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Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del Prof. Angelo Caloia, dell’Avv. Gabriele Liuzzo e di Lamberto Liuzzo, 21.01.2021


In nome di Sua Santità

Papa Francesco

Il Tribunale

composto dai signori Magistrati:

dott. Giuseppe Pignatone, Presidente

prof. avv. Venerando Marano, Giudice

prof. avv. Carlo Bonzano, Giudice

- visto l’art. 422 c.p.p.,

dichiara

  1. Liuzzo Gabriele colpevole del reato di peculato ascrittogli nella prima parte del capo A) dell’imputazione per la somma complessiva di euro 1.260.349,00 relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Boezio n. 21, via Petrella n. 4, viale Buozzi n. 49, viale Buozzi n. 47 e via Emanuele Filiberto n. 219, nonché per la somma di euro 1.000.000,00 proveniente dal legato Storch;
  2. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di peculato loro ascritto alla lettera c) del capo A) dell'imputazione, limitatamente alla somma complessiva di euro 4.500.000,00, somma percepita a titolo di commissioni per la vendita dell'immobile sito in Roma, viale Regina Margherita-via Arno;
  3. Liuzzo Gabriele colpevole del reato di peculato a lui ascritto alla lettera c) del capo A) dell'imputazione per l'ulteriore somma di euro 280.917,00, somma percepita a titolo di commissioni per la vendita degli immobili siti in Roma, via Pineta Sacchetti n. 229 e via Portuense n. 193 e in Genova, piazza della Vittoria n. 8;
  4. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato loro ascritto alla prima parte del capo A) dell'imputazione, della somma complessiva non inferiore ad euro 12.304.000,00 relativamente alla vendita degli immobili siti in Milano, corso di Porta Nuova n. 3 e in Roma, viale Regina Margherita-via Arno e via della Pineta Sacchetti n. 229;
  5. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di autoriciclaggio loro ascritto al capo B) dell'imputazione, escluso il concorso di persone nel reato, rispettivamente per le somme di oltre euro 2.200.000,00 e di oltre euro 13.000.000,00 e comunque non inferiori alle somme sequestrate presso I.O.R.;
  6. Liuzzo Lamberto colpevole del reato di riciclaggio ascrittogli, limitatamente alle condotte descritte sub i) e iii);

e, pertanto,

condanna

- Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele ciascuno alla pena complessiva di anni otto e mesi undici di reclusione ed euro 12.500,00 di multa, così determinata: anni sei di reclusione ed euro diecimila di multa per il più grave reato di riciclaggio; anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per le condotte di peculato e di appropriazione indebita aggravata, da ritenersi in continuazione tra loro, ai sensi dell’art. 79 c.p., pena ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 68 c.p. ;

- Liuzzo Lamberto alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;

dichiara

per l’effetto gli imputati tutti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;

- visto l’art. 36 c.p.

dispone

la confisca delle somme in sequestro, fino alla concorrenza di euro 16.804.000,00 in solido tra gli imputati Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele e fino alla concorrenza della ulteriore somma di euro 1.541.266,00 per il solo Liuzzo Gabriele;

- visto l’art. 421-bis, comma 5 c.p.,

dispone

la confisca delle somme già fatte oggetto di sequestro presso I.O.R., per un importo pari a quello giacente alla data del sequestro medesimo sui rapporti rispettivamente intestati a ciascuno degli imputati Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele;

la confisca di euro 4.300.000,00 a carico di Liuzzo Lamberto;

- visti gli artt. 612 c.p.p. e 421-bis c.p.,

dispone

che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, sia mantenuto il sequestro in atto su tutte le somme di cui è stata disposta la confisca;

- visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.

condanna

gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali;

- visto l’art. 421 c.p.p.,

assolve

Caloia Angelo per insufficienza di prove dal reato di peculato ascrittogli nella prima parte del capo A) dell’imputazione relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Boezio n. 21, via Petrella n. 4, viale Buozzi n. 49, viale Buozzi n. 47, via Emanuele Filiberto n. 219 e via Pineta Sacchetti n. 229, nonché per la somma di euro 1.000.000 proveniente dal legato Storch;

Caloia Angelo per insufficienza di prove dal reato di peculato a lui ascritto alla lettera c) del capo A) dell'imputazione per la somma di euro 280.917,00, somma percepita da Liuzzo Gabriele a titolo di commissioni relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Pineta Sacchetti e via Portuense e in Genova, piazza della Vittoria;

Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di peculato loro ascritto nella prima parte del capo A) dell'imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via stazione San Pietro n. 40, via Ara di Conso n. 9, via della Traspontina n. 21 e via del Porto Fluviale nn. 9/11, nonché dei terreni agricoli siti in Roma ed Ardea;

Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele per insufficienza di prove dal reato di peculato loro ascritto nella prima parte del capo A) dell'imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, viale Giulio Cesare nn. 40-42, via della Balduina n. 181, viale Medaglie d'Oro n. 285, via dei Valeri n. 1, via Luigi Robecchi Brichetti n. 5, via Micheli n. 78, via Massaciuccoli n. 46, via dei Massimi n. 91, via Tirso n. 49, via Casetta Mattei n. 439 (limitatamente agli immobili venduti a Cesarini Giuseppina e Frau Efisio e per quello venduto a Papa Papini Alberto) e dell’immobile sito in Frascati, via Macchia dello Sterparo;

Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato di cui alla prima parte del capo A) dell'imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Frascati, via Vigne del Seminario, in Fara Sabina, via 4 novembre n. 2 e in Roma, via Casetta Mattei n. 439 (limitatamente per quest'ultimo agli immobili venduti a Sganga Stefano e Ramundo Rosa, nonché a Ramundo Maurizio e D’Urso Antonella), perché il fatto non sussiste;

Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele per insufficienza di prove dal reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato di cui alla prima parte del capo A) dell'imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Portuense n. 193, via Aurelia n. 232 e in Genova, Piazza della Vittoria n. 8;

Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di peculato loro ascritto al capo A) dell’imputazione, limitatamente alla condotta di cui alla lettera b);

Liuzzo Lamberto per insufficienza di prove dal reato di riciclaggio a lui ascritto, limitatamente alla condotta descritta sub ii);

- visto l’art. 430 c.p.p.

condanna

gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, che liquida definitivamente nei termini appresso specificati:

euro 4.500.000,00 a carico di Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele, in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;

euro 12.304.000,00 a carico di Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele, in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;

euro 1.541.266,00 ulteriori a carico del solo Liuzzo Gabriele in favore della parte civile I.O.R., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;

euro 2.500.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. a titolo di danno morale liquidato in via equitativa;

euro 500.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l. a titolo di danno morale liquidato in via equitativa;

euro 2.950.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. a titolo di danno reputazionale liquidato in via equitativa;

euro 50.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l. a titolo di danno reputazionale liquidato in via equitativa;

- visto l’art. 430, ultimo comma c.p.p.

condanna

gli imputati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite per la assistenza, rappresentanza e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro trentamila per ciascuna parte civile.

Città del Vaticano, 21 gennaio 2021

Giuseppe Pignatone, Presidente

Venerando Marano, Giudice,

Carlo Bonzano, Giudice.

Raffaele Ottaviano, Cancelliere.

È copia conforme all’originale.

Città del Vaticano

[00085-IT.01] [Testo originale: Italiano]