STATUTO DELL’ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
CAPO I
NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO
Art. 1
§1. L’Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.
§2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali né succursali.
Art. 2
§1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
§2. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.
§3. L’Istituto accetta depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 3
§1. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei beni ricevuti.
§2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.
§3. Per eventuali controversie, è competente il Foro dello Stato della Città del Vaticano.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
Art. 4
Sono Organi dell’Istituto:
‐ La Commissione Cardinalizia;
‐ Il Prelato;
‐ Il Consiglio di Sovrintendenza;
‐ Il Direttore Generale.
CAPO III
LA COMMISSIONE CARDINALIZIA
Art. 5
§1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai componenti della Commissione stessa.
§2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto.
§3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente sarà nominato con mandato quinquennale rinnovabile una volta soltanto.
Art. 6
§1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
§2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell’adunanza, salvo casi di particolare urgenza.
Art. 7
§1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all’unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.
§2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.
§3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell’archivio della Commissione stessa, nell’ufficio del Prelato.
Art. 8
§1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie.
§2. La Commissione Cardinalizia:
a) delibera sulla devoluzione degli utili, presa conoscenza del Bilancio d’Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell’Istituto;
b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sovrintendenza, ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto, e su proposta di quest’ultimo, il Presidente e il Vicepresidente;
d) approva la nomina e la revoca del Direttore Generale effettuata da parte del Consiglio di Sovrintendenza;
e) delibera sull’emolumento spettante ai componenti del Consiglio di Sovrintendenza;
f) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e
g) delibera su eventuali questioni riguardanti i componenti del Consiglio di Sovrintendenza e il Direttore Generale.
§3. La Commissione Cardinalizia ha facoltà di convocare il Consiglio di Sovrintendenza e/o il Direttore Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
CAPO IV
IL PRELATO
Art. 9
§1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato con mandato quinquennale, rinnovabile una volta soltanto.
§2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell’etica cattolica ed in coerenza con la missione dell’Istituto.
A tal fine, il Prelato:
a) dispone di un proprio ufficio presso l’Istituto; e
b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.
§3. Inoltre, il Prelato:
a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
b) custodisce nel proprio ufficio l’archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO V
IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA
Art. 10
Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e approvazione delle linee strategiche e delle politiche dell’Istituto nonché della supervisione sul rispetto delle stesse.
Art. 11
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione Cardinalizia ed è composto da sette componenti di riconosciuta esperienza economico‐finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.
§2. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto.
§3. Se un componente del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.
§4. Il nuovo componente del Consiglio sarà nominato con mandato quinquennale, rinnovabile una volta soltanto.
Art. 12
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente con l’indicazione delle motivazioni.
§2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno.
§3. L’avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.
§4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.
§5. Il Presidente, d’intesa con i componenti del Consiglio, fissa l’ordine del giorno di ciascuna adunanza e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all’ordine del giorno.
Art. 13
§1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
§2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
§3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi con modalità di comunicazione a distanza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.
§4. Soddisfatti i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, i Consiglieri collegati con le predette modalità di comunicazione a distanza si considerano presenti ai fini della validità delle deliberazioni e il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi almeno il Presidente o il Vicepresidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.
§5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il Regolamento attuativo di cui all’articolo 17 del presente Statuto.
§6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
§7. Per l’approvazione del Bilancio, che non potrà avvenire con le modalità di comunicazione a distanza di cui al precedente §3, si richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
§8. Ciascun componente del Consiglio di Sovrintendenza si astiene dal partecipare alle votazioni relative a delibere rispetto alle quali abbia un interesse, attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi. In tali ipotesi la partecipazione del componente astenuto è computata ai fini della verifica del quorum costitutivo, ma non ai fini della determinazione del quorum deliberativo.
Art. 14
§1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l’autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell’Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.
§2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell’adunanza.
§3. Nel corso di ciascun’adunanza, il Segretario Unico del Consiglio dà lettura delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sovrintendenza, che saranno trasmesse al Presidente della Commissione Cardinalizia nel giorno seguente, debitamente sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza e dal Segretario Unico del Consiglio.
§4. Il verbale dell’adunanza del Consiglio di Sovrintendenza deve essere trasmesso al Presidente della Commissione Cardinalizia entro e non oltre 20 giorni solari dallo svolgimento della stessa. Il Segretario Unico del Consiglio legge il verbale ai presenti nella prima adunanza utile affinché lo approvino formalmente e lo sottoscrivano in calce insieme con il Presidente. Copia del verbale formalmente approvato e sottoscritto è prontamente trasmesso al Presidente della Commissione Cardinalizia.
§5. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Legale dell’Istituto, a disposizione dei componenti del Consiglio stesso.
§6. In caso d’assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell’Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all’uopo designato dal Presidente.
Art. 15
Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta l’attività del Direttore Generale, sulla base dei dati contabili mensili di cui all’articolo 22, §1.
Art. 16
Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale e lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico‐finanziaria e sulla rispondenza dell’attività dell’Istituto agli scopi statutari.
Art. 17
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:
a) definire e approvare il piano strategico pluriennale e le politiche generali per l’attività dell’Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
b) definire e approvare i criteri per individuare le operazioni straordinarie e di maggior rilievo soggette alla preventiva valutazione del Consiglio nonché assumere le relative deliberazioni;
c) approvare gli obiettivi annuali di budget, coerentemente con i rischi cui è esposto l’Istituto;
d) definire e approvare il profilo di rischio dell’Istituto;
e) definire e approvare, anche su proposta del Direttore Generale, il Codice Etico dell’Istituto;
f) esaminare l’adeguatezza patrimoniale e la coerenza con gli obiettivi strategici dell’Istituto;
g) vigilare sull’attività dell’Istituto e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
h) definire e approvare le linee di indirizzo generale del sistema dei controlli interni nonché nominare, valutare e revocare i responsabili delle funzioni di controllo;
i) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sette componenti;
j) approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata inter alia la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e del Direttore Generale, e sottoporlo all’approvazione della Commissione Cardinalizia;
k) esaminare la relazione annuale del Direttore Generale di cui all’articolo 23 del presente Statuto e approvare il bilancio predisposto dal Direttore Generale;
l) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;
m) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
n) deliberare sulla remunerazione spettante al Direttore Generale secondo le politiche in materia di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigenti.
§2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell’assunzione di decisioni in determinate materie.
§3. Ogni Comitato sarà composto da tre consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza e il Direttore Generale potranno parteciparvi come invitati.
CAPO VI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA
Art. 18
§1. Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia:
a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
c) guida e coordina l’attività del Consiglio di Sovrintendenza;
d) convoca e presiede le adunanze consiliari.
§2. In caso d’assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
CAPO VII
IL DIRETTORE GENERALE
Art. 19
§1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati idonei.
§2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Sovrintendenza con propria determinazione debitamente motivata.
§3. La nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere approvate dalla Commissione Cardinalizia.
Art. 20
§1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo determinato o indeterminato.
§2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.
§3. In ogni caso, il Direttore Generale cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d’età.
§4. Il Direttore Generale attribuisce a uno dei Dirigenti la funzione di Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e gestione ordinarie dell’Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega.
§5. Se il Direttore Generale viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Dirigente cui è attribuita la funzione di Vicedirettore svolgerà ad interim le funzioni del Direttore Generale in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale.
Art. 21
§1. Ogni mese, il Direttore Generale redige una relazione scritta sulla situazione contabile economico‐finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai componenti del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato.
§2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza, il Direttore Generale predispone e trasmette al Consiglio di Sovrintendenza una relazione scritta sull’andamento delle attività dell’Istituto nel periodo successivo all’ultima riunione del Consiglio, e riferisce sul suo contenuto nel corso dell’adunanza.
Art. 22
§1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il progetto di Bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente, che consta di conto profitti e perdite e situazione patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.
§2. Il progetto di Bilancio deve essere corredato da una relazione annuale sull’andamento della gestione dell’Istituto.
§3. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno quindici giorni prima della seduta fissata per l’approvazione del Bilancio.
§4. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Art. 23
§1. Il Direttore Generale è responsabile della direzione e del controllo, in linea con le linee strategiche e le politiche definite e approvate dal Consiglio di Sovrintendenza, di tutte le attività concernenti
a) l’amministrazione, la gestione e l’organizzazione dell’Istituto, e
b) l’assunzione e la gestione del personale.
§2. Le competenze e i poteri specifici del Direttore Generale sono elencati nel Regolamento attuativo.
Art. 24
§1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.
§2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire al di fuori delle proprie competenze dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno degli altri componenti del Consiglio. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.
CAPO VIII
REVISIONE DEI CONTI
Art. 25
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.
Art. 26
§1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell’Istituto.
§2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall’Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.
CAPO IX
PERSONALE
Art. 27
Per l’assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell’Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.
Art. 28
§1. Tutti i dipendenti dell’Istituto, in costanza di rapporto d’impiego, hanno l’obbligo dell’esclusività dell’impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d’impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, a società, sia all’interno sia all’esterno dello Stato della Città del Vaticano.
§2. Il Direttore Generale potrà assumere incarichi di amministratore o di natura consulenziale o di controllo esclusivamente su richiesta dell’Autorità o nell’interesse dell’Istituto, sia all’interno sia all’esterno dello Stato Città del Vaticano, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.
Art. 29
Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Sono abrogati lo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione dell’8 agosto 2019 e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.
Art. 31
Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.
[00394-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0183-XX.01]