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Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”, 08.07.2024


Fondazione Vaticana

“Rete Mondiale di Preghiera del Papa”

STATUTO

PREAMBOLO

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa (in seguito RMPP), si è sviluppata dall’iniziativa originale dell’Apostolato della Preghiera, il quale, nato in Francia nel 1844, da P. François-Xavier Gautrelet, S.J., e inizialmente indirizzato ai giovani Gesuiti durante la formazione iniziale, si espanse velocemente come apostolato di preghiera per la missione della Chiesa, raggiungendo allora circa 13 milioni di soci in molti Paesi. Successivamente, nel 1915, nascerà la sua sezione giovanile la Crociata Eucaristica, oggi Movimento Eucaristico Giovanile.

Gli Statuti dell’Apostolato della Preghiera sono stati emendati nel corso degli anni (1866, 1879, 1896, 1968, 2018) diventando sempre più un servizio della Santa Sede vicino alla preghiera per le intenzioni del Santo Padre (come voluto specialmente da Leone XIII e Pio XI). In continuazione con i suoi predecessori, Papa Francesco ha voluto che questo servizio al Santo Padre, attraverso la preghiera, diventasse una Opera Pontificia. Con questo, se nel passato l’Apostolato della Preghiera era percepito come una missione della Santa Sede affidata alla Compagnia di Gesù, d’ora in poi, come Rete Mondiale di Preghiera del Papa, continua ad essere affidata alla Compagnia (Cfr. Norme Complementari della Compagnia di Gesù, 309 § 2), ma si apre a una dimensione universale, mettendosi al servizio di ogni Chiesa particolare nel mondo.

La RMPP coordina e anima questo movimento spirituale in molti Paesi, sostenendo la missione evangelizzatrice del Santo Padre attraverso la preghiera per una missione di compassione per il mondo. Il Movimento Eucaristico Giovanile è la proposta della RMPP per i giovani.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

1. Con il Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 17 novembre 2020, è costituita la Fondazione Vaticana denominata “RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA”.

2. La sede legale è nello Stato della Città del Vaticano, in Via del Pellegrino. Essa gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano.

3. Dalla data odierna, lo Statuto dell’Ente “RMPP”, approvato il 17 novembre 2020, è abrogato.

Articolo 2

1. La RMPP è una Opera Pontificia al servizio ecclesiale della Santa Sede che il Sommo Pontefice affida alla cura della Compagnia di Gesù. Ha un compito di coordinamento e animazione a livello mondiale, laddove Paesi e diocesi assumono la preghiera come forma di apostolato e, in particolare, accolgono le intenzioni mensili di Preghiera proposte dal Santo Padre alla Chiesa, come tema o contenuto della preghiera personale, o di gruppo, collaborando in questo modo con la missione della Chiesa per mettersi al servizio delle sfide dell’umanità.

2. La RMPP è aperta a tutti i cattolici che desiderano risvegliare, rinnovare e vivere il carattere missionario che procede dal loro battesimo.

3. Il suo fondamento è la spiritualità del Cuore di Gesù ed è esplicitata nel documento di Ricreazione dell’Apostolato della Preghiera intitolato “Un cammino con Gesù in disponibilità apostolica” (Roma, 3 dicembre 2014), offrendo al discepolo di Gesù un cammino per far sì che il suo sentimento e la sua azione si identifichino con il cuore di Cristo, in una missione di compassione per il mondo.

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito della dotazione iniziale della somma di € 150.000,00 (EUR centocinquantamila) e $ 280.000,00 (USD duecentottantamila).

2. Il patrimonio può essere incrementato:

a) da acquisti, lasciti o donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione e destinati sempre al conseguimento delle finalità istituzionali specificate nel presente Statuto;

b) dai contributi di soggetti pubblici o privati;

c) dal profitto delle royalties, come ad esempio i diritti di autore, dalle iniziative messe in corso con i fini istituzionali.

Articolo 4

La RMPP propone ai cattolici un percorso spirituale chiamato “Il Cammino del Cuore”, che integra due dimensioni:

a) Compassione per il mondo e per gli esseri umani

Il Santo Padre affida alla Fondazione la missione di far conoscere, promuovere e stimolare la preghiera per le sue intenzioni, che esprimono sfide dell’umanità e della missione della Chiesa. Essa è responsabile della loro diffusione in tutto il mondo e si impegna a promuoverle. Le persone che accolgono e pregano per queste intenzioni aprono il loro sguardo e il loro cuore ai bisogni del mondo, facendo proprie le gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze dell’umanità e della Chiesa, e vengono ispirate a compiere opere di misericordia spirituale e corporale. In questo modo, vivono un percorso spirituale che permette di uscire dalla “globalizzazione dell’indifferenza” e di aprirsi alla compassione per il mondo.

b) La comunione con la missione del Figlio

Attraverso questo percorso spirituale, animato e coordinato dalla RMPP, si risveglia la vocazione missionaria del battezzato, permettendogli di collaborare nella sua vita quotidiana, con la missione che il Padre ha affidato al suo Figlio. In questo modo egli diventa interiormente disponibile alla chiamata di Dio, attraverso il suo Spirito Santo, che interpella e guida ogni cuore e ogni coscienza umana verso il bene.

Articolo 5

“Il Cammino del Cuore” è un processo spirituale strutturato pedagogicamente per identificarsi con il pensiero, il volere e i progetti di Gesù. In questo modo, la persona battezzata si propone di accogliere e servire il Regno di Dio, motivata dalla compassione nello stile del Figlio di Dio. Questo percorso lo rende disponibile alla missione della Chiesa.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 6

Sono Organi della Fondazione:

a) Consiglio di Amministrazione;

b) Direttore Internazionale;

c) Vice Direttori;

d) Revisore dei Conti.

Articolo 7

La Fondazione è direttamente sottoposta all’autorità del Sommo Pontefice, che la governa mediante la Segreteria di Stato, tenendo conto dall’affidamento storico fin dall’inizio dell’Apostolato della Preghiera alla Compagnia di Gesù.

Articolo 8

1. La Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (di seguito Consiglio) costituito da cinque membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore Internazionale che, per quanto possibile, sarà appartenente alla Compagnia di Gesù, proposto dal Superiore Generale della medesima Compagnia di Gesù e nominato dal Santo Padre per cinque anni rinnovabili. Il medesimo Superiore Generale avanzerà l’eventuale proposta di conferma al Santo Padre, per un ulteriore periodo.

3. Il Consiglio è composto, oltre che dal Direttore Internazionale, da un rappresentante della Segreteria di Stato e da tre membri proposti dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

4. I membri del Consiglio sono nominati dal Segretario di Stato per un quinquennio e possono essere confermati nell’incarico. La scadenza dell’incarico affidato al Consiglio viene in ogni caso prorogata fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato.

5. In caso di vacanza durante il quinquennio si provvede alle eventuali sostituzioni per il tempo residuo del mandato, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. I Consiglieri decadono dal proprio incarico nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo; decadono altresì nel caso pongano in essere pubblicamente atti contrari alla morale e ai principi della Chiesa cattolica, ovvero vengano a trovarsi in situazioni d’incompatibilità con la permanenza in carica. La decadenza viene dichiarata dal Segretario di Stato, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno, straordinariamente quando il Presidente, ovvero tre Consiglieri lo ritengano opportuno. Qualora il Direttore Internazionale risulti impossibilitato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, il medesimo viene presieduto dal Consigliere più anziano fino al ritorno o alla designazione di un nuovo Direttore Internazionale da parte del Santo Padre.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo amministrativo:

a) garantisce che la missione, la visione, la spiritualità propria e lo spirito ecclesiale della RMPP siano in linea con gli orientamenti del Santo Padre e della Chiesa cattolica;

b) determina gli indirizzi generali e vigila sull’andamento della gestione della Fondazione;

c) delibera sul bilancio preventivo dell’anno successivo e sul bilancio consuntivo entro le scadenze indicate dalla Segreteria per l’Economia; i bilanci, muniti dalle relazioni del Revisore dei conti, dopo aver ricevuto il parere della Segreteria di Stato, sono trasmessi, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla Segreteria per l’Economia, che provvede alla loro approvazione definitiva;

d) propone tramite il Presidente, eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione della Segreteria di Stato, sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù;

e) approva il piano di lavoro annuale e il piano strategico della Direzione Internazionale;

f) redige apposito verbale delle riunioni che deve essere tempestivamente trasmesso alla Segreteria di Stato, e al Superiore Generale della Compagnia di Gesù, dopo la relativa approvazione nella successiva seduta del Consiglio.

Articolo 11

1. Compete al Direttore Internazionale:

a) gestire gli affari ordinari della RMPP;

b) rendere conto annualmente al Consiglio di Amministrazione della sua gestione;

c) informare il Consiglio di Amministrazione circa i progetti internazionali elaborati e gestiti con il Comitato di Assistenza;

d) nominare i Direttori Regionali o Nazionali per il coordinamento e l’animazione, previa consultazione del Superiore Generale della Compagnia di Gesù, con l’approvazione della rispettiva Conferenza Episcopale;

e) nominare i Coordinatori Nazionali, i quali - non essendo questa la loro missione principale - sono a tempo parziale, e informare la rispettiva Conferenza Episcopale;

f) informare periodicamente il Superiore Generale della Compagnia di Gesù sull’attività della RMPP;

g) avere incontri continentali con i Direttori Nazionali o Regionali e con i Coordinatori Nazionali.

2. Nel caso in cui il Direttore Internazionale sia impedito nell’adempiere ai suoi compiti per la RMPP a causa di malattia o decesso, sarà sostituito nella gestione della RMPP da uno dei Vice Direttori, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

1. Per assistere il Direttore Internazionale nella sua missione, egli avrà due Vice Direttori.

2. I Vice Direttori sono proposti dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù e nominati dal Segretario di Stato per un quinquennio e possono essere confermati nell’incarico.

3. Partecipano al Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

4. Il Vice Direttore, che assume temporaneamente le funzioni del Direttore Internazionale, a causa dell’impedimento di quest’ultimo per motivi di salute o del decesso, avrà diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

1. Il Revisore unico è nominato dalla Segreteria per l’Economia per un quinquennio e può essere riconfermato nell’incarico.

2. È compito del Revisore:

a) vigilare sull’osservanza del diritto, dello Statuto e delle altre disposizioni concernenti la Fondazione ed in particolare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;

b) provvedere al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, compiendo, se ritenuto opportuno e/o necessario anche verifiche di cassa;

c) redigere un apposito verbale relativo alle summenzionate attività che viene trasmesso alla Segreteria per l’Economia e in copia al Consiglio di Amministrazione e alla Segreteria di Stato;

d) Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quando le materie trattate richiedono la sua presenza, senza diritto di voto.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Articolo 14

1. La Fondazione ha la capacità giuridica di acquisire, trattenere, gestire e alienare beni temporali, secondo la normativa canonica e quella dello Stato Città del Vaticano, ed è responsabile della gestione di tali beni.

2. Viceversa, la Fondazione non ha né capacità giuridica né potere di supervisione sull’attività amministrativa degli uffici nazionali. E ciò riferito sia ai beni già in possesso di tali uffici, che ai beni che saranno acquisiti successivamente all’entrata in vigore del presente Statuto. Tale capacità giuridica compete ai singoli uffici secondo le norme applicabili nei rispettivi Paesi e riportando alle rispettive autorità canoniche locali.

3. I Direttori o Coordinatori nazionali o regionali sono soggetti all’ordinamento giuridico del Paese per il quale sono stati nominati in tutte le questioni riguardanti l’amministrazione e l’alienazione dei beni e la responsabilità legale per tale amministrazione e alienazione; tenendo conto della forma giuridica che l’Opera Pontificia assume in quel Paese, come persona giuridica (associazione, fondazione, ecc.), o senza personalità giuridica.

4. La Fondazione non detiene alcun potere di supervisione o capacità giuridica sui singoli uffici nazionali per quanto riguarda le questioni patrimoniali ed economico-finanziarie. Il suo patrimonio è completamente separato dalle singole direzioni. La rendicontazione dell’attività amministrativa degli uffici nazionali, come ad esempio i bilanci preventivi e consuntivi, non è soggetta all’esame del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vaticana, né rientra nel bilancio della stessa.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 15

L’organizzazione della missione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, compresi i suoi orientamenti a livello internazionale e nazionale, è specificata nel Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dal Direttore Internazionale, previo nulla osta del Superiore Generale della Compagnia di Gesù. Ciò si applica anche al Movimento Eucaristico Giovanile, in quanto parte integrante della stessa Rete di Preghiera.

Articolo 16

Le modifiche del presente Statuto sono disposte dalla Segreteria di Stato su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

Articolo 17

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa i beni costituenti il patrimonio, (conclusa la fase liquidatoria), sono devoluti per indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 1° luglio 2024

FRANCESCO

[01153-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0559-XX.01]