Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2026, ha approvato le modifiche degli articoli 62 § 3, 68 § 2 e 68 § 4 del Regolamento del Personale della Curia Romana, relativi alle norme disciplinari.
Il Sommo Pontefice ha altresì disposto che le modifiche, allegate al presente Rescritto, entrino in vigore dalla pubblicazione nell’Osservatore Romano e siano successivamente pubblicate anche negli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, 19 ottobre 2026
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
Allegato 1
Nell’art. 62 § 3 del Regolamento del Personale della Curia Romana, viene inserita la dicitura “, salvo il caso della sospensione fino ad un massimo di 30 giorni (cf. Art. 64 § 2),” risultando il menzionato articolo 62 § 3 così formulato:
Art. 62
§ 3. Per la determinazione delle sanzioni disciplinari di cui al § 2, b) e c) agirà, salvo il caso della sospensione fino ad un massimo di 30 giorni (cf. Art. 64 § 2), la Commissione disciplinare della Curia Romana in base al proprio regolamento.
Allegato 2
Nell’art. 68 § 2 del Regolamento del Personale della Curia Romana si inserisce, alla fine del primo capoverso, la dicitura “Qualora i fatti contestati siano dal Capo Ente ritenuti passibili di sospensione superiore a 30 giorni o di licenziamento, sono assegnati all’interessato 15 giorni per presentare le sue giustificazioni, avvalendosi eventualmente anche di un Avvocato scelto fra i Membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dell’Albo degli Avvocati della Curia Romana” risultando il menzionato art. 68 § 2 così formulato:
Art. 68
§2. La procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 62 § 2 è avviata dal Capo Ente con la notifica all’interessato degli inadempimenti che gli vengono contestati e l’assegnazione di 10 giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Qualora i fatti contestati siano dal Capo Ente ritenuti passibili di sospensione superiore a 30 giorni o di licenziamento, sono assegnati all’interessato 15 giorni per presentare le sue giustificazioni, avvalendosi eventualmente anche di un Avvocato scelto fra i Membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dell’Albo degli Avvocati della Curia Romana.
Allegato 3
Nell’art. 68 § 4 del Regolamento del Personale della Curia Romana si inseriscono le diciture “superiore a 30 giorni” e “del provvedimento adottato e della possibilità di avvalersi di un proprio Avvocato tra quelli indicati al § 2.” risultando il menzionato art. 68 § 4 così formulato:
Art. 68
§ 4. Qualora il Capo Ente ritenga che debbano essere applicati la sospensione superiore a 30 giorni o il licenziamento, trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informando l’interessato del provvedimento adottato e della possibilità di avvalersi di un proprio Avvocato tra quelli indicati al § 2.
[01583-IT.01]
[B0854-XX.01]