www.vatican.va

Back Top Print Search




 

N.CDXXXIX- Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica.

(18 SETTEMBRE 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

-       vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

-       vista la Legge N. IV sull’ordinamento amministrativo, del 7 giugno 1929;

-       vista la Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, del 10 dicembre 2007;

-       vista la Legge sulle Fonti del diritto N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

-       vista la Legge N. CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso, del 22 febbraio 2011;

-       vista le Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018;

-       visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, del 1° ottobre 2008;

-       visto il Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emissione e gestione del certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano, del 15 luglio 2021;

-       visto il provvedimento della Direzione di Sanità e Igiene, dell’8 settembre 2021;

considerato che

nell’udienza concessa il 7 settembre 2021 il Santo Padre:

-         ha affermato che è necessario assicurare la salute e il benessere della Comunità di lavoro nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni suo membro;

-         ha chiesto che il Governatorato emani la presente ordinanza al fine di adottare ogni misura idonea a prevenire, controllare e contrastare l’emergenza sanitaria pubblica in corso nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica;

 

ha promulgato la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

§1. A far data dal 1° ottobre 2021, è consentito l’ingresso nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, esclusivamente, ai soggetti muniti del Certificato Digitale Covid dello Stato (“Green Pass vaticano”), del Certificato Digitale Covid di cui all’art. 4, §1 del Decreto n. CDXXXII del 15 luglio 2021 (“Green Pass europeo”) o di certificazione verde Covid19 estera comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-Cov-2 o la guarigione da SARS-Cov-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2.

§2. Il controllo, in fase di accesso allo Stato ed alle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, è demandato al Corpo della Gendarmeria.

§3. Le presenti disposizioni si applicano ai cittadini, ai residenti nello Stato, al personale in servizio, a qualsiasi titolo, nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e nei vari Organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, a tutti i visitatori e fruitori di servizi.

§4. Viene fatta eccezione per coloro che partecipano alle celebrazioni liturgiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito, fatte salve le vigenti prescrizioni sanitarie sul distanziamento, sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, sulla limitazione della circolazione e dell’assembramento di persone e sull’adozione di peculiari norme igieniche.

Articolo 2

 

§1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dalla Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007 e dal Regolamento tecnico di attuazione del 1° ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, l’Amministrazione competente è tenuta ad osservare le direttive di cui all’art. 1 della presente ordinanza, adottate anche per la tutela della sicurezza e salute

 

del lavoratore o di quanti ad essa affidati o da essa dipendenti in ragione delle mansioni svolte.

§2. Il Servizio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro della Direzione di Sanità e Igiene, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della Legge N. LI sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007, svolge l’attività di verifica di quanto previsto al paragrafo che precede.

Articolo 3

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2021, fino a nuove previsioni.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, negli uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, diciotto settembre duemilaventuno

                            GIUSEPPE Card. BERTELLO
                                      Presidente

Visto
Il Segretario Generale