IN NOME DI SUA SANTITÀ
PAPA FRANCESCO
IL TRIBUNALE
composto dai signori Magistrati
1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente,
2) Ill.mo Sig. Prof. Venerando Marano, Giudice,
3) Ill.mo Sig. Prof. Carlo Bonzano, Giudice,
riunito in camera di consiglio,
invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminato sulle proprie decisioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 30/18 Reg. Gen. Pen., a carico di
PALOMBELLA Mons. Massimo - cittadino italiano e vaticano, nato a Torino il 25
dicembre 1967 ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano- difeso di fiducia dall’avv. Massimo Poltronieri;
NARDELLA Michelangelo - cittadino italiano, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 4
maggio 1975 ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano - difeso di fiducia dall'avv. Laura Sgrò;
ROSSI Simona - cittadina italiana, nata a Scansano (GR) il 18 maggio 1970 ed
elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale dello Stato della Città del
Vaticano - difesa di fiducia dall'avv. Laura Sgrò;
imputati
dei delitti loro rispettivamente ascritti, singolarmente e in concorso, ai capi di
imputazione di cui alla richiesta di citazione a giudizio.
Visti gli artt. 421 e ss. c.p.p.,
il Tribunale
in relazione al delitto di peculato di cui al capo A) dell'imputazione, dichiara Nardella
Michelangelo colpevole del reato ascrittogli;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo B) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo C) dell'imputazione, dichiara Nardella
Michelangelo colpevole del reato ascrittogli;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo D) dell'imputazione:
- dichiara Nardella Michelangelo colpevole del reato ascrittogli, limitatamente
all'appropriazione della somma complessiva di euro 43.125,03;
- assolve Nardella Michelangelo per l'appropriazione della residua somma
originariamente contestata perché il fatto non sussiste;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo E) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo F)
dell'imputazione, esclusa la contestata aggravante in ragione della medesima
cessazione dall'Ufficio che ha indotto il Promotore di Giustizia a contestare
l'appropriazione indebita in luogo del peculato, e rilevata la mancanza di querela quale
necessaria condizione di procedibilità per la fattispecie base di appropriazione
indebita, assolve Nardella Michelangelo per difetto di procedibilità;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo G) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo H)
dell'imputazione, esclusa la contestata aggravante in ragione della medesima
cessazione dall'Ufficio che ha indotto il Promotore di Giustizia a contestare
l'appropriazione indebita in luogo del peculato, e rilevata la mancanza di querela quale
necessaria condizione di procedibilità per la fattispecie base di appropriazione
indebita, assolve Nardella Michelangelo per difetto di procedibilità;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo I) dell'imputazione, assolve
Palombella Massimo per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo J) dell'imputazione:
- assolve Palombella Massimo per insufficienza di prove, limitatamente
all'appropriazione della somma complessiva di euro 1.324,16;
- assolve Palombella Massimo per l'appropriazione della residua somma
originariamente contestata perché il fatto non sussiste;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo K) dell'imputazione:
- previa riqualificazione del fatto quale delitto di abuso d'ufficio continuato di cui
agli artt. 79 e 175 c.p., limitatamente alle condotte relative alla organizzazione
dei concerti in favore di Helvetia Vita s.p.a. e Sinergie srl, dichiara Nardella
Michelangelo e Palombella Massimo colpevoli del reato loro ascritto;
- assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo dalle residue
contestazioni di cui al presente capo per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo L) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo e Palombella Massimo perché il fatto non sussiste;
in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo M) dell'imputazione:
- dichiara Nardella Michelangelo e Palombella Massimo colpevoli del reato loro
ascritto limitatamente alle condotte di abuso di ufficio ravvisate nella porzione di
imputazione di cui al capo K);
- assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo dalle residue condotte di
cui alla originaria contestazione perché il fatto non sussiste;
in relazione al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui al capo N)
dell'imputazione, assolve Nardella Michelangelo e Palombella Massimo per
insufficienza di prove;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo O) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo e Rossi Simona per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di truffa di cui al capo P) dell'imputazione, assolve Nardella
Michelangelo e Rossi Simona per insufficienza di prove;
in relazione al delitto di peculato di cui al capo Q) dell'imputazione, dichiara Nardella
Michelangelo e Rossi Simona colpevoli del reato loro ascritto.
Per l'effetto, previa concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti
generiche,
condanna
PALOMBELLA Mons. Massimo, uniti i fatti contestatigli sotto il vincolo della
continuazione, alla pena finale di anni 3 (tre) e mesi 2 (due) di reclusione ed euro
9.000 (novemila) di multa con interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla
durata della pena detentiva;
NARDELLA Michelangelo, uniti i fatti contestatigli sotto il vincolo della
continuazione, alla pena finale di anni 4 (quattro) e mesi 8 (otto) di reclusione ed euro
7.000 (settemila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
ROSSI Simona, alla pena finale di anni 2 (due) di reclusione ed euro 5.000
(cinquemila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
Inoltre, il Tribunale, visti gli artt. 36 e ss. c.p. e gli articoli 46 e ss. della Legge n. VIII
dell'11 luglio 2013
ordina
- a carico dell'imputato Nardella Michelangelo, la confisca, anche per equivalente, di
euro 123.646,21, oltre a interessi e rivalutazione, quale profitto dei delitti di peculato
di cui ai capi A), C) e D);
- a carico degli imputati Nardella Michelangelo e Palombella Massimo, in solido tra
loro, la confisca, anche per equivalente, di euro 127.000, oltre a interessi e
rivalutazione, quale profitto del delitto di abuso d'ufficio di cui al capo K), nonché
quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo M)
dell'imputazione, come sopra ridefinita;
- a carico degli imputati Nardella Michelangelo e Rossi Simona, in solido tra loro, la
confisca, anche per equivalente, di euro 29.699,02, oltre a interessi e rivalutazione,
quale profitto del delitto di peculato di cui al capo Q);
ordina
la confisca dei beni degli imputati eventualmente in sequestro fino alla concorrenza
degli importi dianzi indicati;
dispone
che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza
di condanna, sia mantenuto il sequestro su tutte le somme di cui è stata disposta la
confisca.
Infine, visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.
condanna
gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali.
Città del Vaticano, 10 dicembre 2024
Giuseppe Pignatone, Presidente
Venerando Marano, Giudice
Carlo Bonzano, Giudice
IL CANCELLIERE
[01977-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0986-XX.01]