La mutua concordia tra il Pater et Caput di una Chiesa sui iuris orientale e i confratelli nella dignità episcopale, che insieme costituiscono il Sinodo dei Vescovi, è l’anima della comunione della Gerarchia ecclesiastica orientale.
Il Sinodo dei Vescovi rappresenta il luogo sorgivo dell’elezione del Patriarca. Ciò implica una intrinseca vocazione alla collegialità nel suo ministero primaziale, che si radica in un’antica e mirabile tradizione. Nelle Chiese orientali cattoliche, emerge l’opportunità di riconoscere e ampliare le facoltà dei Sinodi dei Vescovi, la qual cosa appare appropriata anche alla luce dei rapporti interconfessionali, segnatamente della sensibilità teologica e della prassi delle Chiese ortodosse.
Nelle Chiese cattoliche patriarcali e arcivescovili maggiori, tale sinodalità va costantemente ricercata e alimentata nel contesto di una comune responsabilità che, dopo esser stata assunta nell’atto di elezione del Pater et Caput, occorre sia esercitata anche nella gestione ministeriale della Chiesa e nel funzionamento ordinario del Sinodo dei Vescovi.
Se questa peculiare armonia ecclesiale risultasse gravemente inficiata, occorre che sia ripristinata nel contesto della comunione episcopale: pur essendo costitutivamente Primo e non mero Presidente dell’Assise dei Vescovi, il Patriarca non può essere infatti considerato indipendentemente da essa.
Qualora il sacro legame tra il Pater et Caput e gli altri Vescovi venisse irreparabilmente compromesso, ciò comporterebbe una grave ferita cui dover porre rimedio, come sollecitato anche da numerosi Presuli orientali. Circa le modalità di tale processo è appropriato, per le ragioni enunciate, ricorrere a prassi che consentano di manifestare anzitutto il principio della collegialità episcopale.
Pare dunque opportuno che il rimedio all’irreparabile compromissione della comunione avvenga, fatto salvo il ricorso al Romano Pontefice, attraverso l’Assise sinodale di ogni Chiesa patriarcale, così che, come evocava Sant’Ignazio di Antiochia, nell’armonia dello stesso accordo, prendendo nell’unità il tono di Dio, si canti a una sola voce (cfr Lettera agli Efesini, 4).
Perciò, in situazioni di particolare emergenza, che comportano una grave e irrimediabile compromissione della comunione, il Sinodo dei Vescovi è tenuto a poter esercitare l’autorità canonica tale da consentire ad esso di chiamare il Patriarca a rispondere del proprio operato.
Al fine di conferire una più compiuta espressione all’autonomia interna delle Chiese orientali patriarcali, e per analogia di quelle arcivescovili maggiori (cfr CCEO, can. 152), ferme restando le prerogative proprie di questa Sede Apostolica, riconosco e stabilisco pertanto la competenza dei rispettivi Sinodi dei Vescovi a ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendo dall’ufficio, per causa grave, il proprio Patriarca, con una procedura che, nel rispetto delle norme, gli garantisca il diritto alla piena difesa dinanzi al Sinodo.
Non essendo presente nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium una disposizione che indichi come intervenire in tali casi, ho ritenuto necessario stabilire un procedimento ordinato per la rimozione dall’ufficio di un Patriarca da parte del Sinodo dei Vescovi. Ho riservato al Romano Pontefice la sola concessione dell’assenso alla decisione sinodale, per essere certi che sia garantita la piena libertà dei Padri nell’esprimere la propria scelta, al riparo da qualsiasi possibile indebita pressione interna o esterna.
Pertanto, dopo aver sentito il parere del Dicastero per i Testi Legislativi e del Dicastero per le Chiese Orientali, ho ritenuto di provvedere alla modifica del canone 106 e del canone 126 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
Tutto ciò considerato, dispongo quanto segue:
Art. 1. Al can. 106, dopo il § 2, si inserisce un nuovo paragrafo, di modo che la norma sia così formulata:
«§3 Qualora il Patriarca ometta di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può essere legittimamente convocato dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale, avente diritto di voto; e se anche questi omette di procedere alla convocazione, tale facoltà ricade sui successivi Vescovi, più anziani per ordinazione episcopale, a ciò disponibili, aventi diritto di voto.»
Art. 2. Il can. 126 è modificato nel modo seguente:
«§1. La Sede patriarcale diventa vacante con la morte o con la rinuncia del Patriarca.
§2. Competente ad accettare la rinuncia del Patriarca è il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, dopo aver consultato il Romano Pontefice, a meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente al Romano Pontefice.
§3. Per una causa grave, riconosciuta tale dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il medesimo Sinodo, convocato seguendo quanto previsto dai cann. 106 § 1, n. 3, e 108 § 3, può chiedere al Patriarca di rinunciare all’ufficio.
§4. Se, dopo la richiesta di cui al § 3, il Patriarca non rinunciasse al proprio ufficio, il Vescovo più anziano per ordinazione episcopale, avente diritto di voto, provvede all’elezione di un nuovo Presidente da parte del Sinodo, il quale sottopone la rimozione del Patriarca al suffragio segreto di almeno due terzi dei membri del Sinodo con diritto di voto, nel rispetto della sua facoltà di difesa dinanzi al Sinodo stesso. Il Presidente informi al più presto il Romano Pontefice, cui spetta l’assenso alla rimozione che rende vacante la sede patriarcale.
§5. Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale valutare l’applicazione del can. 62 rispetto al Patriarca rimosso.»
Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di speciale menzione, e sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando immediatamente in vigore, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 29 agosto 2026, anno II del mio Pontificato.
LEONE PP. XIV