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Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma, 15.02.2023


Regolamento della Commissione Indipendente

di Vigilanza del Vicariato di Roma

Art. 1
Istituzione

 

§1 In attuazione dell’articolo 31 della Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, è istituita la Commissione Indipendente di Vigilanza quale organo di controllo interno del Vicariato di Roma e degli uffici, organi ed enti, nonché delle amministrazioni che, a qualunque titolo, dipendono dal Vicariato o che ad esso fanno capo, quale che sia l’autonomia di cui possono godere, ivi comprese quelle soggette al potere di indirizzo o di controllo maggioritario del Vicariato.

§2 La Commissione di cui al §1 è nominata dal Santo Padre per la durata di un triennio ed è costituita da sei membri, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa, che potranno essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo.

Art. 2
Compiti e funzioni

 

§1 La Commissione Indipendente di Vigilanza verifica il retto funzionamento degli uffici e dei Tribunali, l’andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato e degli uffici, organi ed enti, come indicati all’articolo 1 §1, da esso dipendenti.

§2 In particolare, la Commissione:

a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sullo stato patrimoniale ed economico, e la prescritta documentazione a corredo, anche con riferimento ai rapporti bancari o con intermediari finanziari, degli enti di cui all’articolo 1 §1, e verifica la regolarità delle scritture contabili;

b) verifica la regolarità e l’andamento dei rapporti di lavoro, a qualunque titolo prestati, e degli incarichi di collaborazione, anche con riferimento alle modalità di selezione o di conferimento;

c) verifica la corretta gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili registrati degli enti di cui all’articolo 1, anche mediante accesso ai registri e agli inventari a tal fine istituiti;

d) verifica la corretta amministrazione delle partecipazioni, di qualunque natura, detenute dagli enti di cui all’articolo 1 §1, in società, fondazioni ed enti, comunque denominati;

e) verifica la correttezza e la trasparenza delle procedure di stipula dei contratti di locazione relativi agli immobili di proprietà, la congruità dei canoni a tal fine pattuiti e la regolarità dei rapporti contrattuali;

f) verifica la correttezza e la trasparenza delle procedure di stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, e la regolarità dei rapporti contrattuali;

g) verifica che la gestione del contenzioso con soggetti terzi, collegato a rapporti contrattuali o per fatti illeciti, di qualunque natura, avvenga nel miglior interesse del Vicariato, anche con riferimento al conferimento degli incarichi professionali per la tutela legale;

h) verifica che gli affari di competenza degli uffici ed enti di cui all’articolo 1 siano svolti con tempestività, diligenza ed in assenza di conflitti di interesse;

i) compie tutte le verifiche amministrative necessarie ad accertare l’esistenza di eventuali danni al patrimonio degli enti di cui all’articolo 1 §1; assume altresì ogni iniziativa di carattere amministrativo utile a prevenire danni all’integrità patrimoniale; informa tempestivamente le autorità competenti qualora le verifiche evidenzino il pericolo di danni o ne comprovino l’esistenza;

j) nell’ambito delle sue funzioni, assume ogni iniziativa necessaria od utile a tutela dell’integrità patrimoniale e del buon funzionamento degli enti di cui all’articolo 1 §1.

§3 La Commissione, su richiesta delle amministrazioni di cui all’articolo 1, può esprimere pareri utili ad assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e delle relazioni finanziarie, e la buona gestione amministrativa in generale, nonché la prevenzione dell’insorgenza di controversie.

Art. 3
Regole di funzionamento

§1 I membri della Commissione, all’atto della nomina, comunicano per iscritto, contestualmente all’accettazione, l’assenza di conflitti d’interesse.

§2 Per le votazioni, la Commissione delibera con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti e a maggioranza dei voti dei presenti, salvo non sia previsto diversamente.

§3 La Commissione si insedia entro 15 giorni dalla nomina dei suoi componenti e, alla prima riunione, elegge un Presidente che ne dirige i lavori ed un Segretario che redige e cura la raccolta dei verbali e delle relazioni. Il Presidente dura in carica un anno e, in caso di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età.

§4 Nella prima riunione di ciascun anno, la Commissione approva il documento programmatico delle attività di vigilanza e di controllo, recante l’indicazione delle priorità e dei criteri di ripartizione del lavoro, nel rispetto delle competenze professionali dei suoi membri. In occasione del primo insediamento, il documento programmatico è approvato entro trenta giorni dalla prima riunione.

§5 Nel mese di novembre di ogni anno, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la relazione annuale da presentare al Santo Padre, tramite l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

§6 Ciascun membro della Commissione esercita l’attività di controllo e di vigilanza in autonomia, secondo le proprie competenze professionali (legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa), e riferisce alla Commissione, anche in vista della relazione al Santo Padre, in occasione delle riunioni che sono convocate dal Presidente con cadenza almeno mensile.

§7 Nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 e, preferibilmente, nel rispetto delle priorità indicate nel documento programmatico di cui al §3 del presente articolo, ciascun membro può chiedere agli uffici od Enti di cui all’articolo 1 §1, informazioni, relazioni o l’esibizione di documenti ed atti che ritenga necessari; può altresì disporre audizioni.

§8 Per l’acquisizione della documentazione necessaria e per una efficace interlocuzione con gli uffici e con gli enti di cui all’articolo 1 §1, il Vicegerente assicura la massima collaborazione.

§9 Nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente Regolamento, i membri della Commissione sono tenuti al segreto d’ufficio e ad operare con diligenza, operosità, e correttezza, assicurando la massima collaborazione reciproca.

Art. 4
Sede della Commissione e uffici di supporto

§1 La Commissione Indipendente di Vigilanza ha sede in Roma, presso il Palazzo del Laterano.

§2 Sarà cura del Vicegerente istituire una segreteria di supporto alle attività della Commissione.

Art. 5
Trattamento economico dei membri della Commissione

Ai membri della Commissione spetta una indennità annuale onnicomprensiva, commisurata al trattamento complessivo annuo previsto per il Livello X della Tabella Retributiva della Santa Sede, da corrispondere con cadenza trimestrale, a valere anche come rimborso spese.

Il presente Regolamento viene da me approvato in data 14 febbraio 2023, entrando in vigore immediatamente.

Roma, San Giovanni in Laterano, 14 febbraio 2023

Festa dei Santi Cirillo e Metodio

FRANCESCO

[00294-IT.01] [Testo originale: Italiano]