STATUTO
Preambolo
Nel 1946 l’Ordine dei Frati Minori istituì la Commissio Mariana Franciscana per l’organizzazione degli studi e della pietà mariana al suo interno. Insieme a questa Commissione fu fondata l’Academia Mariana Internationalis con il fine di promuovere e coordinare gli studi mariologici e mariani in tutto il mondo. Le due istituzioni furono affidate alla guida di colui che le aveva ispirate, il P. Carlo Balić, O.F.M., a quel tempo rettore magnifico del Pontificio Ateneo Antonianum e reggente la cattedra di Mariologia. Dal 1950, la Santa Sede affidò all’Academia Mariana l’organizzazione dei Congressi Mariologico-Mariani Internazionali. L’8 dicembre 1959, il Santo Papa Giovanni XXIII, con il Motu Proprio Maiora in dies, riconoscendo che l’Accademia con le sue attività aveva contribuito al progresso della dottrina e della pietà mariana, volle decorarla con il titolo di “Pontificia”, affidandole l’organizzazione stabile dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali, il coordinamento e l’incontro tra i cultori di mariologia di tutto il mondo e ribadendo il suo compito di promuovere e favorire gli studi sulla Beata Vergine Maria in vista di una eccellenza della mariologia e della promozione di una autentica pietà mariana. Nacque così la Pontificia Academia Mariana Internationalis.
Sino ad oggi, l’Accademia «ha accompagnato il Magistero universale della Chiesa con la ricerca e il coordinamento degli studi mariologici [...] attraverso la cooperazione con diverse istituzioni accademiche», dando «una chiara testimonianza di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace» (Francesco, Messaggio alle Pontificie Accademie, del 4 dicembre 2019).
La Pontificia Accademia Mariana Internazionale favorisce e coordina, seguendo la via della verità, l’interscambio fra i ‘cultori di mariologia’ di tutto il mondo; seguendo la via della bellezza, favorisce quanto riguarda le espressioni del cuore umano e che si manifestano attraverso il culto, le devozioni, i pellegrinaggi e tutte le forme artistiche; seguendo la via della carità si impegna affinché lo studio e la pietà mariana non si riducano in uno sterile devozionismo, ma diano vita a luoghi mariani che promuovono il benessere e lo sviluppo integrale della persona umana in armonia con l’ambiente.
La Pontificia Accademia individua e persegue dinamicamente forme e modi che favoriscano la diffusione di una sana conoscenza mariologica secondo la via della cultura, che sintetizza le tre predette vie, a servizio della Chiesa e della fratellanza universale nella giustizia solidale e nella pace mondiale.
Sin dalla sua fondazione è stata vincolata alla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio (oggi Dicastero per la Dottrina della Fede). Con gli Statuti del 1997 era stato il Pontificio Consiglio della Cultura che ne coordinava le attività con le altre Accademie Pontificie. Con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium tale funzione è svolta dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Essendo sorta nell’Ordine dei Frati Minori presso il Pontificio Ateneo Antonianum, divenuto in seguito Università, il 18 maggio 1972, la Pontificia Accademia Mariana Internazionale era stata aggregata al medesimo in quanto istituzione specializza nella mariologia. Il 4 dicembre 2012 la Pontificia Accademia Mariana Internazionale ha visto confluire al proprio interno la Pontificia Accademia dell’Immacolata.
Oggi la Pontificia Accademia, in quanto soggetto giuridico autonomo, continua la collaborazione con questa Università francescana attraverso una convenzione. Così, in seno della Facoltà di Teologia è stata istituita la Cattedra di Studi Mariologici “B. Giovanni Duns Scoto”; mentre in seno alla Biblioteca è stata istituita la “Biblioteca Carlo Balić”. Tali forme di collaborazione non vanno considerate come esaustive e non ne precludono altre, a seconda delle opportunità e delle indicazioni del Magistero ecclesiale nel campo della ricerca teologica e dell’evangelizzazione. Pertanto, la Pontificia Accademia utilizza gli strumenti più idonei di collaborazione con le istituzioni accademiche, ecclesiastiche e civili nell’ottica di un fecondo dialogo ed incontro tra fede, cultura, giustizia e pace nel nome di Maria, la Madre di Gesù.
Titolo I
IDENTITÀ E FINALITÀ
Articolo 1
Istituzione e natura giuridica
La Pontificia Accademia Mariana Internazionale, istituita con il Motu Proprio Maiora in dies, dell’8 dicembre 1959, gode di personalità giuridica canonica pubblica e di quella civile vaticana.
Articolo 2
Sede legale e operativa
L’Accademia ha la sua sede legale in Via del Pellegrino, Stato della Città del Vaticano. Affidata sin dal suo inizio all’Ordine dei Frati Minori mantiene la sua storica sede operativa nel Collegio Internazionale S. Antonio, Via Merulana 124/b, Roma, Italia. I rapporti in tale ambito sono regolati da un’apposita Convenzione stipulata tra le parti.
Articolo 3
Rapporti istituzionali
§1. Le attività dell’Accademia sono coordinate dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr. art. 162, Cost. Ap. Praedicate Evangelium).
§2. L’Accademia collabora con la Pontificia Università Antonianum nei termini stabiliti in un’apposita convenzione.
Articolo 4
Scopi e finalità
L’Accademia, che sin dal suo inizio venera come patrona le Madre del Signore nel suo Mistero dell’Immacolata Concezione e Assunzione al cielo, ha il compito di promuovere e sostenere la ricerca mariologico-mariana a tutti i livelli e di coordinarne gli studi nella dimensione di una sempre rinnovata evangelizzazione, tenendo conto del linguaggio delle varie culture e delle manifestazioni mariane proprie di ogni popolo, coinvolgendo le Società Mariologiche e le diverse Istituzioni ecclesiali e culturali, i Centri di formazione religiosi o laici, le Conferenze Episcopali, Diocesi e Parrocchie, come pure i Movimenti e i Santuari mariani, nell’approfondimento della presenza della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa e in vista di una sana pietà popolare per evitare ogni forma di massimalismo o minimalismo.
Articolo 5
Attività
In quanto luogo dedicato all’incontro e al dialogo tra le culture, l’Accademia per conseguire il suo fine:
a) promuove e anima le iniziative dedicate alla conoscenza e alla venerazione della Madre del Signore, in chiave interculturale e con attenzione alla dimensione ecumenica e interreligiosa;
b) promuove la fondazione di Società, Centri, e altre Istituzioni finalizzate all’incontro e al dialogo interculturale tra i cultori della mariologia e della pietà mariana;
c) prepara e dirige con il ‘Consiglio Accademico’ i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;
d) cura l’edizione dei loro Atti e di altre pubblicazioni di carattere mariologico-mariano;
e) per quanto riguarda le sue attività nei vari Paesi, l’Accademia informa il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e l’Episcopato locale;
f) l’Accademia, rende pubbliche le sue attività attraverso i vari mezzi di comunicazione;
g) per il corretto funzionamento delle sue attività l’Accademia deve operare sempre d’intesa con la Segreteria di Stato.
Titolo II
COMPOSIZIONE E STRUTTURE DI GOVERNO
Articolo 6
Soci
§1. L’Accademia può cooptare tra i suoi soci «le maggiori personalità internazionali delle scienze teologiche e umanistiche, scelte fra credenti e non credenti» (art. 162, Cost. Ap. Praedicate Evangelium), perciò è composta di soci, i quali possono essere: a) ordinari, b) corrispondenti, c) onorari, d) benefattori, e) emeriti.
§2. Il numero dei soci ordinari non supera le 90 unità. Mentre il numero degli altri soci non è limitato. Possono essere annoverati tra i soci dell’Accademia anche i ‘cultori di mariologia’ di altre confessioni cristiane, nonché di altre religioni e culture.
§3. Possono essere soci dell’Accademia alcune Istituzioni, che partecipano alle attività della medesima tramite i loro rappresentanti legali pro tempore.
Articolo 7
Organi di governo
L’Accademia è retta dal Presidente coadiuvato dal Consiglio. Quest’ultimo è composto dallo stesso Presidente, dal Segretario, dall’Economo, dal Direttore dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo e da 7 soci eletti tra i soci ordinari.
Articolo 8
Il Presidente
Il Presidente dell’Accademia è nominato dal Romano Pontefice per un quinquennio passato il quale può essere riconfermato più volte. Il candidato alla carica di Presidente viene scelto tra i membri dell’Ordine dei Frati Minori, specialisti in mariologia, ed è proposto dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori dopo che il Visitatore, nominato dallo stesso Ministro Generale, ha udito il parere del Consiglio dell’Accademia.
Articolo 9
Il Segretario e l’Economo
Il Segretario e l’Economo dell’Accademia sono nominati dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori per un quinquennio rinnovabile. Entrambi i candidati sono proposti dal Presidente dell’Accademia e sono nominati dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Se le necessità lo richiedono il Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori, sempre in accordo con il Presidente, può nominare altri incaricati a servizio dell’Accademia, anche non appartenenti all’Ordine dei frati minori. Nel momento dell’assunzione del proprio ufficio, gli Officiali dell’Accademia di qualunque grado, titolo ed incarico, accettano la condizione che il loro servizio sia a titolo gratuito e nulla possono pretenderne in cambio né al presente né in futuro.
Articolo 10
Il Consiglio
§1. I 7 membri che compongono il Consiglio dell’Accademia devono essere soci ordinari. Essi vengono scelti tramite elezioni, cui partecipano di diritto solo i soci ordinari. Rimangono in carica per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati più volte. I membri del Consiglio devono rappresentare le varie aree geografiche del mondo e farsi portavoce delle Società Mariologiche nazionali.
§2. Quando il Presidente lo ritenga opportuno, invita al Consiglio straordinario i Presidenti delle Società Mariologiche o i loro delegati, che partecipano senza il diritto di voto.
§3. Il Consiglio sia convocato dal Presidente almeno due volte all’anno o quando lo richiedessero almeno tre membri.
Articolo 11
Compiti del Presidente
Spetta al Presidente:
a) operare perché l’Accademia cresca e progredisca nel tempo secondo i suoi fini;
b) dare esecuzione a quanto è stato affidato all’Accademia da San Giovanni XXIII con Motu Proprio Maiora in dies, dell’8 dicembre 1959, per quanto concerne i Congressi Mariologico-Mariani tra le genti, a vantaggio della scienza e della pietà mariane in generale, e la formazione dei cultori di mariologia in particolare;
c) dopo aver ottenuto il parere del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, presentare il tema e il programma del Congresso Mariologico Mariano Internazionale alla Segreteria di Stato che li sottopone all’approvazione del Romano Pontefice;
d) chiedere, tramite la Segreteria di Stato, la nomina dell’Inviato speciale del Romano Pontefice che presiede il Congresso Mariologico Mariano Internazionale;
e) favorire la promozione dello studio e della ricerca mariologica secondo criteri di qualità ed eccellenza, come pure aiutare la fondazione di Società e centri di studio mariologico-mariani;
f) curare le edizioni dell’Accademia cartacee ed online, nonché la loro diffusione;
g) dirigere le attività mariologiche-mariane di carattere cooperativo (convegni, congressi, riunioni), indette dall’Accademia;
h) rappresentare l’Accademia negli atti pubblici o nominare un suo rappresentante;
i) nominare censori di opere edite dall’Accademia;
l) presiedere all’amministrazione dei beni dell’Accademia;
m) trasmettere i bilanci approvati dal Consiglio agli organi economici competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, in vista della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio per l’Economia;
n) nominare il Direttore dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo e gli altri incaricati;
o) convocare quando sia necessario i Presidenti delle Società Mariologiche o i loro delegati a partecipare alla riunione del Consiglio;
p) riunire l’Assemblea dei soci e dei responsabili delle Società e centri mariani durante il Congresso Mariologico Mariano Internazionale e nelle circostanze che lo permettono;
q) proporre al Consiglio i candidati per la promozione a soci ordinari;
r) annoverare, udito il Consiglio, i soci corrispondenti;
s) annoverare i soci onorari e i soci benefattori;
t) chiedere al Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori di nominare un Visitatore in vista della designazione del Presidente.
Articolo 12
Compiti del Segretario
Spetta al Segretario:
a) essere di aiuto al Presidente;
b) curare le pubblicazioni insieme al Presidente e ai collaboratori della Segreteria;
c) occuparsi della corrispondenza epistolare e dei rapporti con i soci e le Società mariologiche;
d) redigere gli atti delle sessioni;
e) custodire l’archivio con tutti i documenti;
f) lavorare in consonanza con l’Ufficio per la promozione e lo sviluppo dell’Accademia;
g) comunicare tempestivamente, attraverso tutti i canali e le forme disponibili, le iniziative dell’Accademia;
h) assumere i doveri del Presidente, di cui all’art. 11, qualora suo ufficio divenisse vacante.
Articolo 13
Compiti dell’Economo
Spetta all’Economo:
a) amministrare i beni dell’Accademia sotto la direzione del Presidente;
b) prendersi cura della gestione contabile;
c) occuparsi della raccolta dei fondi necessari al funzionamento dell’Accademia;
d) redigere la proposta di bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio dell’Accademia;
e) curare il mantenimento dei beni e dei locali dall’Accademia;
f) lavorare in consonanza con l’Ufficio per la promozione e lo sviluppo dell’Accademia.
Articolo 14
Compiti del Consiglio
Spetta al Consiglio:
a) adoperarsi affinché l’Accademia possa realizzare i suoi fini specialmente per quanto riguarda l’organizzazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali;
b) approvare l’idoneità degli aspiranti soci ordinari e corrispondenti, come pure decidere sulla dimissione dei soci venuti meno ai requisiti;
c) deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
Articolo 15
Revisore dei conti
§1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Segreteria per l’Economia per un quinquennio e può essere riconfermato nell’incarico.
§2. È compito del Revisore:
a) vigilare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
b) redigere la relazione sui bilanci, preventivi e consuntivi;
c) il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e successivamente inviare la propria relazione alla Segreteria per l’Economia;
d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, quando le materie trattate richiedono sua presenza.
Articolo 16
Nomina dei soci ordinari
Il Consiglio, su proposta del Presidente, promuove come soci ordinari dell’Accademia quanti si sono resi noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano, e continuano ad occuparsi in modo stabile della mariologia. Per la nomina dei soci ordinari è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato. Una volta compiuti i 75 anni di età, essi passano nel numero dei soci emeriti.
Articolo 17
Nomina dei soci corrispondenti
§1. Udito il Consiglio, il Presidente annovera tra i soci corrispondenti quanti hanno dimostrato di occuparsi della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana.
§2. Il Presidente può annoverare:
a) tra i soci onorari, le persone meritevoli per dignità ecclesiastica o civile; come pure i cultori di mariologia delle varie Università, Santuari, Movimenti, Associazioni, Istituzioni;
b) tra i soci benefattori, coloro che prestano un contributo per l’implementazione delle attività dell’Accademia.
Articolo 18
Ufficio per la promozione e lo sviluppo
§1. L’Accademia è dotata dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo con il compito di curare le relazioni istituzionali a livello interno e internazionale. Esso non ha compiti di fund-raising.
§2. La struttura e il funzionamento dell’Ufficio sono definiti nel Regolamento dell’Accademia.
§3. Spetta al Presidente, udito il parere del Consiglio, nominarne il Direttore e gli eventuali incaricati.
Titolo III
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 19
Regolamento
Le modalità di svolgimento delle attività dell’Accademia sono definite nel Regolamento, redatto in conformità con i presenti Statuti e approvato dal Consiglio.
Articolo 20
Estinzione dell’Ente
In caso di estinzione dell’Ente il patrimonio sarà interamente devoluto alla Santa Sede.
Articolo 21
Modifiche degli Statuti
Le eventuali modifiche degli Statuti sono presentate dal Presidente dell’Accademia, ricevuto il parere del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, alla Segreteria di Stato che le sottopone all’approvazione del Romano Pontefice.
Articolo 22
Norma di rimando
Per quanto non espressamente previsto nei presenti Statuti si rimanda alle norme del Diritto canonico e alle leggi dello Stato della Città del Vaticano.
Città del Vaticano, 21 gennaio 2026
[00218-IT.01]
[B0112-XX.01]