1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 le udienze dei processi in corso di celebrazione presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 3 aprile 2020, salve le eccezioni indicate al comma 4.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, salve le eccezioni indicate al comma 4. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 sono altresì sospesi ad ogni effetto tutti i termini di prescrizione, salve le eccezioni indicate al comma 4.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non si applicano:
a. nei procedimenti civili nel cui ambito venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità e la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. Sulla richiesta avanzata dalla parte interessata o, ove previsto, dal Promotore di Giustizia, decide, entro dieci giorni con decreto non impugnabile, il presidente dell’ufficio giudiziario o un suo delegato. In caso di accoglimento, i termini di cui ai commi 2 e 3 ricominciano a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata depositata la richiesta, ovvero dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento che sia depositato oltre il termine suddetto;
b. nei procedimenti penali per i quali non sia ancora in corso di celebrazione il giudizio di primo grado;
c. nei procedimenti penali a carico di soggetti detenuti o comunque gravati da misure limitative della libertà personale;
d. nei procedimenti penali nel cui ambito venga dedotta l’urgente necessità di assumere prove indifferibili. Sulla richiesta avanzata dal Promotore di Giustizia o dalla parte interessata decide, entro dieci giorni con decreto non impugnabile, il presidente del collegio o un suo delegato. In caso di accoglimento, i termini di cui ai commi 2 e 3 ricominciano a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata depositata la richiesta, ovvero dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento che sia depositato oltre il termine suddetto.
5. Il Presidente del Tribunale, sentito, per quanto di rispettiva competenza, il presidente della Corte d’Appello o il Presidente della Corte di Cassazione, fermi restando gli ordinari poteri di direzione ed organizzazione degli Uffici giudiziari e del personale di cancelleria, può altresì adottare le seguenti misure:
a. la limitazione dell'accesso dell’utenza agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b. la limitazione dell’orario di apertura degli uffici giudiziari;
c. la regolamentazione dell’accesso agli uffici giudiziari previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia cadenzata per orari fissi;
d. la celebrazione a porte chiuse delle udienze che dovessero essere tenute nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 4;
e. la turnazione del personale amministrativo e di cancelleria anche in deroga alle ordinarie disposizioni.
[00370-IT.01] [Testo originale: Italiano]