LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
del Sommo Pontefice
FRANCESCO
Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza
nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici
della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
La diligenza del buon padre di famiglia è principio generale e di massimo rispetto, sulla base del quale tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni. Ciò è richiesto in modo esplicito dalla legge canonica in relazione ai beni ecclesiastici (can. 1284 § 1 CIC), ma vale in generale per ogni altro amministratore.
L’economia mondiale e un’accresciuta interdipendenza hanno fatto emergere la possibilità di realizzare notevoli economie di spesa come effetto della operatività di molteplici offerenti di beni e di servizi. Tali possibilità devono essere utilizzate soprattutto nella gestione dei beni pubblici, ove è ancor più sentita e urgente l’esigenza di un’amministrazione fedele e onesta, posto che in tale ambito l’amministratore è chiamato a farsi responsabile degli interessi di una comunità, che vanno ben oltre quelli individuali o facenti capo ad interessi particolari.
Quest’esigenza ha favorito anche una regolazione specifica e coerente nell’ambito della Comunità internazionale, che ormai dispone di principi e regole che ispirano la condotta e mostrano l’esperienza dei diversi Stati. A tale patrimonio normativo, con le connesse “buone pratiche”, è utile riferirsi, pur tenendo ben presenti i principi fondamentali e le finalità proprie dell’ordinamento canonico e la peculiarità di quello dello Stato della Città del Vaticano.
Al fine di consentire una più efficace gestione delle risorse, ho quindi ritenuto di approvare un insieme di norme volte a favorire la trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici stipulati per conto della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Con esse intendo fissare i principi generali e delineare una procedura unica in materia, attraverso un corpus normativo valido per i diversi Enti della Curia Romana, per le Istituzioni amministrativamente collegate alla Santa Sede, per il Governatorato dello Stato, nonché per le altre persone giuridiche canoniche pubbliche specificatamente individuate.
Al tempo stesso, pur nella sua unitarietà e omogeneità, questa disciplina contempla quelle necessarie differenze tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano ben note al diritto e universalmente considerate dalla prassi giuridica, anche internazionale, nonché le specifiche finalità proprie di ogni Ente che, in ragione dell’unico servizio ecclesiale, è chiamato a darvi applicazione.
La promozione di un apporto concorrente e leale di operatori economici, unito alla trasparenza ed al controllo delle procedure di aggiudicazione dei contratti, consentirà una migliore gestione delle risorse che la Santa Sede amministra per conseguire i fini che della Chiesa sono propri (cf. can. 1254 CIC), garantendo agli stessi operatori parità di trattamento e possibilità di partecipazione mediante un apposito Albo degli operatori economici e specifiche procedure.
L’operatività dell’intero sistema costituirà, inoltre, ostacolo ad intese limitative e consentirà di ridurre in modo notevole il pericolo di corruzione di quanti sono chiamati alla responsabilità di governo e di gestione degli Enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
A questa normativa, di carattere sostanziale, si accompagna una normativa processuale, volta a garantire il ricorso alla tutela giurisdizionale in caso di controversie circa le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici o in relazione ai provvedimenti di iscrizione o di cancellazione dall’Albo degli operatori economici.
La specificità della materia e il tecnicismo della normativa sostanziale giustificano l’estensione della giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, ai quali è attribuita la competenza a conoscere le eventuali controversie anche qualora esse riguardino Enti della Curia Romana, salva la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in caso di conflitto di attribuzione.
Ora, dunque, approntate le redazioni finali delle suddette normative, dopo essermi debitamente consultato e avutane una ponderata considerazione dell’insieme, delibero Motu proprio, certa scienza e Sovrana autorità, di approvare le normative di cui ai testi allegati al presente atto, da considerarsi parti integranti di esso, che dovranno essere osservate in tutte le loro parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.
Dispongo che l’originale del presente Motu proprio, sia promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de L’Osservatore Romano, entrando in vigore trenta giorni dopo, e che venga poi pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 19 maggio 2020, ottavo del Pontificato.
FRANCESCO
[00703-IT.01] [Testo originale: Italiano]