Con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Fratello Sole”, del 21 giugno 2024, il mio venerato predecessore Papa Francesco, ritenuto che “Occorre operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile …”, ha affidato al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e al Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica “l’incarico di realizzare un impianto agrivoltaico ubicato all’interno della zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria che assicuri, non soltanto l’alimentazione elettrica della stazione radio ivi esistente, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano. Per l’espletamento di tale incarico, con lo stesso Motu Proprio il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica sono stati nominati Commissari Straordinari con piena capacità di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”.
Tenuto conto del suddetto Motu Proprio e del conseguente accordo sottoscritto con l’Autorità italiana il 31 luglio 2025 ed entrato in vigore il 27 maggio 2026 ritengo necessario procedere con sollecitudine a rendere visibile e concreto questo impegno e a tal fine costituisco la Fondazione “Fratello Sole”.
La Fondazione rappresenta un segno di speranza per il futuro e un esempio di come sia possibile conciliare la produzione energetica e l’agricoltura rispettando e proteggendo l’ambiente, in conformità ai principi della sostenibilità ambientale e della cura della casa comune contenuti nell’Enciclica Laudato si’, nell’esortazione Laudate Deum, nel Motu Proprio “Fratello Sole” e, più in generale, nel Magistero sociale della Chiesa.
La Fondazione ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano e piena attività operativa nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria. Stabilisco che detto Ente sia retto da un proprio Statuto, che contemporaneamente approvo e che viene emanato con il presente chirografo. Per il primo triennio, nomino il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente, conferendo ai due summenzionati i poteri previsti dallo Statuto.
Dal Vaticano, il 1° giugno dell’anno 2026, secondo del Pontificato.
LEONE PP. XIV
Statuto
Fondazione “Fratello Sole”
Art. 1 - Natura giuridica, sede e durata
§1 La Fondazione “Fratello Sole” è costituita congiuntamente dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in attuazione della volontà del Romano Pontefice quale risultante dal Motu Proprio “Fratello Sole”, del 21 giugno 2024.
§2 La Fondazione è dotata di personalità giuridica pubblica vaticana, e di propria autonomia patrimoniale, tecnica, amministrativa e contabile.
§3 La Fondazione ha sede nello Stato della Città del Vaticano presso il Governatorato, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie o uffici anche all’estero.
Art. 2 - Rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede
§1 La Fondazione designa i membri che rappresenteranno la Santa Sede nell’organismo paritetico previsto all’art. 3, comma 3, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 31 luglio 2025.
§2 Rappresentanti dalla Fondazione potranno integrare la delegazione della Santa Sede negli organismi internazionali nel settore dell’energia sostenibile, dell’agricoltura, della tutela ambientale; potranno partecipare a programmi e progetti di sviluppo, nei propri ambiti di competenza e finalità istituzionali.
Art. 3 – Scopi e attività
§1 La Fondazione persegue finalità di interesse pubblico nell’ambito della sostenibilità energetica, della tutela ambientale e dell’uso responsabile delle risorse naturali e agricole, in conformità ai principi della dottrina sociale della Chiesa, nonché agli indirizzi contenuti nell’Enciclica Laudato si', nell’Esortazione Apostolica Laudate Deum e nel Motu Proprio Fratello Sole, del 21 giugno 2024.
§2 Provvede alla costruzione e gestione, anche finanziaria, diretta ed indiretta del costituendo impianto agrivoltaico di cui all’articolo 1 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, del 31 luglio 2025 (Accordo), che a tal fine verrà concessa dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§3 La Fondazione curerà, direttamente o indirettamente, la produzione, distribuzione, vendita, fornitura e monitoraggio di energia elettrica per l’approvvigionamento dello Stato della Città del Vaticano, degli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell’11 febbraio 1929 e comunque degli Enti ed Istituzioni collegate con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede.
§4 In funzione delle necessità energetiche e della sostenibilità del sistema, la Fondazione potrà altresì promuovere, realizzare e gestire ulteriori impianti agrivoltaici o altra fonte rinnovabile in altri siti che verranno individuati, in base alle esigenze della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
§5 La Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà, in particolare:
a. svolgere, anche in maniera continuativa, attività di raccolta fondi da destinarsi alla propria finalità istituzionale;
b. costituire e partecipare a società, fondazioni e enti, aventi finalità non lucrative eche assicurino il rispetto della Dottrina sociale della Chiesa e dello scopo primario della Fondazione;
c. promuovere e partecipare ad accordi, anche di stabile collaborazione e partenariato con altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente appartenenti alla rete delle strutture cattoliche, utili o necessari ad assicurare la sostenibilità nel tempo dell'attività dell’impianto in oggetto;
d. collaborare con organismi scientifici e istituzioni della Santa Sede e altri enti, anche esteri, operanti nel settore ambientale, per lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione tecnologica nel campo delle energie rinnovabili;
e. definire attraverso l’Organismo paritetico di cui all’articolo 3.3 dell’Accordo le modalità operative per il transito dell’energia, nel rispetto delle normative energetiche internazionali e degli accordi bilaterali anche tra la Santa Sede e l’Italia;
f. concludere contratti di appalto, altri contratti e atti negoziali, relativi all’impianto agrivoltaico, agli eventuali altri beni strumentali e più in generale funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, inclusa l’eventuale stipula di accordi con enti creditizi e finanziari, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità e affidabilità tecnica, facendo espresso riferimento alla normativa applicabile al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai sensi della Normativa sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
g. svolgere tutte le attività compatibili con la propria natura e finalizzate direttamente o indirettamente al perseguimento dei propri scopi istituzionali, inclusa l’eventuale stipula di accordi con enti creditizi e finanziari.
Art. 4 - Organi della Fondazione
§1 Sono organi della Fondazione:
a. il Presidente e il Vice Presidente;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Sindaco Unico.
Art. 5 - Presidente e Vicepresidente
§1 Il Presidente della Fondazione è ratione munere il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano o il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, con alternanza triennale dei mandati.
§2 Il Vice Presidente della Fondazione è ratione munere il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano o il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente.
§3 Il Presidente:
a. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché i connessi poteri di firma;
b. convoca, di concerto con il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
§4 Il Presidente e il Vice Presidente, congiuntamente:
a. possono rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
b. hanno tutti i poteri inerenti agli atti di ordinaria amministrazione oltre alla soglia di euro cinquemila per ogni singolo atto, entro la quale possono agire disgiuntamente. Per gli atti di straordinaria amministrazione, è richiesto un mandato specifico dal Consiglio di Amministrazione;
c. assicurano l’attuazione delle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
d. vigilano sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
e. vigilano sul rispetto dello Statuto e ne propongono al Consiglio, se necessario, la modifica;
f. nei casi di necessità e urgenza, possono adottare provvedimenti immediati di straordinaria amministrazione, con ratifica successiva del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 Consiglio di Amministrazione
§ 1 Il governo della Fondazione è affidato ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
§2 Il Presidente e il Vice Presidente sono di diritto componenti del Consiglio di Amministrazione. Il terzo componente è nominato dal Sommo Pontefice su proposta del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Il membro non di diritto è nominato per un triennio, salvo revoca, ed è rinnovabile per un uguale periodo per una sola volta. Il mandato cessa con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della carica.
§3 Il Consigliere deve dichiarare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Si astiene dalla discussione e dal voto sui relativi punti. Ne viene dato atto a verbale.
§4 La carica di Consigliere è gratuita. Ai Consiglieri spetta il solo rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del mandato.
§5Al Consiglio di Amministrazione compete l’autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione della Fondazione.
§6 Per atti di straordinaria amministrazione si intende:
a. l’alienazione di beni che costituiscono il patrimonio della Fondazione quando il valore ecceda la somma di 500.000,00 (cinquecentomila) euro per anno e comunque quei negozi che possono modificare in pejus lo stato patrimoniale della Fondazione;
b. l’accettazione di offerte e donazioni gravate da oneri o da modalità di adempimento.
Art. 7 - Sedute del Consiglio di Amministrazione
§1 II Consiglio di Amministrazione è convocato, congiuntamente, dal Presidente e dal Vice Presidente in base al calendario stabilito all’inizio di ogni anno ovvero ogni qualvolta ne ravvedano la necessità, mediante avviso da inoltrare, con qualunque mezzo che dia prova dell’avvenuta ricezione, all'indirizzo personale di ciascun membro, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, con indicazione del luogo, della data, dell’ora e dei punti all’ordine del giorno. Alla convocazione devono essere allegati i documenti oggetto delle questioni all’ordine del giorno.
§2 Le sedute del Consiglio possono tenersi in video o audio-conferenza e sono valide se vedono la partecipazione di almeno due Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se questo è assente, del Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative al compimento di atti di straordinaria amministrazione e alle modifiche dello Statuto, necessitano altresì dell'approvazione congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
§3 Alle sedute del Consiglio ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco.
§4 Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 8 - Programma di attività
§1 Il programma annuale di attività della Fondazione, su proposta del Presidente e del Vice Presidente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
§2 Esso deve contenere:
a. gli indirizzi programmatici d’azione per i settori di intervento della Fondazione;
b. i progetti specifici identificabili al momento della definizione del programma di attività, da promuovere e privilegiare nell’ambito di detti indirizzi programmatici, anche tenendo conto delle iniziative pregresse e dell’attività complessiva dell’Ente;
c. una previsione finanziaria di massima relativa a ciascun progetto specifico e al programma di attività nel suo complesso;
d. le fonti di finanziamento attivabili;
e. la proposta di tariffa per l’energia fornita agli enti determinata in base a criteri di sostenibilità economica, equilibrio gestionale e nel rispetto degli accordi istituzionali vigenti.
Art. 9 – Sindaco Unico
§1 Il Sindaco Unico è nominato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente, resta in carica per tre esercizi e può essere rinnovato solo una sola volta per un uguale periodo.
§2 Vigila sull’osservanza e rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla corretta tenuta della contabilità della Fondazione.
§3 Il Sindaco Unico indirizza al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, una propria relazione sulle verifiche eseguite e sull'andamento generale della Fondazione.
§4 Il Sindaco Unico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può esaminare i libri contabili e amministrativi chiedendo le informazioni che ritenga necessario acquisire sull’andamento dell’attività della Fondazione.
§5 È in ogni caso dovere del Sindaco riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, circa situazioni di gravi irregolarità nella gestione, di eventuali violazioni della legge o dello Statuto e di un eventuale pericolo di dissesto economico della Fondazione.
§6 L’incarico di Sindaco è remunerato e prevede il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del mandato.
Art. 10 - Struttura amministrativa e di supporto
§1 La Fondazione si avvale:
a. del personale e della struttura organizzativa del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o, con l’approvazione dei relativi Superiori, di altri enti della Santa Sede;
b. di personale appositamente individuato solo in caso di necessità o opportunità legate alle esigenze operative.
Art. 11 – Patrimonio, conferimenti e bilancio
§1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dagli apporti iniziali del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§2 L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica concederà alla Fondazione per tutta la durata della stessa, il godimento del terreno destinato all’installazione dell’impianto fotovoltaico e più in generale agli scopi della Fondazione, costituendo su di esso ogni necessario diritto reale e/o personale.
§3 Il Governatorato si impegna a garantire il supporto autorizzativo, operativo e, se richiesto, logistico necessario per l’installazione, la gestione e la manutenzione dell’impianto agrivoltaico e delle relative infrastrutture.
Il Governatorato nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria cura la tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia, delle infrastrutture, dell’attività edilizia, degli impianti tecnici, idraulici, elettrici e della loro vigilanza e manutenzione.
§4 Ogni diritto, conferimento, apporto o utilizzo di beni e risorse sarà disciplinato da specifici accordi tra il Governatorato, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e la Fondazione, che definiranno le modalità, la durata, le condizioni e le eventuali limitazioni dei diritti conferiti, nel rispetto della normativa vaticana vigente, del presente Statuto e delle competenze proprie di ciascun ente.
§5 Il patrimonio della Fondazione è incrementato:
a. dalle donazioni e lasciti ricevuti e dagli altri proventi eventualmente ritratti dall’attività istituzionale;
b. dai trasferimenti eventualmente effettuati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Santa Sede;
c. dai rendimenti degli investimenti eseguiti nel tempo;
d. da eventuali avanzi di gestione ed eccedenze attive di bilancio che potranno essere reinvestite o ripartite tra il Governatorato e l’APSA.
Art. 12 - Esercizio finanziario
§1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
§2 Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre, delibera il bilancio preventivo per l’anno seguente ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo.
§3 Al bilancio preventivo va allegata la relazione contenente la programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, curata dal Consiglio di Amministrazione. Al bilancio consuntivo va allegata una relazione di sintesi sui risultati delle attività svolte nell’anno precedente.
§4 Per l’approvazione dei bilanci, è necessario che i Consiglieri ricevano la relazione dei progetti almeno quindici giorni prima della adunanza del Consiglio di Amministrazione.
§5 Agli organi e uffici competenti per la revisione devono essere presentati:
a. il bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell’anno precedente cui si riferisce l’esercizio e comunque non oltre il 31 dicembre;
b. il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo cui si riferisce l’esercizio.
Art. 13 - Adempimenti contabili e di conservazione
§1 Le scritture contabili e i documenti giustificativi devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferiscono.
§2 Altresì devono essere conservati, per un pari periodo a quello di cui al primo comma, i documenti e le informazioni relative alle transazioni finanziarie, quali fatture, contratti e estratti di conti bancari, necessari a dimostrare che le risorse sono state utilizzate in modo corrispondente alle finalità proprie della Fondazione.
Art. 14 - Estinzione
§1 Lo scioglimento della Fondazione è disposto dal Romano Pontefice.
§2 Lo scioglimento della Fondazione è proposto al Santo Padre congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente quando lo scopo è stato raggiunto, è divenuto impossibile, contrario alla legge o quando il patrimonio è insufficiente per lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del fine e, in generale, quando si verifichino le cause di estinzione previste dalla legge.
§3 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori i quali devono predisporre un progetto di liquidazione.
§4 Il patrimonio residuo all’esito della liquidazione è devoluto secondo le determinazioni del Romano Pontefice.
Art. 15 - Regolamento attuativo
§1 Il Consiglio di Amministrazione deve promulgare ed approvare un Regolamento attuativo di funzionamento dell’attività della Fondazione entro tre mesi dalla sua costituzione.
§2. Il Presidente e il Vice Presidente congiuntamente possono proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del Regolamento.
[00908-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0467-XX.01]