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Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico di Mons. Massimo Palombella, di Michelangelo Nardella e di Simona Rossi, 10.12.2024


IN NOME DI SUA SANTITÀ

PAPA FRANCESCO

IL TRIBUNALE

composto dai signori Magistrati

1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente,

2) Ill.mo Sig. Prof. Venerando Marano, Giudice,

3) Ill.mo Sig. Prof. Carlo Bonzano, Giudice,

riunito in camera di consiglio,

invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminato sulle proprie decisioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 30/18 Reg. Gen. Pen., a carico di

PALOMBELLA Mons. Massimo - cittadino italiano e vaticano, nato a Torino il 25

dicembre 1967 ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale dello

Stato della Città del Vaticano- difeso di fiducia dall’avv. Massimo Poltronieri;

NARDELLA Michelangelo - cittadino italiano, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 4

maggio 1975 ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale dello

Stato della Città del Vaticano - difeso di fiducia dall'avv. Laura Sgrò;

ROSSI Simona - cittadina italiana, nata a Scansano (GR) il 18 maggio 1970 ed

elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale dello Stato della Città del

Vaticano - difesa di fiducia dall'avv. Laura Sgrò;

imputati

dei delitti loro rispettivamente ascritti, singolarmente e in concorso, ai capi di

imputazione di cui alla richiesta di citazione a giudizio.

Visti gli artt. 421 e ss. c.p.p.,

il Tribunale

in relazione al delitto di peculato di cui al capo A) dell'imputazione, dichiara Nardella

Michelangelo colpevole del reato ascrittogli;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo B) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo C) dell'imputazione, dichiara Nardella

Michelangelo colpevole del reato ascrittogli;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo D) dell'imputazione:

- dichiara Nardella Michelangelo colpevole del reato ascrittogli, limitatamente

all'appropriazione della somma complessiva di euro 43.125,03;

- assolve Nardella Michelangelo per l'appropriazione della residua somma

originariamente contestata perché il fatto non sussiste;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo E) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo F)

dell'imputazione, esclusa la contestata aggravante in ragione della medesima

cessazione dall'Ufficio che ha indotto il Promotore di Giustizia a contestare

l'appropriazione indebita in luogo del peculato, e rilevata la mancanza di querela quale

necessaria condizione di procedibilità per la fattispecie base di appropriazione

indebita, assolve Nardella Michelangelo per difetto di procedibilità;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo G) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo H)

dell'imputazione, esclusa la contestata aggravante in ragione della medesima

cessazione dall'Ufficio che ha indotto il Promotore di Giustizia a contestare

l'appropriazione indebita in luogo del peculato, e rilevata la mancanza di querela quale

necessaria condizione di procedibilità per la fattispecie base di appropriazione

indebita, assolve Nardella Michelangelo per difetto di procedibilità;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo I) dell'imputazione, assolve

Palombella Massimo per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo J) dell'imputazione:

- assolve Palombella Massimo per insufficienza di prove, limitatamente

all'appropriazione della somma complessiva di euro 1.324,16;

- assolve Palombella Massimo per l'appropriazione della residua somma

originariamente contestata perché il fatto non sussiste;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo K) dell'imputazione:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di abuso d'ufficio continuato di cui

agli artt. 79 e 175 c.p., limitatamente alle condotte relative alla organizzazione

dei concerti in favore di Helvetia Vita s.p.a. e Sinergie srl, dichiara Nardella

Michelangelo e Palombella Massimo colpevoli del reato loro ascritto;

- assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo dalle residue

contestazioni di cui al presente capo per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo L) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo e Palombella Massimo perché il fatto non sussiste;

in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo M) dell'imputazione:

- dichiara Nardella Michelangelo e Palombella Massimo colpevoli del reato loro

ascritto limitatamente alle condotte di abuso di ufficio ravvisate nella porzione di

imputazione di cui al capo K);

- assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo dalle residue condotte di

cui alla originaria contestazione perché il fatto non sussiste;

in relazione al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui al capo N)

dell'imputazione, assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo per

insufficienza di prove;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo O) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo e Rossi Simona per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di truffa di cui al capo P) dell'imputazione, assolve Nardella

Michelangelo e Rossi Simona per insufficienza di prove;

in relazione al delitto di peculato di cui al capo Q) dell'imputazione, dichiara Nardella

Michelangelo e Rossi Simona colpevoli del reato loro ascritto.

Per l'effetto, previa concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti

generiche,

condanna

PALOMBELLA Mons. Massimo, uniti i fatti contestatigli sotto il vincolo della

continuazione, alla pena finale di anni 3 (tre) e mesi 2 (due) di reclusione ed euro

9.000 (novemila) di multa con interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla

durata della pena detentiva;

NARDELLA Michelangelo, uniti i fatti contestatigli sotto il vincolo della

continuazione, alla pena finale di anni 4 (quattro) e mesi 8 (otto) di reclusione ed euro

7.000 (settemila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

ROSSI Simona, alla pena finale di anni 2 (due) di reclusione ed euro 5.000

(cinquemila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Inoltre, il Tribunale, visti gli artt. 36 e ss. c.p. e gli articoli 46 e ss. della Legge n. VIII

dell'11 luglio 2013

ordina

- a carico dell'imputato Nardella Michelangelo, la confisca, anche per equivalente, di

euro 123.646,21, oltre a interessi e rivalutazione, quale profitto dei delitti di peculato

di cui ai capi A), C) e D);

- a carico degli imputati Nardella Michelangelo e Palombella Massimo, in solido tra

loro, la confisca, anche per equivalente, di euro 127.000, oltre a interessi e

rivalutazione, quale profitto del delitto di abuso d'ufficio di cui al capo K), nonché

quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo M)

dell'imputazione, come sopra ridefinita;

- a carico degli imputati Nardella Michelangelo e Rossi Simona, in solido tra loro, la

confisca, anche per equivalente, di euro 29.699,02, oltre a interessi e rivalutazione,

quale profitto del delitto di peculato di cui al capo Q);

ordina

la confisca dei beni degli imputati eventualmente in sequestro fino alla concorrenza

degli importi dianzi indicati;

dispone

che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza

di condanna, sia mantenuto il sequestro su tutte le somme di cui è stata disposta la

confisca.

Infine, visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.

condanna

gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali.

Città del Vaticano, 10 dicembre 2024

Giuseppe Pignatone, Presidente

Venerando Marano, Giudice

Carlo Bonzano, Giudice

IL CANCELLIERE

[01977-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0986-XX.01]