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Segreteria Generale del Sinodo 

L’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

 

1. Chi partecipava all’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi?

Finora, la normativa vigente faceva capo alla Costituzione Apostolica Episcopalis Communio che nel definire chi sono i membri si rifà al can. 346 del CIC.

Can. 346 - §1. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea generale ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi che vengono eletti per le singole assemblee delle Conferenze Episcopali, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare del sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.

Ne risultava la seguente composizione:

·      il Presidente (il Santo Padre) che nomina:

o   i(l) Presidente(i) delegato(i)

o   il Relatore Generale

o   i(l) Segretario(i) Speciale(i)

Per le Chiese Orientali Cattoliche

·      i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il Vescovo, possibilmente competente nella materia da trattare, designato dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore, dal Metropolita della Chiesa Metropolitana sui iuris, con il consenso del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa cui presiedono;

·      Vescovi eletti* dal Sinodo dei Vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese cattoliche orientali;

Per le Conferenze Episcopali

·      Vescovi eletti* dalle Conferenze episcopali;

Ad essi si aggiungevano

·      i membri del Consiglio ordinario della Segreteria Generale del Sinodo;

·      i Capi dei Dicasteri della Curia Romana investiti del munus episcopale (ossia [arci]vescovi), indicati dal Romano Pontefice;

·      dieci chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dalle rispettive organizzazioni che rappresentano i Superiori generali;

·      altre persone nominate dal Romano Pontefice, tra cui alcuni chierici non vescovi.

2. Quali sono le novità della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi?

Anche per la XVI Assemblea Generale Ordinaria, la normativa vigente continua a far capo alla Costituzione Apostolica Episcopali Communio con alcune modifiche e novità, relative alla composizione dell’Assemblea e la tipologia dei partecipanti, che si giustificano nel contesto del processo sinodale, senza cambiare tuttavia la natura episcopale dell’Assemblea.

1° modifica

Non sono più presenti i dieci chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dalle rispettive organizzazioni che rappresentano i Superiori generali. Vengono sostituiti da cinque religiose e cinque religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dalle rispettive organizzazioni che rappresentano le Superiore Generali e i Superiori Generali. In quanto membri hanno diritto di voto.

2° modifica

Non ci sono più gli uditori, ma si aggiungono altri 70 membri non Vescovi che rappresentano altri fedeli del popolo di Dio [sacerdoti, consacrate(i), diaconi, fedeli laici] e che provengono dalle Chiese locali. Vengono scelti dal Papa da un elenco di 140 persone individuate (e non elette) dalle sette Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali e dall'Assemblea dei Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche (20 per ognuna di queste realtà ecclesiali). Si chiede che il 50% di loro siano donne e che si valorizzi anche la presenza di giovani. Nella loro individuazione si tiene conto non solo della loro cultura generale e della loro prudenza, ma anche della loro conoscenza, teorica e pratica, oltre alla loro partecipazione a vario titolo nel processo sinodale. In quanto membri hanno diritto di voto.

Inoltre, oltre ai 70 membri non vescovi di cui sopra è opportuno ricordare che, anche tra i membri di nomina pontificia, sarà possibile aver membri non-vescovi.

3° modifica

I Rappresentanti dei Dicasteri che parteciperanno, sono quelli indicati dal Santo Padre.

3. Come avviene l’elezione dei membri?

·      I Membri eletti dell'Assemblea Generale Ordinaria (sopra indicati come eletti*) così come i loro sostituti, sono eletti in sessione plenaria e a scrutinio segreto dai rispettivi Sinodi dei Vescovi, Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche e Conferenze Episcopali.

·      Queste elezioni si svolgono secondo le norme del C.C.I., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1. Se devono essere eletti più Membri, si procederà a uno scrutinio per ogni elezione.

·      Le cinque religiose e i cinque religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata sono eletti dalle rispettive organizzazioni che rappresentano le Superiore Generali (per il ramo femminile: l’UISG) e i Superiori Generali (per il ramo maschile: l’USG).

·      I 70 membri non-vescovi vengono individuati dalle Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali e dall’Assemblea dei Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, ma non eletti.

4. Come viene determinato il numero dei membri da eleggere?

Il numero dei Membri da eleggere è determinato come segue:

·      per ogni Sinodo dei Vescovi o Consiglio dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche che conta da 26 a 50 membri, un rappresentante (e un supplente); se conta più di 50 membri, due rappresentanti (e un supplente);

·      per ogni Conferenza Episcopale con non più di 25 membri, un rappresentante (e un sostituto); da 26 a 50 membri, due rappresentanti (e un sostituto); da 51 a 100 membri, tre rappresentanti (e due sostituti); da 101 a 200 membri, quattro rappresentanti (e due sostituti); con più di 200 membri, cinque rappresentanti (e tre sostituti).

È richiesto inoltre che

·      Nell'elezione dei Vescovi si tiene conto non solo della loro cultura generale e della loro prudenza, ma anche della loro conoscenza, teorica e pratica, della materia da trattare in Assemblea.

·      I Capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i Presidenti delle Conferenze Episcopali comunicheranno i nomi degli eletti al Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo, tramite il Rappresentante Pontificio della rispettiva Nazione, almeno cinque mesi prima dell'apertura dell'Assemblea.

·      Tanto per il ramo femminile che per quello maschile, il Presidente del rispettivo organismo di rappresentanza delle Superiore Generali e dei Superiori Generali comunica direttamente i nomi degli eletti al Segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo almeno cinque mesi prima dell'apertura dell'Assemblea.

5. Se uno viene eletto, è automaticamente membro dell’Assemblea?

Se uno viene eletto dalle realtà ecclesiali competenti per ogni ‘tipologia’ di membri (vescovi o non vescovi) dell’Assemblea, non è automaticamente membro dell’Assemblea. Infatti, tutte le elezioni devono essere ratificate da parte del Romano Pontefice. I nomi degli eletti non sono noti al pubblico finché la loro elezione non sia stata confermata dal Romano Pontefice.

6. Ci sono altri partecipanti?

All’assemblea partecipano anche altre persone, che non hanno il titolo di Membro dell’Assemblea, ossia non hanno diritto di voto. Si tratta di esperti (persone competenti a vario titolo sull’argomento trattato) a cui si aggiungono, per la prima volta, alcuni facilitatori, ossia persone esperte che avranno il compito di facilitare i lavori nei vari momenti dell’Assemblea.

Parteciperanno anche delegati fraterni, membri di altre Chiese e Comunità Ecclesiali.

7. Qual è dunque il significato dell’inclusione di non-vescovi tra i membri dell’Assemblea Sinodale? Cambia dunque la natura episcopale dell’Assemblea?

Il Santo Padre ha approvato, il 17 aprile 2023, l’estensione della partecipazione all’Assemblea sinodale a “non vescovi” (presbiteri, diaconi, consacrate e consacrati, laici e laiche). Questa scelta si pone in continuità con la progressiva appropriazione della dimensione sinodale costitutiva della Chiesa e con la conseguente comprensione delle istituzioni attraverso cui essa si esercita.

Il Sinodo dei Vescovi fu istituito da Paolo VI con il motu proprio Apostolica sollicitudo (15 settembre 1965) come «un consiglio permanente di Vescovi per la Chiesa universale, soggetto direttamente ed immediatamente alla Nostra potestà», con il compito di consigliare il Successore di Pietro, partecipando in questo modo alla sollecitudine per tutta la Chiesa. Tuttavia, fin da subito Paolo VI chiarì che «questo Sinodo, come ogni istituzione umana, con il passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato». La necessità di operare questo perfezionamento è emersa con la progressiva recezione del Concilio Vaticano II, in particolare dalle relazioni che intercorrono tra il Popolo di Dio, il collegio dei Vescovi e il Vescovo di Roma.

Si colloca in questo alveo la costituzione apostolica Episcopalis communio (15 settembre 2018), che trasforma il Sinodo dei Vescovi da evento in processo, articolato in tre fasi successive (preparatoria, celebrativa, attuativa). L’Assemblea che ci prepariamo a celebrare a Roma nel prossimo ottobre appartiene alla fase celebrativa, in continuità con la prima fase, che si è svolta con la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari e le successive tappe di discernimento ecclesiale nelle Conferenze Episcopali e nelle Assemblee continentali. L’Instrumentum Laboris che costituirà la base dei lavori per l’Assemblea di ottobre è il frutto di questo processo di ascolto a tutti i livelli della vita della Chiesa.

Tale processo sinodale, avviato dal Santo Padre, «principio e fondamento visibile di unità di tutta la Chiesa» (cfr LG 23), è stato possibile perché ogni Vescovo, ha aperto, accompagnato e concluso la fase della consultazione del Popolo di Dio. In questo modo il processo sinodale è stato insieme atto di tutto il Popolo di Dio e dei suoi Pastori, in quanto «principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa Cattolica» (LG 23).

In questa prospettiva va compresa la decisione del Santo Padre di mantenere la specificità episcopale dell’Assemblea convocata a Roma, ma al tempo stesso di non limitarne la composizione ai soli vescovi, ammettendo un certo numero di non vescovi come Membri a pieno titolo.

Questa decisione rinforza la solidità del processo nel suo insieme, incorporando nell’Assemblea la memoria viva della fase preparatoria, attraverso la presenza di alcuni di coloro che ne sono stati protagonisti, restituendo così l’immagine di una Chiesa-Popolo di Dio, fondata sulla relazione costitutiva tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, e dando visibilità alla relazione di circolarità tra la funzione di profezia del Popolo di Dio e quella di discernimento dei Pastori. Grazie a una migliore integrazione con la fase preparatoria, l’Assemblea rende concreto l’auspicio che essa possa «diventare espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale» (Francesco, Discorso nel 50° del Sinodo).

È dunque nel registro della memoria che si iscrive la presenza dei non vescovi, e non in quello della rappresentanza. In questo modo la specificità episcopale dell’Assemblea sinodale non risulta intaccata, ma addirittura confermata. Lo mostra innanzi tutto il rapporto numerico tra vescovi e non vescovi, risultando questi ultimi meno del 25% del totale dei Membri dell’Assemblea. Ma soprattutto lo evidenziano le modalità di designazione dei non vescovi: essi infatti non sono eletti da un qualche demos o coetus, di cui assumerebbero la rappresentanza, ma sono nominati dal Santo Padre su proposta degli organi attraverso cui si realizza la collegialità episcopale a livello di aree continentali, radicando la loro presenza nell’esercizio del discernimento dei Pastori.

L’Assemblea avrà modo di riflettere sull’esperienza concreta che farà, in vista della formulazione di proposte sul modo di procedere in futuro.

 

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