www.vatican.va

Back Top Print Search




SINTESI DEL RAPPORTO MONEYVAL

A cura dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria

 

Immediate outcome 1 (IO 1) - Efficacia della comprensione dei rischi e del coordinamento interno in materia CR/FT

Valutazione: Efficacia Moderata

Il team di valutazione riconosce che, nel complesso, le autorità hanno una buona comprensione delle minacce e delle vulnerabilità in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (CR/FT), anche se i futuri aggiornamenti della valutazione generale dei rischi della giurisdizione in materia trarrebbero vantaggio da una maggiore sistematicità nell’articolazione delle minacce e dei rischi residui.

Nonostante esitano rilevanti elementi a favore di una piena conformità a quanto richiesto nell’ambito dell’IO 1, il team di valutazione attribuisce un peso significativo alla carenza di identificazione e comprensione dei rischi derivanti dagli insider, alla luce dei casi significativi emersi nel contesto della giurisdizione. Dal momento che questi rischi non sono stati formalizzati nella valutazione generale dei rischi, il team di valutazione ritiene che quest’ultima non possa essere considerata completa fino a quando tali rischi non siano stati appropriatamente valutati, articolati e condivisi nel contesto della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, in modo che tutte le autorità abbiano una visione informata e coerente in relazione ai potenziali rischi provenienti dagli insider e dall’abuso delle autorità pubbliche, consentendo anche un’adeguata misurazione delle misure di mitigazione.

 

Sintesi delle principali osservazioni

La Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) ha adottato la prima valutazione generale dei rischi in materia CR/FT nel 2017 e - come viene favorevolmente notato - da allora è stata aggiornata regolarmente. Esistono efficaci meccanismi di coordinamento e di cooperazione tra le autorità, che consentono lo sviluppo e l’adozione delle politiche e delle attività in materia CR/FT a livello domestico. Particolarmente robusta, poi, è la cooperazione a livello operativo.

Le autorità hanno generalmente una buona comprensione delle minacce e delle vulnerabilità in materia di CR/FT, anche in considerazione delle limitate attività di natura finanziaria che vengono svolte nella giurisdizione e dalle azioni intraprese negli ultimi anni a favore di una maggiore trasparenza.

Il rischio di riciclaggio, reputato medio-basso, è compreso in modo dettagliato in diversi ambiti. Tuttavia, la valutazione generale dei rischi non descrive chi rappresenti una minaccia di riciclaggio, dove si trovi o come lo stia ponendo in essere, e c’è stata una certa incertezza riguardo a quale fosse il principale rischio di riciclaggio. Di conseguenza, potrebbero esservi disallineamenti nell’identificazione di scenari che richiedano l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela semplificata o rafforzata da parte del settore finanziario.

In precedenza, il principale rischio sembrava derivare dal riciclaggio dei proventi di crimini di natura fiscale commessi all’estero da non residenti, i casi che hanno ricevuto un’ampia copertura mediatica sembrano aver sollevato l’attenzione sul potenziale abuso del sistema da parte di figure di medio e alto livello (insider) per benefici personali o di altro tipo (appropriazione indebita, frode e abuso d’ufficio) e riciclaggio. È stato riconosciuto che sono state intraprese azioni positive dal 2014, che le attività che hanno portato ad indagare su questi casi sono state scoperte dalle autorità vaticane e che le politiche e le attività (come indicate nei piani d’azione delle singole autorità) tengono conto anche dei rischi derivanti dagli insider, ma queste minacce interne non sono affrontate nella valutazione generale dei rischi e potrebbero non esserlo state a livello di sistema. Nonostante le autorità considerino basso il rischio di abuso d’ufficio per benefici personali o di altro tipo presentato dagli insider, e dalle relative attività di riciclaggio, il team di valutazione ha ritenuto che i rischi presentati dagli insider siano importanti e che la valutazione generale dei rischi non possa essere pienamente completa senza una valutazione e un’articolazione complete dei rischi presentati dagli insider e dei rischi in relazione alle autorità pubbliche.

Il rischio di finanziamento del terrorismo, reputato basso, è stato considerato proattivamente. Il team di valutazione ha elogiato le autorità per aver affrontato in modo sostanziale la comprensione del profilo di rischio degli enti senza scopo di lucro.

Il team di valutazione ha registrato che il limitato numero di risorse dedicate all’esercizio dell’azione penale non sia ritenuta una vulnerabilità, eccetto in riferimento alla possibilità che possano insorgere conflitti di interesse per magistrati che esercitino attività legale in una giurisdizione straniera.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

La prossima valutazione generale dei rischi in materia CR/FT dovrebbe (i) concentrarsi maggiormente sull’articolazione delle minacce (sia esterne che interne), comprese quelle derivanti dal potenziale abuso del sistema da parte degli insider per benefici personali o di altro tipo, e il relativo riciclaggio; (ii) articolare i rischi residui (comprese la probabilità e le conseguenze, incluso il rischio reputazionale)); (iii) includere i risultati della valutazione del rischio CR/FT per le autorità pubbliche, attualmente in corso; (iv) consentire una migliore definizione degli scenari di applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela da parte del settore finanziario.

Alla luce del rafforzamento delle risorse dell’Ufficio del Promotore di Giustizia (a seguito della visita in loco), le autorità dovrebbero condurre un’analisi tesa a verificare la misura in cui potrebbe esservi una limitazione delle risorse o una incompatibilità professionale dovuta a magistrati che esercitino attività legale in una giurisdizione straniera.

Alla conclusione della prossima valutazione generale dei rischi, le singole autorità dovrebbero preparare politiche basate sul rischio più complete, facendo riferimento ai rischi in materia CR/FT identificati, da utilizzare nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Questi documenti dovrebbero essere adottati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria e sottoposti a revisione periodica.

 

Immediate outcome 2 (IO 2) – Efficacia con cui la cooperazione internazionale fornisce informazioni appropriate, intelligence finanziaria ed evidenze, e facilita l’azione contro i criminali e i loro beni

Valutazione: Efficacia Sostanziale

Il team di valutazione riconosce che esiste un quadro giuridico completo per fornire e richiedere assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Nel contesto della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV), è presente una buona comprensione dell’importanza della cooperazione internazionale. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in entrata sono eseguite con tempistiche adeguate e il team di valutazione non ha notato particolari ostacoli in questo settore. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in uscita, che vengono inviate regolarmente, sono aumentate negli ultimi due anni, in comparazione al periodo 2013-2017 in cui il numero era basso. Difficoltà nel ricevere una risposta alle rogatorie in uscita sono state segnalate dalla SS/SCV solo in riferimento a un paese. Dato il significativo aumento del numero di richieste in entrata e in uscita negli ultimi due anni, le autorità beneficerebbero di risorse aggiuntive.

 

Sintesi delle principali osservazioni

Esiste un quadro giuridico completo per fornire e richiedere assistenza giudiziaria reciproca in materia penale ed è presente una buona comprensione dell’importanza della cooperazione internazionale. L’Italia è la controparte più importante, sebbene la cooperazione con altre giurisdizioni sia aumentata anche durante il periodo di valutazione. Ci sono diverse richieste che confermano che la giurisdizione collabora strettamente con diverse giurisdizioni e sono state riscontate difficoltà nel ricevere una risposta alle rogatorie in uscita solo in riferimento a un paese.

Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in arrivo sono eseguite con tempistiche adeguate e non vi sono particolari ostacoli in questo settore. Nel fornire una cooperazione internazionale costruttiva, le autorità non includeranno solo le informazioni richieste, ma anche altre informazioni pertinenti raccolte durante il processo di esecuzione della richiesta. Per quanto non esista un sistema di prioritizzazione delle richieste, anche in ragione del loro numero contenuto, viene assicurata una priorità a quelle in ambito CR/FT.

Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in uscita, il cui numero è aumentato negli ultimi due anni, vengono inviate regolarmente.

L’Ufficio per l’Informazione Finanziaria dell’ASIF (UIF), il Corpo della Gendarmeria e l’Ufficio per la Vigilanza dell’ASIF (UV) scambiano proattivamente informazioni con autorità equivalenti di giurisdizioni straniere a condizione di reciprocità e sulla base di protocolli d’intesa. La necessità di dover sottoscrivere un protocollo d’intesa, tuttavia, può provocare ritardi nei casi in cui non ne esista uno. Detto questo, la UIF a partire dal 2020 cerca proattivamente di firmare quanti più protocolli d’intesa possibile. Con riferimento all’UV, al momento della visita in loco, erano stati sottoscritti solo otto protocolli d’intesa, due dei quali prevedono un limitato scambio di informazioni.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità dovrebbero cercare ed esplorare proattivamente possibilità diverse per ottenere informazioni, nei casi in cui non venga fornita la risposta alle richieste di assistenza giudiziaria reciproca per un lungo periodo di tempo, anche attraverso altre forme di cooperazione da parte delle autorità di law enforcement.

Le autorità dovrebbero prendere provvedimenti per modificare il quadro normativo vigente, in modo da escludere ogni possibile impatto negativo delle carenze identificate nella Raccomandazione 5 (Criminalizzazione del finanziamento del terrorismo) e sull’efficacia della cooperazione internazionale.

 

Immediate outcome 3 (IO 3) – Appropriatezza della vigilanza, del monitoraggio e della regolamentazione sulle istituzioni finanziarie, i DNFBP e i VASP in relazione alla conformità rispetto ai requisiti in materia CR/FT, commisurati ai rischi

Valutazione: Efficacia Sostanziale

La Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) ha un solo intermediario finanziario autorizzato ad operare e nessuna impresa o professione non finanziaria designata o prestatori di servizi in materia di virtual asset. Questo consente di concentrare l’attività di supervisione su una singola istituzione in un modo che non è possibile in altre giurisdizioni.

Il team di valutazione ha constatato il miglioramento della supervisione in materia CR/FT nel periodo valutato, l’adeguatezza delle risorse, l’efficacia dei controlli nel prevenire l’abuso del sistema finanziario da parte di criminali, il buon livello di comprensione in materia CR/FT, la qualità dell’ispezione in loco sull’IF svolta nel 2019 e l’esistenza di alcuni elementi molto buoni di supervisione basata sul rischio.

Al contempo, il team di valutazione ritiene che un intervallo di cinque anni tra le ispezioni generali in materia CR/FT (2014 e 2019) sia eccessivo. Nel considerare l’impatto di tale profilo sul giudizio, il team di valutazione ha considerato anche l’ispezione prudenziale svolta nel 2020, che ha incluso alcuni importanti elementi in materia CR/FT, concludendo che il piano di vigilanza richieda solo contenuti miglioramenti.

Il team di valutazione ha anche preso in considerazione il basso numero di sanzioni applicate durante il periodo in esame. Nel considerare questo aspetto nel contesto dell’esposizione al rischio CR/FT dell’intermediario finanziario e della valutazione sull’applicazione delle misure preventive, è stato ritenuto che il basso numero di sanzioni possa essere coerente e, pertanto, non ha avuto una significativa incidenza nella determinazione del giudizio finale. Il numero contenuto di sanzioni ha indotto anche a non attribuire una rilevanza significativa alla perplessità del team di valutazione sul ruolo del Governatorato nel meccanismo sanzionatorio.

 

Sintesi delle principali osservazioni

L’ASIF ha una comprensione molto buona del profilo di rischio dell’ente vigilato e la sua supervisione ha, nel complesso, elementi molto buoni di “vigilanza basata sul rischio”. L’ASIF riceve sostanziali informazioni da parte dell’ente vigilato e l’ispezione generale in loco in materia CR/FT svolta nel 2019 ha avuto una qualità elevata. Tuttavia, il programma ispettivo – caratterizzato dalla presenza di due sole ispezioni generali in loco in materia CR/FT in cinque anni (2014 e 2019) e da diverse ispezioni mirate nel frattempo – dovrebbe essere rafforzato, sia perché è presente una sola istituzione finanziaria sia perché le ispezioni mirate non sono state sufficientemente mirate sul CR/FT.

I controlli di competenza, onorabilità ed assenza di conflitti di interesse svolti sia dall’istituzione finanziaria sia dall’ASIF sui membri del Consiglio, della Direzione e dei responsabili delle funzioni di controllo dell’ente vigilato sono stati valutati positivamente e viene suggerito, in linea con quanto stabilito dal recente emendamento del quadro normativo in materia, di estendere tali controlli anche ai dirigenti dell’istituzione finanziaria. Quanto ai membri della Commissione Cardinalizia e al Prelato, vi sono sufficienti controlli, pur con una diversa metodologia, che prevede una fase di verifica precedente alla nomina da parte della Segreteria di Stato e successiva alla nomina da parte dell’ASIF.

Le attività dell’ASIF hanno avuto un effetto positivo sulla conformità al quadro normativo vigente in materia CR/FT, le interazioni tra autorità di vigilanza ed ente vigilato sono qualitativamente e quantitativamente considerevoli ed è stata svolta una significativa promozione della cultura in materia CR/FT.

Nel periodo in esame, sono state comminate dall’ASIF solo quattro sanzioni amministrative e vi è un impegno da parte dell’autorità di vigilanza ad attuare sanzioni quando appropriato. Tuttavia, non è presente una procedura formalizzata sull’ambito sanzionatorio e permane una qualche perplessità sulla robustezza di un meccanismo che attribuisce al Governatorato il potere di erogare le sanzioni amministrative più gravi.

Le risorse dell’ASIF impiegate nelle attività di supervisione (vigilanza e regolamentazione) in materia CR/FT sono di elevata qualità professionale e possono beneficiare anche del supporto di dirigenti con una sostanziale esperienza di vigilanza maturata nella giurisdizione. Il numero ridotto di personale, di cui viene suggerito il rafforzamento (almeno di una unità), consente comunque lo svolgimento adeguato delle attività istituzionali, anche in considerazione del fatto che sia stata autorizzata una sola istituzione finanziaria (con un modello d’attività semplice) e che, per compiti mirati, possano essere utilizzate risorse esterne qualificate (ad esempio, per fornire supporto nelle attività ispettive generali in loco).

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

L’ASIF dovrebbe rafforzare la propria attività di vigilanza, sia intensificando la frequenza delle ispezioni generali in loco in materia CR/FT e selezionando in modo più accurato le tematiche per le ispezioni mirate, sia includendo i potenziali abusi del sistema finanziario della giurisdizione da parte di insiders.

Le autorità della SS/SCV dovrebbero valutare se trasferire il potere di erogare le sanzioni amministrative più gravi dal Governatorato all’ASIF e quest’ultima dovrebbe predisporre una procedura formale per l’ambito sanzionatorio.

L’ASIF dovrebbe estendere i propri controlli sulla competenza e l’onorabilità anche ai dirigenti dell’istituzione finanziaria, coordinarsi con la Segreteria di Stato per lo svolgimento di tali controlli sui membri della Commissione Cardinalizia precedentemente alla nomina, rafforzare il proprio organico e introdurre un sistematico programma di formazione del personale.

 

Immediate outcome 4 (IO 4) – Livello di adeguatezza sull’applicazione delle misure di prevenzione in materia CR/FT, commiserate al rischio, e sulla segnalazione di attività sospetta da parte di istituzioni finanziarie, DNFBPs e VASPs.

Valutazione: Efficacia Sostanziale

L’istituzione autorizzata dall’ASIF è l’unico soggetto obbligato della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) e quindi l’efficacia complessiva del suo programma in materia CR/FT, compresa la sua comprensione del rischio e le misure di mitigazione che applica, è fondamentale per le conclusioni del team di valutazione riguardo all’IO 4. Non ci sono imprese o professioni non finanziarie designate o prestatori di servizi in materia di virtual asset.

L’istituzione è parte integrante della struttura istituzionale della giurisdizione e svolge un ruolo critico nella prevenzione e nell’individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell’ambito della giurisdizione, nonché nella salvaguardia del sistema finanziario e della reputazione della SS/SCV. Dato l’impegno del Santo Padre a rafforzare la supervisione finanziaria e la trasparenza all’interno della SS/SCV, non sorprende che l’istituzione abbia subito un cambiamento significativo durante il periodo in esame. Questo è caratterizzato da diversi sviluppi in diverse aree, tra cui la sua metodologia di valutazione del rischio della clientela e l’utilizzo più ampio di strumenti e sistemi informatici.

Alcune di queste iniziative sono piuttosto recenti, e l’assenza di strumenti avanzati e di sistemi automatizzati in passato aveva limitato l’efficacia dell’istituzione e messo a dura prova le sue risorse - determinando un arretrato sulle revisioni delle informazioni di adeguata verifica della clientela, che è stato affrontato alcuni mesi prima della visita in loco da parte del team di valutazione. Nel complesso, tuttavia, il team di valutazione ritiene che la maggior parte dei cambiamenti sia stata attuata per un periodo di tempo sufficiente. Ad esempio: (i) nel 2013, l’istituzione del Comitato per la conformità e l’antiriciclaggio; (ii) nel 2014, la gestione dei casi per la segnalazione di sospetti interni ed esterni; (iii) nel 2016, il sistema di valutazione del rischio della giurisdizione; e (iv) nel 2018, l’adozione di soluzioni complete per l’adeguata verifica della clientela e la profilazione del rischio cliente, integrate con applicazioni di monitoraggio in materia di antiriciclaggio. Di conseguenza, alle carenze degli anni precedenti non è stato attribuito un peso significativo.   

In generale, l’istituzione ha dimostrato di avere una solida comprensione dei suoi rischi e applica misure di attenuazione efficaci, sebbene siano necessari alcuni miglioramenti nel modo in cui valuta i rischi istituzionali, paese e cliente. In generale, l’istituzione ha applicato con diligenza i requisiti di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione, il numero di segnalazioni effettuate è ragionevole e la loro qualità è buona. L’istituzione dispone ora di una solida struttura di governance, che dimostra il suo impegno a garantire un programma CR/FT solido ed efficace.

 

Sintesi delle principali osservazioni

Dall’ultimo rapporto di valutazione reciproca, l’istituzione autorizzata dall’ASIF ha attuato importanti cambiamenti al suo quadro di governance e ai processi di adeguata verifica. L’allineamento della politica della clientela con la missione della Santa Sede, che ha determinato la presenza solo di clienti con una stretta relazione con la SS/SCV e la Chiesa Cattolica, ha portato alla chiusura di circa 800 conti tra il 2013 e il 2015. La comprensione degli obblighi in materia CR/FT è molto approfondita.

Nel complesso, l’istituzione ha una buona comprensione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, valutati come medio-bassi (rischio residuo). La metodologia di valutazione del rischio necessita di un ulteriore perfezionamento, sia per consentire di considerare espressamente alcuni profili (ad esempio: i rischi associati alle donazioni) sia per suddividere in modo più netto i rischi di riciclaggio da quelli di finanziamento del terrorismo. C’è una particolare e positiva attenzione alla valutazione dei rischi geografici e i necessari miglioramenti ulteriori in tale ambito sono in via di attuazione.   

Le misure di mitigazione dei rischi applicate sono commisurate ai rischi effettivi e tutti gli elementi necessari sono in atto. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione sono applicati diligentemente, il profilo del rischio cliente viene aggiornato su base mensile, esiste un sistema rigoroso di monitoraggio delle transazioni e le misure per trattare i clienti ad alto rischio sono efficaci. Dovrebbe essere ridotto il termine per la sistematica revisione delle informazioni sui rapporti che presentino sistematicamente un rischio basso (attualmente, fissato a dieci anni).

Il numero di segnalazioni di attività sospetta è ragionevole e gli obblighi di segnalazione sono stati rispettati per tutto il periodo di valutazione. Tuttavia, fino al 2019, vi sono stati alcuni ritardi nelle attività di revisione degli alert sulle transazioni e potrebbe esserci stato un eccesso di segnalazioni negli anni precedenti, connesso alla revisione della politica sulla clientela e all’adozione di un approccio relativamente cauto. La qualità delle segnalazioni negli anni più recenti è considerata buona, anche se non è chiaro se le segnalazioni siano in linea con i rischi identificati nella valutazione generale dei rischi in materia CR/FT della giurisdizione, non essendo un aspetto oggetto di monitoraggio da parte dell’istituzione.

Le misure e le procedure di controllo interno, migliorate significativamente negli ultimi anni, sono generalmente efficaci. Pur riconoscendo già l’esistenza di un’attività formativa interna, se ne consiglia la prosecuzione e il rafforzamento, anche per supportare le eventuali attività di segnalazione da parte del personale a contatto diretto con la clientela.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

L’istituzione autorizzata dall’ASIF dovrebbe perfezionare la propria metodologia di valutazione del rischio per: (i) valutare separatamente i rischi residui di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (ii) considerare le tipologie e i rapporti dei media di interesse; e (iii) affrontare espressamente le minacce e le vulnerabilità derivanti dalle donazioni; (iv)  considerare adeguatamente i rischi relativi ai clienti che detengono posizioni di autorità e sono responsabili di importi significativi di fondi ecclesiastici; (v) perfezionare l’attribuzione del rischio geografico.

Dovrebbero, inoltre, essere rivisti i parametri impostati nel sistema di monitoraggio delle transazioni, per renderne sostenibile l’analisi e poste in essere misure adeguate per migliorare la raccolta e la conservazione dei dati statistici relativi alle segnalazioni di attività sospetta, anche per valutarne la consistenza con i rischi ai quali l’istituzione e la giurisdizione sono esposte.

L’istituzione, infine, dovrebbe ridurre il periodo di tempo intercorrente tra le revisioni delle informazioni di adeguata verifica della clientela detenute per le relazioni a basso rischio (attualmente dieci anni) e proseguire le attività di sensibilizzazione del proprio personale.

Immediate Outcome 5 (IO 5) – Efficacia nell’impedire l’uso improprio delle persone giuridiche e dei trust per riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, e accuratezza delle informazioni sulla loro titolarità effettiva e reperibilità delle stesse dalle autorità competenti senza impedimenti.

Valutazione: Efficacia Sostanziale

Nella SS/SCV c'è solo un piccolo numero di persone giuridiche. Nessuna persona giuridica è costituita per perseguire scopi industriali o commerciali privati e non hanno azionisti o strutture proprietarie complesse. Di conseguenza, l’opportunità di abuso delle persone giuridiche, che si nota in molte altre giurisdizioni, è piuttosto limitata.

Ciononostante, c'è una significativa supervisione continua delle persone giuridiche a diversi livelli, compresa l'autorizzazione preventiva delle nomine negli organi societari delle persone giuridiche, al fine di garantire che le attività siano in linea con la missione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) e della Chiesa cattolica.

Mentre le valutazioni del rischio non sono ancora state completate per tutti i tipi di persone giuridiche, le misure di supervisione sono state applicate dalle autorità della SS/SCV per molti anni e hanno contribuito allo sviluppo di una comprensione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 

Sintesi delle principali osservazioni

I diversi tipi, le forme e le caratteristiche di base delle persone giuridiche della SS/SCV sono descritte, in qualche misura, nel Codice di Diritto Canonico, nella Legge sulle persone giuridiche civili, nella Legge sugli enti senza scopo di lucro e nella Legge sulle attività di volontariato. Tuttavia, non esiste una guida o una legge generale che affronti in modo onnicomprensivo la registrazione, l’amministrazione e la liquidazione delle persone giuridiche.

Oltre alla continua supervisione delle attività di tutte le persone giuridiche, nell’anno 2020 è stata condotta per la prima volta una valutazione completa e approfondita dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presentati dalle persone giuridiche che sono enti senza scopo di lucro. Le modalità alla base della valutazione dei rischi sono ben composte e necessitano solo di perfezionamenti.

Le autorità hanno una buona comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo degli enti senza scopo di lucro. È, inoltre, in corso una valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle persone giuridiche diverse dagli enti senza scopo di lucro. I rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di queste persone giuridiche sono facilmente paragonabili a quelli degli enti senza scopo di lucro, in quanto perseguono le stesse attività (cioè il sostegno alla missione della SS/SCV e della Chiesa cattolica).

Le persone giuridiche stabilite nella SS/SCV si registrano presso il Governatorato, previa autorizzazione del Governatorato o della Segreteria di Stato. Questa autorizzazione è un mezzo per controllare le persone coinvolte nella gestione e supervisione della persona giuridica. In più, agisce come meccanismo efficace per identificare le persone che cercano di agire come membri designati degli organi societari o di esercitare il controllo su una persona giuridica in modo diverso dal sedere nell'organo amministrativo. In pratica, alle persone giuridiche viene impedito di sedere negli organi societari.

C'è anche una significativa supervisione continua delle attività delle persone giuridiche a diversi livelli, che previene ulteriormente il loro uso improprio. In particolare, la revisione dei verbali degli organi societari e la revisione/audit dei bilanci e dei rendiconti finanziari, insieme all'applicazione delle verifiche ex-ante di idoneità quando ci sono successivi cambiamenti nella composizione degli organi societari, nella loro totalità formano un sistema robusto ed efficace di supervisione da parte della Segreteria di Stato e/o del Governatorato.

L’ASIF ha anche iniziato a ispezionare le persone giuridiche e, alla fine della visita in loco del team di valutazione, ente senza scopo di lucro era stata sottoposta a tale ispezione.

Il team di valutazione ha accertato che la presenza di trust è praticamente esclusa.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Dovrebbe essere introdotta una legge generale che contempli la registrazione, l’amministrazione e la liquidazione delle persone giuridiche. Fino a quando tale legge non sarà disponibile, il Governatorato e la Segreteria di Stato dovrebbero elaborare una guida sui diversi tipi, le caratteristiche di base e i processi per la creazione di persone giuridiche al fine di fornire una panoramica delle disposizioni giuridiche applicabili e dei processi applicati nella pratica.

L’ASIF dovrebbe completare le valutazioni del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per le persone giuridiche diverse dagli enti senza scopo di lucro.

Il Governatorato dovrebbe rivedere le sanzioni amministrative applicabili alle persone giuridiche diverse dagli enti senza scopo di lucro, al fine di garantire la conformità futura da parte delle persone sanzionate e l’effetto deterrente. In questo contesto, andrebbe esaminato dovrebbe esaminare se l'applicazione delle sanzioni amministrative possa essere affrontata nel quadro della nuova legge generale.

 

Immediate outcome 6 (IO 6) – Appropriatezza nell’utilizzo dell’intelligence finanziaria e delle altre informazioni rilevanti da parte delle autorità competenti ai fini delle indagini in materia di CR/FT

Valutazione: Efficacia Moderata

La UIF svolge un ruolo chiave nel quadro della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) per prevenire, individuare e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I suoi rapporti analitici sono la fonte principale utilizzata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia per avviare le indagini sul riciclaggio. Nonostante la buona qualità di questi rapporti, ci sono poche evidenze - nei casi illustrati al team di valutazione - sul fatto che l’intelligence finanziaria sia stata effettivamente utilizzata dalle autorità di law enforcement. Inoltre, il team di valutazione ritiene che l’intelligence proveniente dalle richieste internazionali di informazioni, in particolare le richieste di assistenza giudiziaria reciproca, non sia sufficientemente considerata per avviare le indagini sul riciclaggio. La UIF riceve la maggior parte delle segnalazioni attraverso goAML. Il numero di segnalazioni ricevute ha raggiunto il picco nel 2015 e dal 2017 è relativamente stabile. La qualità delle segnalazioni ricevute è variata durante il periodo in esame: dalla segnalazione difensiva, che in una certa misura ha caratterizzato il periodo fino al 2018, alle segnalazioni di buona qualità ricevute negli ultimi due anni. Nonostante alcuni sviluppi positivi avvenuti di recente e la determinazione del personale della UIF a migliorare la propria efficacia, sono necessari ulteriori miglioramenti significativi, in particolare per quanto riguarda la specializzazione e la formazione del team di intelligence della UIF, la necessità di un manuale completo di analisi operativa e l’analisi strategica per individuare tendenze e tipologie. Inoltre, per la maggior parte del periodo di revisione, la UIF è stata caratterizzata da un alto tasso di turnover del personale, che ha creato un rischio di perdita di memoria istituzionale subito, sollevando dubbi sul fatto che tutte le potenziali vie per la ricerca di informazioni siano costantemente esplorate. Infine, il team di valutazione è anche preoccupato per un arretrato di casi che si è accumulato nel corso di diversi anni e che era ancora in sospeso al momento della visita, sollevando dubbi sull’efficienza e l’efficacia della UIF. Il team di valutazione è soddisfatto del livello di cooperazione interna e dello scambio di informazioni tra la UIF e le autorità di law enforcement.

Sintesi delle principali osservazioni

La UIF funge da focal point in materia di CR/FT e coopera strettamente, su questioni operative e strategiche, con tutte le autorità competenti della giurisdizione, che ne hanno lodato la reattività, la proattività e l’impegno e la collaborazione nelle indagini sul riciclaggio e sui reati presupposto.

I rapporti della UIF sono la principale fonte utilizzata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia per avviare le indagini sul riciclaggio. Per quanto i rapporti siano di buona qualità, e quest’ultima sia ulteriormente aumentata nell’ultimo anno, vi siano scarse evidenze che l’intelligence finanziaria sia stata utilizzata in modo esteso nelle attività di indagine in materia CR/FT. Le analisi in materia di CR/FT hanno considerato diverse fonti di informazione ulteriori rispetto alle segnalazioni di attività sospetta, anche se non sembrerebbe siano state utilizzate approfonditamente le informazioni provenienti dalle attività di assistenza legale reciproca.

La quantità e la qualità delle segnalazioni ricevute dalla UIF sono variate nel periodo in esame, passando da segnalazioni difensive, fino al 2018, a segnalazioni di buona qualità, nel periodo successivo. Non sono presenti studi sulle tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o un’adeguata analisi strategica per guidare gli enti segnalanti nell’identificazione dei sospetti e per fornire alle forze dell’ordine le informazioni essenziali sui metodi e le tendenze del riciclaggio. Sono state effettuate alcune analisi strategiche, anche se non documentate, finalizzate ad identificare gli indicatori di anomalia rilevanti per la giurisdizione e indicati in un apposito regolamento dell’ASIF.

Il ruolo centrale svolto dalla UIF, tuttavia, mette a dura prova le sue già limitate risorse e, talvolta, la distoglie dallo svolgimento delle sue funzioni principali. Il turnover del personale nel periodo di valutazione, inoltre, è stato particolarmente elevato e il completo e rapido cambiamento del personale nell’ultimo anno ha creato un rischio reale che la UIF possa soffrire di una perdita di memoria istituzionale, accentuato dall’assenza di un manuale operativo per guidare gli analisti nell’analisi operativa. L’esperienza in materia di CR/FT, di intelligence finanziaria o di law enforcement del nuovo personale, prima di entrare nella UIF, è molto limitata. La UIF, infine, ha un numero significativo di arretrati al 2020, alcuni risalenti al 2014.

In seguito alla perquisizione dell’ottobre 2019 negli uffici della UIF e alla successiva sospensione da Egmont Secure Web, sono state messe in atto alcune misure per proteggere meglio le informazioni della UIF. Non è stato rilevato alcun problema relativo all’indipendenza operativa della UIF e alla riservatezza delle informazioni.

La UIF richiede spesso informazioni sia alle autorità della giurisdizione che alle sue controparti straniere, per interagire con le quali è necessaria la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Sebbene la UIF stia perseguendo una politica di aumento di tali protocolli, possono verificarsi ritardi nei casi in cui non ne esista uno.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità competenti dovrebbero migliorare l’utilizzo dell’intelligence finanziaria nelle indagini penali, anche al fine di perseguire in modo proattivo le indagini finanziarie parallele e garantire che le prove siano raccolte in modo tempestivo. Le loro politiche interne, inoltre, dovrebbero assicurare che l’intelligence finanziaria e le informazioni provenienti da altre fonti, in particolare le richieste di assistenza giudiziaria reciproca in entrata e le dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante, siano adeguatamente valutate per determinare se sia giustificata un’analisi o un’indagine nella giurisdizione.

Le risorse della UIF dovrebbero essere rafforzate dal punto di vista numerico e da quello della preparazione e della formazione, affinché sia possibile tanto svolgere efficacemente le funzioni istituzionali e il ruolo di coordinamento nel quadro CR/FT della giurisdizione quanto eliminare l’arretrato di casi di analisi operativa attivi e rivedere il proprio processo di analisi per garantire che non si creino arretrati e che i casi siano trattati in modo più tempestivo.

La UIF, inoltre, dovrebbe (i) elaborare e mantenere aggiornato un manuale di analisi operativa completo; (ii) migliorare la conservazione delle statistiche relative alle segnalazioni, in particolare sugli indicatori di anomalia e sui potenziali reati presupposto (se noti) desumibili dalle segnalazioni; e (iii) condurre un’analisi strategica, condividendone i risultati con gli enti segnalanti.

Le autorità, infine, dovrebbero valutare la possibilità di rimuovere l’obbligo di sottoscrizione di protocolli d’intesa con le proprie controparti da parte della UIF o, qualora questo requisito non venga eliminato, la UIF dovrebbe intensificare l’attività di sottoscrizione di protocolli d’intesa.

 

Immediate Outcome 7 (IO 7) – Efficacia nelle indagini per i reati e le attività di riciclaggio di denaro, nel perseguimento dei trasgressori con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Valutazione: Efficacia Moderata

I recenti sviluppi, come l'avvio di alcune indagini complesse, i miglioramenti del quadro istituzionale e un approccio più proattivo applicato dal Corpo della Gendarmeria (CdG) e dall’Ufficio del Promotore di Giustizia (UPG) sono incoraggianti. Tuttavia, i risultati effettivi raggiunti durante il periodo in esame sono modesti.

Negli otto anni trascorsi dall'ultima valutazione, sono state ottenute due condanne. Entrambe le condanne erano per autoriciclaggio. Le sentenze in entrambi i casi sono state inferiori alla pena minima prevista dalla legge per il riciclaggio. Non c'è ancora nessuna condanna per riciclaggio da parte di terzi. Non è stata intentata alcuna azione penale autonoma per riciclaggio di denaro, laddove le autorità hanno bisogno di stabilire la criminalità di base basandosi su deduzioni tratte da altri fatti e circostanze. Nonostante le chiare disposizioni della legislazione, la riluttanza, almeno fino a poco tempo fa, ad avviare procedimenti per riciclaggio in assenza di una condanna per il reato di base sembra essere stato un fattore che ha contribuito al numero ridotto e alla lunga durata delle indagini sul riciclaggio.

Poiché, secondo le statistiche fornite dalla Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV), la maggior parte dei reati presupposto avviene all'estero, il numero di indagini autonome sul riciclaggio dovrebbe essere maggiore.

Nel migliore dei casi, le condanne ottenute dimostrano che questo IO può essere stato raggiunto in misura limitata. Ma rimanevano, al momento della visita in loco, alcune preoccupazioni. Nel caso L, C e S, l'indagine è durata 4 anni prima di essere portata in giudizio. Mentre è evidente che i ritardi sono in parte dovuti a risposte tardive sulle richieste di assistenza giudiziaria reciproca da parte delle controparti straniere, la mancanza di risorse dell'’UPG e la mancanza di supporto investigativo per il promotore nei primi anni oggetto della valutazione sono altri fattori che hanno contribuito a questo. Sono necessari ulteriori miglioramenti nell'organico e nell'assunzione di procuratori a tempo pieno (in particolare con esperienza pratica nel perseguire i crimini finanziari) per garantire che tutti i casi di riciclaggio siano sottoposti a un esame iniziale approfondito (in modo tempestivo) e poi portati avanti con maggiore rapidità.

 

Sintesi delle principali osservazioni

La maggior parte delle indagini sul riciclaggio condotte dall’Ufficio del Promotore di Giustizia e dal Corpo della Gendarmeria derivano da rapporti dell’UIF o da altre segnalazioni dell’Ufficio del Revisore Generale o dell’istituzione finanziaria autorizzata dall’ASIF. Pochi, se non nessuno, casi di riciclaggio sono stati generati da indagini finanziarie parallele in reati nazionali che generano proventi.

Le indagini sul riciclaggio sono state lunghe, in parte a causa delle risposte tardive alle richieste di assistenza legale reciproca da parte delle controparti straniere e in parte per la mancanza di risorse sia della magistratura che della gendarmeria.

I risultati in Tribunale sono modesti: due condanne per autoriciclaggio - una nel 2018 e una nel 2019. Entrambi questi casi erano coerenti con un rischio di riciclaggio identificato.

Non è stata ottenuta alcuna condanna per riciclaggio di terzi. In uno dei casi in cui c’è stata una condanna per autoriciclaggio, l’altro imputato è stato assolto per riciclaggio di terzi, in quanto l’accusa non ha fornito prove sufficienti da cui il Tribunale potesse correttamente trarre deduzioni dai fatti e dalle circostanze.

Le sanzioni nei confronti delle persone fisiche per i reati di riciclaggio, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del Codice Penale, sono proporzionate e dissuasive. Tuttavia, le sanzioni imposte nei casi di riciclaggio in cui ci sono state condanne sono tutte al di sotto delle soglie legali e appaiono piuttosto minime.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Dovrebbero essere assunti più magistrati con esperienza nel perseguimento dei crimini finanziari in altre giurisdizioni, e garantire che tutti i nuovi magistrati lavorino esclusivamente per la giurisdizione, e andrebbero rafforzate le competenze delle risorse nell’Unità Economico-Finanziaria del Corpo della Gendarmeria, considerando anche la necessità di fare ricorso a ulteriori esperti contabili interni o con altre competenze tecniche riguardanti le analisi finanziarie complesse.

Per facilitare le indagini e le azioni penali contro il riciclaggio e i reati finanziari più gravi andrebbe introdotto: i) un documento per i magistrati sulle procedure operative; ii) un manuale operativo per i neo-assunti (investigatori e magistrati) responsabili dei casi di riciclaggio.

Nei rapporti annuali dell’Ufficio del Promotore di Giustizia andrebbero inclusi gli indicatori di performance e dovrebbero essere riviste le pratiche sulle condanne di riciclaggio per acquisire una maggiore comprensione sulla necessità di un regime sanzionatorio più dissuasivo e proporzionato al danno causato dal riciclaggio.

 

Immediate Outcome 8 (IO 8) – Efficacia del sistema delle confische dei proventi e dei mezzi del crimine

Valutazione: Efficacia Moderata

La Santa Sede persegue la confisca dei proventi identificati come obiettivo politico. Tuttavia, nei procedimenti penali sono stati finora raggiunti, come risultato, solo due ordini di confisca. Questi ordini sono stati emessi dal tribunale nel 2018 e nel 2019. Mentre le autorità sono proattive ed efficaci nel rintracciare e sequestrare i beni, compresi i beni all’estero, gli ordini di confisca per valore o di confisca dei mezzi non sono ancora stati emessi in casi penali. Complessivamente, l'importo dei beni confiscati è molto inferiore agli importi sequestrati.  Ciò sembra essere una conseguenza della lunghezza delle indagini e del fatto che le condanne definitive devono ancora essere ottenute in numerosi casi con richieste di confisca significative. La nuova disposizione di confisca (cioè la confisca non basata sulla condanna secondo il decreto 277) basata sul sospetto è stata utilizzata nei procedimenti penali, anche se nessun ordine provvisorio concesso sulla base del sospetto è stato ancora confermato definitivamente in un caso penale. La Santa Sede ha forti controlli alle frontiere e sono in atto misure per individuare il trasporto transfrontaliero di contanti. I sequestri e le confische eseguiti finora riflettono alcuni dei rischi nazionali identificati.

Sintesi delle principali osservazioni

Il quadro giuridico per le misure provvisorie e la confisca dei proventi e mezzi ai sensi del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale è stato aggiornato dopo la valutazione del 2012. La confisca è ora obbligatoria in caso di condanna per reati di riciclaggio e altri reati che generano proventi.

I risultati ottenuti nel sequestro/congelamento di beni/fondi (a livello nazionale o all’estero su richiesta della Santa Sede) confermano l’approccio proattivo delle autorità della Santa Sede nel perseguire i proventi del crimine.

L’Ufficio del Promotore di Giustizia e la sezione economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria stanno rintracciando e sequestrando efficacemente i proventi. Ciononostante, c'è un notevole divario tra gli importi sequestrati e quelli confiscati. Fino al momento della visita in loco sono stati raggiunti solo due ordini di confisca. Il primo è stato emesso nel dicembre 2018, per il reato di auto-riciclaggio, con il quale il Tribunale ha confiscato 1,2 milioni di euro. Un ulteriore ordine di confisca è stato emesso nel 2019, per lo stesso reato, con il quale sono stati confiscati 48.799 euro.

I contanti e i titoli al portatore che sono trasportati oltre frontiera devono essere segnalati sia al Corpo della Gendarmeria che all’ASIF. La sezione economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria ha analizzato più dettagliatamente un numero significativo di dichiarazioni fatte finora. Nessuna dichiarazione falsa è stata rilevata, ma un’indagine è stata avviata a seguito di una mancata dichiarazione di trasporto transfrontaliero di contanti. Di conseguenza, è stata imposta una sanzione amministrativa.

I sequestri e le confische riguardano, in generale, i reati che costituiscono le principali minacce e rischi di riciclaggio.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità dovrebbero garantire in tutte le indagini finanziarie complesse che i percorsi del denaro siano seguiti in modo approfondito al fine di rintracciare tutti i proventi diretti e indiretti e i mezzi utilizzati attraverso tutte le fasi del processo di riciclaggio. Questo include anche lo scambio tempestivo di informazioni e il coordinamento con le controparti straniere nei casi in cui si sospetta che i proventi si trovino all’estero.

Le autorità dovrebbero fare un uso appropriato, per quanto possibile, delle nuove disposizioni di confisca senza condanna basate sul sospetto, quando non è possibile intraprendere un procedimento penale contro persone che sembrano essersi arricchite a motivo delle loro posizioni presso la Santa Sede/Stato Città del Vaticano.

Le autorità dovrebbero sviluppare un manuale operativo che definisca gli obiettivi politici, le procedure e le pratiche per l'uso di tutte le misure di congelamento e sequestro disponibili da parte dell’Ufficio del Promotore di Giustizia e del Corpo della Gendarmeria in vista della confisca. Il manuale dovrebbe sottolineare la necessità di misure di congelamento tempestive nei casi che generano proventi. Inoltre, le autorità dovrebbero preparare delle linee guida operative sulla gestione dei diversi tipi di beni (ad esempio valutazione dei beni, conservazione, ecc.), per la futura gestione dei beni da parte degli amministratori giudiziari.

Infine, si dovrebbe continuare a tenere statistiche accurate sul congelamento, sul sequestro, sulle confische penali e sugli ordini di confisca basati sul sospetto.

 

 

Immediate Outcome 9 (IO 9) – Efficacia nelle indagini per i reati e le attività di finanziamento del terrorismo, nel perseguimento di coloro che finanziano il terrorismo con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Valutazione: Efficacia Sostanziale

Le autorità della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) sono estremamente consapevoli dell’esposizione della Santa Sede come potenziale obiettivo di attività terroristiche ed estremiste, data la natura altamente visibile del Pontefice nel suo ruolo pastorale. Esse hanno in atto dettagliate disposizioni di sicurezza che sono coordinate, comprensibilmente, con le autorità italiane. Le autorità della SS/SCV (incluso il Capo dell’Unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria nel suo ruolo di collegamento con l’Interpol) hanno ampi collegamenti con le reti internazionali di intelligence delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza della Santa Sede e del Santo Padre. Queste reti sono anche in grado di fornire intelligence su possibili rischi di finanziamento del terrorismo nella SS/SCV. Finora non sono state ricevute segnalazioni di intelligence su finanziamento del terrorismo.

Nessun finanziamento del terrorismo è stato identificato nella SS/SCV. I rischi di finanziamento del terrorismo sono stati considerati proattivamente e in assenza di elementi concreti di finanziamento del terrorismo all'interno della giurisdizione o di informazioni ricevute dall'esterno, la conclusione di valutare il rischio di finanziamento del terrorismo come basso sembra essere ragionevole e fondata. Di conseguenza, l'assenza di procedimenti penali per il finanziamento del terrorismo è in linea con il profilo di rischio della giurisdizione. Il fatto che le segnalazioni sul riciclaggio di denaro siano analizzate anche dal punto di vista del finanziamento del terrorismo (senza che da tali analisi siano state avviate indagini sul finanziamento del terrorismo) offre al team di valutazione maggiore fiducia nel fatto che una potenziale attività di finanziamento del terrorismo possa essere individuata. Si raccomanda vivamente che l'analisi di tutte le segnalazioni di operazioni di riciclaggio di denaro per possibili attività di finanziamento del terrorismo sia un processo continuo.

C’è una crescente capacità investigativa finanziaria nell’unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria e nella sezione economica dell’Ufficio del Promotore di Giustizia. Queste capacità investigative e processuali devono essere trascritte in un manuale sull'investigazione finanziaria in generale per la memoria istituzionale. Con un tale manuale come guida, e con investigatori finanziari più addestrati, la SS/SCV sarà meglio attrezzata per rispondere rapidamente e appropriatamente (in cooperazione, se necessario, con il gruppo operativo antiterrorismo nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza) se emergono indicazioni di finanziamento del terrorismo, o nel malaugurato caso di un incidente terroristico. Mentre i funzionari dell’ unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria sono consapevoli della necessità di condurre un’indagine finanziaria parallela su qualsiasi incidente legato al terrorismo, tale requisito necessita di essere chiarito negli ordini di servizio in modo che un’indagine finanziaria parallela accompagni qualsiasi indagine su un incidente o attacco terroristico.

 

Sintesi delle principali osservazioni

Non sono stati identificati, fino ad ora, episodi di finanziamento del terrorismo. Per tale motivo, non ci sono stati procedimenti giudiziari o condanne in tale ambito. Inoltre, il rischio finanziamento del terrorismo è considerato basso. Il team di valutazione ritiene che valutare il rischio di finanziamento del terrorismo come basso sia ragionevole e fondato. Di conseguenza, l’assenza di procedimenti penali per finanziamento del terrorismo è in linea con il profilo di rischio della giurisdizione.

Il Corpo della Gendarmeria e le altre autorità competenti della SS/SCV sono profondamente consapevoli dell'esposizione della SS/SCV come potenziale bersaglio di attività terroristiche ed estremiste. L’Unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria, che è responsabile per l’identificazione e l’indagine in ambito finanziamento del terrorismo, ha stretti contatti con le altre sezioni del Corpo della Gendarmeria, sta sviluppando strategie preventive e sta anche effettuando analisi proattive delle segnalazioni di operazioni di riciclaggio dal punto di vista del finanziamento del terrorismo per una migliore identificazione del possibile fenomeno.

Se da un lato non è stato possibile per il team di valutazione trarre conclusioni sulla proporzionalità e dissuasività delle sanzioni applicate, perché non ci sono stati procedimenti giudiziari/condanne per il finanziamento del terrorismo, dall’altro le sanzioni per le persone fisiche previste dal Codice Penale (dai 5 ai 15 anni di reclusione) sono proporzionate e dissuasive.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità dovrebbero assicurare che tutti i documenti strategici e i piani di sicurezza per la gestione e l’indagine degli attacchi terroristici prevedano il requisito di effettuare obbligatoriamente indagini finanziarie parallele sui reati terroristici. In più, dovrebbe essere elaborato un manuale pratico di riferimento per l’Unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria su come pianificare e condurre un’indagine finanziaria relativa al finanziamento del terrorismo; fornendo linee guida sull'identificazione di possibile finanziamento del terrorismo attraverso l’analisi dei flussi finanziari verso quei paesi che possono presentare particolari rischi in tale ambito.

Infine, i funzionari dell’Unità economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria e i magistrati (le risorse attuali e quelle neo-assunte) dovrebbero formarsi periodicamente sulle tecniche e i percorsi emergenti usati per il finanziamento del terrorismo. Questo programma di formazione dovrebbe includere tutti i rapporti tipologici in materia, predisposti nella rete globale GAFI.

 

Immediate Outcome 10 (IO 10) – Efficacia nel prevenire che i terroristi, le organizzazioni terroristiche e i finanziatori del terrorismo raccolgano, spostino e utilizzino fondi, e abusino del settore degli enti senza scopo di lucro.

Valutazione: Efficacia Moderata

La Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (SS/SCV) ha stabilito un meccanismo che gli permette di dare effetto alle sanzioni dell’ONU senza ritardo. Il recepimento delle designazioni nell'elenco nazionale ai sensi dell'UNSCR 1267/1989, dell'UNSCR 1988 e dell'UNSCR 1373 avviene secondo una prassi non completamente documentata tra il Governatorato e la Segreteria di Stato. Tuttavia, il team di valutazione ha individuato due occasioni in cui non è stato recepito un aggiornamento relativo all'UNSCR 1267 nell'elenco nazionale SS/SCV. Le procedure interne dell’istituzione autorizzata dall’ASIF prevedono l'obbligo di bloccare qualsiasi conto collegato alle persone designate, anche se alcune carenze di conformità tecnica (c.6.5) potrebbero incidere sull'effettiva attuazione delle misure di congelamento. Il team di valutazione ha attribuito particolare importanza a entrambi i risultati.

È stata condotta una valutazione settoriale del rischio degli enti senza scopo di lucro per la quale le autorità devono essere lodate. I rischi di finanziamento del terrorismo provenienti dagli enti senza scopo di lucro sono stati valutati in aggregato insieme al rischio di riciclaggio, quindi la valutazione del rischio non ha identificato le caratteristiche e i tipi di enti senza scopo di lucro che, in virtù delle loro attività o caratteristiche, sono probabilmente a rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo.  Invece, le autorità hanno applicato misure preventive a tutti gli enti senza scopo di lucro, il che non è in linea con gli standard del GAFI.

 

Sintesi delle principali osservazioni

Nonostante non sia membro dell’ONU, la SS/SCV ha adottato un meccanismo interno che gli permette di dare effetto alle sanzioni dell’ONU senza indebito ritardo. Tuttavia, il team di valutazione ha rilevato che una designazione e un aggiornamento relativi all'UNSCR 1267 non erano stati recepiti nell'elenco nazionale della SS/SCV al momento della visita in loco. Ciò solleva preoccupazioni circa l'effettiva attuazione da parte delle autorità competenti delle sanzioni finanziarie mirate relative al finanziamento del terrorismo.

La SS/SCV ha designato una persona nella sua lista nazionale ai sensi delle suddette risoluzioni in seguito agli attacchi terroristici del 2015 a Parigi.

Il recepimento delle designazioni nell'elenco nazionale ai sensi dell'UNSCR 1267 e dell'UNSCR 1373 avviene secondo una prassi tra il Governatorato e la Segreteria di Stato che non è pienamente documentata. Il team di valutazione ha espresso il timore che la non documentazione della prassi possa compromettere l'efficacia complessiva di questa pratica.

Il rischio residuo determinato dalla valutazione del rischio degli enti senza scopo di lucro, e indicato nel relativo rapporto, è un aggregato del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Non sono state identificate a livello settoriale le caratteristiche e i tipi di enti senza scopo di lucro che, in virtù delle loro attività o caratteristiche, sono probabilmente vulnerabili agli abusi a fini di potenziale finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è stato valutato separatamente per ogni ente senza scopo di lucro.

Un numero ristretto di persone giuridiche caritatevoli ulteriori registrate nella giurisdizione potrebbe ricadere nella definizione GAFI di ente senza scopo di lucro, ma non sono state classificate come tali da parte delle autorità competenti. Queste ultime, in ogni caso, sono attualmente oggetto della valutazione sui rischi di CR/FT rivolta alle persone giuridiche diverse dagli enti senza scopo di lucro.

La valutazione del rischio degli enti senza scopo di lucro ha portato ad un piano di vigilanza che copre tutti gli enti senza scopo di lucro e, al momento della visita in loco, un ente senza scopo di lucro è stato oggetto di un’ispezione in loco. La supervisione mirata CR/FT e la sensibilizzazione non sembra essere stata una priorità prima del 2019.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità dovrebbero riesaminare e rivedere il meccanismo di recepimento delle designazioni alla luce delle mancanze/ritardi identificati e garantire che il meccanismo sia pienamente documentato.

Per garantire l’effettiva attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in ambito di finanziamento del terrorismo in un modo compatibile con lo status di Stato Osservatore permanente presso le Nazioni Unite, le autorità dovrebbero continuare a impegnarsi con i pertinenti organi delle Nazioni Unite al fine di ottenere un accesso adeguato ai meccanismi di designazione delle Nazioni Unite.

Nella prossima valutazione del rischio degli enti senza scopo di lucro, le autorità dovrebbero includere qualsiasi altra persona giuridica caritatevole che sia ente senza scopo di lucro e identificare come i terroristi potrebbero eventualmente abusare degli enti senza scopo di lucro identificati ad alto rischio di abuso per potenziale finanziamento del terrorismo.

Le autorità dovrebbero rafforzare le loro attività di sensibilizzazione con il settore degli enti senza scopo di lucro per fare in modo che gli stessi comprendano meglio il rischio di finanziamento del terrorismo.

Infine, dovrebbe essere fornita formazione e guida all’istituzione finanziaria autorizzata dall’ASIF per quanto riguarda l’attuazione di sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento del terrorismo.

 

 

 

Immediate outcome 11 (IO 11) – Efficacia nel vietare alle persone e agli enti coinvolti nella proliferazione delle armi di distruzione di massa di raccogliere, spostare e utilizzare fondi, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Valutazione: Efficacia Moderata

Il meccanismo di attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa è lo stesso di quello del finanziamento del terrorismo e le preoccupazioni sono le stesse. Sebbene le autorità abbiano spiegato che non vi sono ritardi ingiustificati nel recepimento degli aggiornamenti dell’UNSCR, il team di valutazione ha individuato un ritardo significativo in un aggiornamento dell’elenco unico nazionale, che solleva preoccupazioni sull'effettiva attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte delle autorità SS/SCV, tanto che il team di valutazione ritiene che siano necessari notevoli miglioramenti a questo riguardo.

Non sono stati congelati fondi o altri beni in relazione a persone o entità designate sotto il regime delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, poiché non sono state identificate corrispondenze. L’istituzione autorizzata dall’ASIF comprende i suoi obblighi sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa ed esegue lo screening delle sanzioni. Le sue procedure interne relative alle sanzioni finanziarie mirate sono chiare per quanto riguarda l’attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Considerando gli sviluppi nel settore del finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa dal 2019 (cfr. sezione precedente), il team di valutazione è del parere che l'autorità di vigilanza sia attualmente in grado di monitorare e vigilare adeguatamente sulla conformità.

 

Sintesi delle principali osservazioni

Il meccanismo di attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa è lo stesso di quello del finanziamento del terrorismo. Il team di valutazione ha rilevato che un aggiornamento relativo alla UNSCR 1718 è stato recepito con ritardo (25 giorni) nella lista predisposta dalla giurisdizione. Ciò solleva preoccupazioni sull'effettiva attuazione delle sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte delle autorità competenti.

Non ci sono stati casi in cui la giurisdizione avrebbe potuto dimostrare l’attuazione delle UNSCR relative al finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e non è stata ricevuta nessuna richiesta internazionale (formale o informale) legata ad attività in materia, movimento di fondi o altri beni.

Inoltre, c'è un gruppo di lavoro permanente dedicato al contrasto al finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa all'interno del Comitato di Sicurezza Finanziaria (Co.Si.Fi.). Il gruppo permette un rapido scambio di informazioni in materia tra le autorità competenti.

La consapevolezza dell’Istituzione finanziaria autorizzata dall’ASIF per quanto riguarda le sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa è allo stesso livello rispetto a quella per le sanzioni finanziarie mirate in materia di finanziamento del terrorismo.

 

Sintesi delle principali raccomandazioni

Le autorità dovrebbero continuare a impegnarsi con i pertinenti organi delle Nazioni Unite al fine di ottenere un accesso adeguato ai meccanismi di designazione delle Nazioni Unite.