cfr. ibid., art. 30.
22 Cfr. ibid., art. 31 § 1.
23 Cfr. ibid., art. 31 § 3.
24 Cfr. ibid., art. 32 § 2.
25 Cfr. ibid., art. 32 § 1.
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