LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
CON LA QUALE VENGONO MODIFICATI
I TERMINI DI RICORSO DEL MEMBRO DIMESSO
DA UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA
«Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur» (AAS, LXXV [1983], Pars II, XXII). Fu questo il sesto principio generale che il Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre 1967, approvò per la revisione del Codice di Diritto Canonico e che ancor oggi rimane valido, riconoscendo alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato nell’Ordinamento giuridico della Chiesa. Esso diventa rilevante soprattutto nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure concernenti lo status giuridico delle persone.
Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 CIC e al can. 501, § 2 CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate;
avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 697-699 CIC e dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi;
dispongo ora quanto segue:
Art. 1.
Al can. 700 CIC, circa il diritto del religioso dimesso di ricorrere all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “dieci giorni” con quello di “trenta giorni”, senza necessità di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore (can. 1734, § 1 CIC), risultando il canone in parola così formulato:
«Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum».
Art. 2.
Al can. 501, § 2 CCEO, circa il diritto del membro dimesso di ricorrere all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “quindici giorni” con quello di “trenta giorni”, risultando il medesimo canone così formulato:
«Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur».
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 7 maggio dell’anno 2023, V Domenica di Pasqua, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 aprile dell’anno 2023, Domenica delle Palme, undicesimo del Pontificato.
FRANCESCO
[00538-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0249-XX.01]