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Decreto circa la rappresentanza legale piena della II Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione, 17.03.2023


 

FRANCESCO

Visto

il precedente Chirografo con il quale il mio Venerato predecessore, Papa San Paolo VI, aderendo alla proposta dell’allora Cardinale Prefetto e in ragione della molteplicità e complessità dei compiti affidati al Dicastero, decretava la rappresentanza legale, piena ed assoluta, in capo al medesimo Prefetto pro tempore, della Sacra Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli o “de Propaganda Fide” per tutti gli affari economici ed amministrativi che la riguardano, per il normale disbrigo degli affari temporali e nei rapporti con i terzi;

in considerazione

della necessità di dare piena attuazione alla nuova Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” la quale prevede che, fermo restando l’obbligo di rendere debito conto alla Segreteria per l’Economia, il patrimonio destinato alle missioni è amministrato mediante uno speciale Ufficio del Dicastero per l’Evangelizzazione, prima denominato “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” (già “Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide”) con sede in Roma, Piazza di Spagna n.48, ed in virtù di tale Costituzione Apostolica, costituito da due Sezioni: quella per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e quella per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, retta ciascuna in nome e per mia autorità da un Pro-Prefetto;

in adesione

a quanto esposto dal Pro-Prefetto, il quale in base all’esperienza maturata nel disbrigo degli affari amministrativi ed economici del Dicastero, anche al fine di agevolare il passaggio alla nuova denominazione da “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” a “Dicastero per l’Evangelizzazione” in tutti i rapporti amministrativi, economici, negoziali e successori esistenti, per assicurarne la continuazione, e in quelli che in futuro saranno da porsi in essere e verranno a costituirsi con riguardo alla suddetta Sezione del Dicastero, ritiene opportuno stabilire che la piena rappresentanza legale per gli affari temporali e nei rapporti con i terzi spetti al Pro-Prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione;

aderendo a tale proposta ordino e decreto

che la rappresentanza legale piena del Dicastero per l’Evangelizzazione - II Sezione (già “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” e “Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide”) per tutti gli affari economici, amministrativi, negoziali e successori che li riguardano sia attribuita al Pro-Prefetto pro tempore della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, con ogni potere e facoltà di legge;

ordino e decreto inoltre

che tale rappresentanza sia confermata ed estesa anche in relazione al patrimonio destinato alle missioni che sia riferibile alle Amministrazioni affidate o dipendenti dalla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, quali le Pontificie Opere Missionarie la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria e la Pontificia Unione Missionaria, la Pontificia Università Urbaniana, la fondazione “Domus Missionalis” e la fondazione “Domus Urbaniana”.

conferisco altresì

allo stesso Pro-Prefetto pro tempore, la facoltà di rilasciare deleghe e procure, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai Superiori pro tempore della Sezione ed a persone di sua fiducia, in ordine a determinate categorie o singoli affari, con facoltà degli stessi di nominare a loro volta dei sostituti per il disbrigo di alcuni affari oggetto della delega.

Tutto ciò ho ordinato e ordino in attuazione della vigente normativa.

Dal Vaticano, 1° agosto 2022

FRANCESCO

[00445-IT.01] [Testo originale: Italiano]