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Chirografo del Sommo Pontefice Leone XIV per l’istituzione della Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.”, 27.05.2026


La testimonianza della Sede Apostolica nell’accogliere l’esortazione a guarire ogni sorta di malattia e di infermità, che è parte così importante della missione affidata al Collegio Episcopale (Mt. 10,1), si è, per lunga tradizione, manifestata anche nell’includere tra le Istituzioni che ad Essa fanno riferimento e per le quali ha particolare attenzione, gestendole direttamente, le iniziative sorte nella Chiesa a sostegno di coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura, e che in quest’ambito prestano opere di carità sia spirituale sia temporale (114, §2 CIC).

Tra queste Istituzioni di cui la Sede Apostolica ha assunto la responsabilità e cura dirette, vi è l’Opera fondata da San Pio da Pietrelcina, eretta in Fondazione con la denominazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.” (di seguito anche la “Fondazione”) con lo scopo di dare ospitalità, assistenza e cura agli ammalati, ai pellegrini e ai loro familiari, ispirandosi alla spiritualità e alla figura del Santo fondatore.

L’evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell’economia pone la Missione della Chiesa di fronte alla sfida del rinnovamento continuo, in particolare in quei settori, come l’assistenza sanitaria e la cura degli infermi, che richiedono importanti investimenti e una prudente gestione degli stessi, anche mediante il supporto dei fedeli e di quelle istituzioni, pubbliche e private, che, condividendo la Missione della Chiesa e la Sua Dottrina, vengano in supporto della stessa o decidano di parteciparvi con apporti personali e materiali.

Al fine di affrontare e raccogliere questa sfida, sentito il parere di esperti e altri collaboratori, con il presente Chirografo istituisco una Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.”, con il compito di analizzare la situazione attuale della Fondazione, individuare le migliori soluzioni per una sempre maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della sua opera e della sua missione e per dare concreta attuazione alle soluzioni così individuate.

A tal fine, con il presente Chirografo,

dispongo quanto segue

1. È istituita la Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap. (di seguito anche la “Commissione”).

2. La Commissione ha il compito di

i. analizzare l’attuale situazione economica, patrimoniale, operativa e gestionale delle attività della Fondazione;

ii. individuare e sottoporre le soluzioni che, in base all’analisi svolta, consentano di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità dell’attività della Fondazione, sia nel breve sia nel lungo periodo;

iii. dare esecuzione e portare a compimento le soluzioni così individuate.

3. La Commissione è dotata di poteri e facoltà adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni e finalità istituzionali entro i limiti stabiliti dal presente Chirografo e dalle norme proprie della Santa Sede e di quelle rilevanti poste dall’ordinamento italiano nel quale la Fondazione opera.

In particolare:

i. la Commissione approva le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione al fine di adeguarli al presente Chirografo e di dare esecuzione e portare a compimento le soluzioni di cui al §2;

ii. è attribuito alla Commissione il potere, anche in sostituzione degli organi statutari della Fondazione, di adottare le delibere e gli altri atti, negozi e contratti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari a dare esecuzione e portare a compimento le soluzioni di cui al §2 e quegli altri atti e delibere che si rendessero medio tempore e ancor prima prodromici o necessari ovvero avessero le caratteristiche di indifferibilità e urgenza. Le delibere così adottate dalla Commissione sono vincolanti per la Fondazione, gli organi statutari della stessa e per quanti vi prestano servizio;

iii. nei limiti dei compiti e dei poteri attribuiti dal presente Chirografo alla Commissione e delle delibere da questa adottate, è attribuita al Presidente della Commissione la rappresentanza, quale procuratore speciale, della Fondazione, anche presso le amministrazioni pubbliche italiane, potendo questi provvedere a quanto necessario a rendere efficaci e pienamente operativi nell’ordinamento italiano i poteri e la rappresentanza attribuiti con il presente Chirografo alla Commissione e al suo Presidente e le altre delibere adottate dalla Commissione;

iv. la Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, scelti fra persone e enti di comprovata competenza e adeguata esperienza nel gestire attività similari a quelle decise dalla Commissione;

v. la Commissione, entro i limiti stabiliti dal presente Chirografo e dalle norme proprie della Santa Sede e di quelle rilevanti poste dall’ordinamento italiano, ha diritto di accedere e acquisire, tutti i dati, documenti e informazioni relativi alla Fondazione e alla sua attività detenuti dalla Fondazione medesima, dai consulenti di questa o da altri Enti della Santa Sede o della Chiesa;

vi. per quanto ritenuto utile, la Commissione si serve della sollecita collaborazione degli organi statutari della Fondazione, nonché del suo intero personale. Le Istituzioni Curiali, gli altri Enti collegati alla Santa Sede e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, collaborano ciascuno per quanto di competenza, con la Commissione, a richiesta di essa.

4. Per dare esecuzione e portare a compimento le soluzioni di cui al §2, la Commissione, in deroga alla normativa vigente e senza dover richiedere autorizzazione alcuna, ha la piena capacità di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La Commissione deve a Noi riferire regolarmente sulle proprie attività e decisioni, e comunque prima di adottare atti di particolare importanza o che abbiano decisiva e significativa incidenza sul patrimonio della Fondazione ovvero che ne modifichino lo Statuto.

5. La Commissione è composta dal suo Presidente e da altri quattro membri, di cui un Coordinatore che ha poteri delegati dalla Commissione per l’esecuzione delle decisioni assunte, la gestione operativa di tutta l’attività della Commissione e il coordinamento dei tecnici e dei consulenti. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

6. Le sedute della Commissione sono convocate dal suo Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, e possono tenersi anche mediante collegamento a distanza. Delle sedute della Commissione è redatto processo verbale sottoscritto per la sua validità dal Presidente e dal Segretario e dal quale constano anche le delibere adottate.

7. La Commissione nomina un Segretario che può essere anche un soggetto esterno alla stessa. Il Segretario, se esterno alla stessa, partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

8. La Commissione si avvale di un Comitato di tecnici ed esperti in materie giuridiche ed economiche con funzioni consultive. I componenti del Comitato tecnico partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto. La Commissione tiene conto delle indicazioni dei componenti del Comitato e ne dà atto a verbale.

9. Nomino Presidente della Commissione il dott. Maximino Caballero Ledo, Coordinatore della Commissione il dott. Fabio Gasperini e membri della stessa S.E. Mons. Paolo Rudelli, S.E. Mons. Giordano Piccinotti, S.E. Mons. Giorgio Ferretti e nomino nel Comitato Tecnico il dott. Benjamín Estévez de Cominges, il dott. Gino Gumirato, l’Avv. Alessandro Ela Oyana.

10. La Commissione è istituita dalla data del presente Chirografo. Essa sarà sciolta, esaurito il suo compito, su Nostra disposizione.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, nonostante qualunque disposizione in contrario anche degna di particolare menzione.

Ordino che il presente Chirografo sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando immediatamente in vigore, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degliActa Apostolicae Sedis.

Dato in Vaticano il 27 maggio dell’anno 2026, secondo del Pontificato.

LEONE PP. XIV

[00878-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0446-XX.01]