Legge N. CCCLI
sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano
16 marzo 2020
FRANCESCO
Amministrare la giustizia non è soltanto una necessità di ordine temporale. La virtù cardinale della giustizia, infatti, illumina e sintetizza la finalità stessa del potere giudiziario proprio di ogni Stato, per coltivare la quale è essenziale anzitutto l’impegno personale, generoso e responsabile, di quanti sono investiti della funzione giurisdizionale. Oltre a ciò, sono necessarie istituzioni e discipline che ne favoriscano un esercizio tempestivo ed efficace.
Per questo motivo, a distanza di più di trent’anni da quando il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II volle che fosse promulgata la Legge N. CXIX che approva l’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 21 novembre 1987, ritengo che l’attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso da quello di allora, richieda una parziale modifica del sistema.
Da allora in poi molte innovazioni sono infatti intervenute, anche nell’ambito di un ordinamento, quale quello vaticano, finalizzato al governo di uno Stato dalle dimensioni molto ridotte e avente come finalità il supporto alla Santa Sede e alla sua missione. Con il nuovo millennio è iniziato un processo di revisione delle Istituzioni dello Stato della Città del Vaticano e una progressiva sostituzione delle iniziali leggi del 1929, contestuali alla sua creazione: nell’anno 2000 è stata adottata la nuova Legge fondamentale dello Stato; nel 2008 la nuova legge sulle fonti del diritto; di recente, nel 2018, ho provveduto anche ad aggiornare la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, adattandola alle esigenze istituzionali e organizzative intervenute nel corso degli anni.
Nell’ultimo decennio, inoltre, l’ordinamento giuridico vaticano ha conosciuto una stagione di riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, anche come conseguenza dell’adesione a importanti convenzioni internazionali.
In continuità con quest’opera di progressivo aggiornamento legislativo e di riordino istituzionale, desidero adesso introdurre alcune modifiche all’assetto dell’ordinamento giudiziario, volte ad aumentarne l’efficienza.
La presente riforma continua ad assicurare la specificità del diritto vaticano, consistente nella finalità peculiare già sopra ricordata, ribadita nell’articolo 1 della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, laddove si afferma che «L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo». È questo un collegamento fondante e prezioso che auspico possa essere sempre più esplorato dagli organi giudiziari di questo Stato, al fine di esprimerne le potenzialità ad esso sottese e che la norma giuridica rimette all’opera dell’interprete.
Ora, dunque, approntata la redazione finale della normativa in parola ed avutane una ponderata considerazione dell’insieme, delibero Motu proprio, certa scienza e Sovrana autorità, quanto appresso stabilito, che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Potere giudiziario)
Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dai seguenti organi:
a) il tribunale;
b) la corte d’appello;
c) la corte di cassazione.
Articolo 2
(Magistrati)
1. I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell’esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge.
2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.
3. I magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per le cause di cessazione previste dalla presente legge.
Articolo 3
(Polizia giudiziaria. Autonomia di spesa)
1. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, di cui può avvalersi anche per le attività di notificazione.
2. Gli organi giudiziari godono di autonomia di spesa per il loro funzionamento, sulla base e nei limiti delle disposizioni contabili vigenti nello Stato. I relativi oneri gravano sul bilancio del Governatorato.
Articolo 4
(Cittadinanza vaticana)
I magistrati ordinari sono durante munere cittadini vaticani.
Articolo 5
(Giuramento)
Prima di assumere le funzioni, tutti i magistrati, ordinari e applicati, prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele e obbediente al Sommo Pontefice, di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica e di conservare il segreto d’ufficio».
TITOLO II
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DI PRIMO GRADO
Capo I
Del tribunale
Articolo 6
(Composizione e funzionamento)
1. Il tribunale è composto dal presidente e da altri quattro magistrati ordinari.
2. Almeno uno dei magistrati ordinari del tribunale svolge le sue funzioni in regime di tempo pieno, senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo.
3. Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento.
Articolo 7
(Funzioni del presidente)
1. Annualmente il presidente del tribunale attribuisce tra i magistrati ordinari, le funzioni di giudice unico, di giudice istruttore, di giudice dell’esecuzione civile e di giudice dell’esecuzione penale.
2. Il presidente del tribunale ha la direzione e la gestione degli uffici presso i quali ha sede il tribunale. Egli presiede all’organizzazione della cancelleria e dispone del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, da lui funzionalmente dipendenti.
Capo II
Della nomina e del trattamento dei magistrati
Articolo 8
(Nomina)
1. I magistrati ordinari sono nominati dal Sommo Pontefice, il quale designa ciascuno nel proprio ufficio.
2. I magistrati sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o in quiescenza, e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo. In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico.
3. A fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati uno o più magistrati applicati, per un triennio e nel rispetto dei criteri di cui al comma che precede.
4. L’esercizio delle funzioni giudiziarie è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Santa Sede e del Governatorato.
5. La Segreteria di Stato, dopo avere svolto le necessarie verifiche sulle qualità personali e sulla competenza dei candidati, sottopone la proposta di nomina al Sommo Pontefice.
Articolo 9
(Impedimento)
1. In caso d’impedimento del presidente del tribunale, lo sostituisce il magistrato ordinario del tribunale più anziano per nomina o, in caso di parità, per età.
2. In caso d’impedimento del giudice unico, del giudice istruttore, del giudice dell’esecuzione civile e del giudice dell’esecuzione penale, il presidente del tribunale provvede a sostituirli con un altro magistrato ordinario del tribunale.
Articolo 10
(Cessazione dall’ufficio)
1. I magistrati ordinari a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, sono tenuti a rassegnare le dimissioni, che hanno efficacia con l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
2. Il Sommo Pontefice può comunque disporre la permanenza nella carica dei magistrati ordinari oltre il limite di cui al comma precedente.
3. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, è necessaria l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
4. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
Articolo 11
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico dei magistrati ordinari è stabilito dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, anche in ragione dell’eventuale regime di tempo pieno.
2. Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento, da determinarsi dal presidente del tribunale, in ragione dell’attività effettivamente svolta.
Capo III
Dell’ufficio del promotore di giustizia
Articolo 12
(Composizione, funzionamento e trattamento)
1. L’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge.
2. L’ufficio del promotore di giustizia si compone del promotore di giustizia e di altri due magistrati ordinari, con funzioni di promotori di giustizia aggiunti. In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico.
3. Almeno uno dei magistrati ordinari dell’ufficio del promotore di giustizia svolge le proprie funzioni in regime di tempo pieno, senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo.
4. Il promotore di giustizia e i promotori di giustizia aggiunti sono nominati ai sensi dell’articolo 8 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, e 11.
5. A fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati uno o più promotori di giustizia applicati, per un triennio, con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8.
6. All’ufficio del promotore di giustizia sono assegnate almeno due unità di personale amministrativo a tempo pieno. Allo stesso ufficio possono essere destinati anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
7. Ai promotori di giustizia applicati è corrisposto annualmente un emolumento, da determinarsi dal promotore di giustizia, in ragione dell’attività effettivamente svolta.
Articolo 13
(Funzioni del promotore di giustizia)
1. Al promotore di giustizia compete la direzione e la gestione dell’ufficio, l’assegnazione dei procedimenti e il coordinamento dei magistrati addetti.
2. Il promotore di giustizia presiede all’organizzazione e dispone del personale amministrativo, da lui funzionalmente dipendente.
3. Il promotore di giustizia dispone funzionalmente della sezione di polizia giudiziaria del Corpo della Gendarmeria.
TITOLO III
DELLA CORTE D’APPELLO
Articolo 14
(Composizione e funzionamento)
1. La corte d’appello è costituita dal presidente e da almeno tre giudici ordinari, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, in base alle disposizioni di cui all’articolo 8.
2. A fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati uno o più giudici applicati, per un triennio, con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8.
3. La corte d’appello giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente della corte d’appello, tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento.
4. La sede della corte d’appello è presso la sede del tribunale.
Articolo 15
(Promotore di giustizia)
Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, con rango di magistrato ordinario, da un promotore di giustizia, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, in base alle disposizioni di cui all’articolo 8.
Articolo 16
(Impedimento)
1. In caso d’impedimento del presidente della corte d’appello, lo sostituisce il giudice ordinario più anziano della corte d’appello per nomina o, in caso di parità, per età.
2. In caso d’impedimento di un magistrato ordinario, il presidente della corte d’appello provvede a sostituirlo con un altro magistrato ordinario della corte d’appello.
Articolo 17
(Cessazione dall’ufficio)
1. I magistrati ordinari a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età sono tenuti a rassegnare le dimissioni, che hanno efficacia con l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
2. Il Sommo Pontefice può comunque disporre la permanenza nella carica dei magistrati ordinari oltre il limite di cui al comma precedente.
3. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, è necessaria l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
4. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
Articolo 18
(Trattamento economico)
1. Ai magistrati ordinari della corte d’appello è corrisposto un emolumento da determinarsi alla fine di ogni anno giudiziario dal presidente della corte di cassazione.
2. Ai giudici applicati è corrisposto annualmente un emolumento, da determinarsi dal presidente della corte d’appello, in ragione dell’attività effettivamente svolta.
TITOLO IV
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Articolo 19
(Composizione e funzionamento)
1. La corte di cassazione è costituita dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale assume le funzioni di presidente, da altri due Cardinali membri del medesimo Supremo Tribunale, designati dal presidente per un triennio, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio, con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8.
2. La corte di cassazione giudica ordinariamente in collegio costituito dai Cardinali giudici. Tuttavia, qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità, il presidente della corte di cassazione può stabilire che il procedimento venga trattato e deciso in collegio, integrato da due giudici applicati che egli sceglie tra quelli già nominati ai sensi del comma precedente.
3. La sede della corte di cassazione è presso la sede del tribunale.
Articolo 20
(Promotore di giustizia)
Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un promotore di giustizia nominato dal presidente per un quinquennio, preferibilmente tra i referendari del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ovvero, al di fuori, previa autorizzazione del Segretario di Stato.
Articolo 21
(Impedimento)
1. In caso d’impedimento del presidente della corte di cassazione, lo sostituisce il Cardinale membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, facente parte della corte di cassazione e che sia più anziano per nomina o, in caso di parità, per età.
2. In caso d’impedimento di un giudice, il presidente della corte di cassazione provvede a sostituirlo con un altro membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Articolo 22
(Cessazione dall’ufficio)
1. I Cardinali giudici a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono l’ottantesimo anno di età sono tenuti a rassegnare le dimissioni, che hanno efficacia con l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
2. Il Sommo Pontefice può comunque disporre la permanenza nella carica dei Cardinali giudici oltre il limite di cui al comma precedente.
3. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, è necessaria l’accettazione da parte del Sommo Pontefice.
4. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
Articolo 23
(Trattamento economico)
Al termine di ogni anno giudiziario, ai giudici della corte di cassazione e al promotore di giustizia è corrisposto un emolumento, da determinarsi dal presidente della medesima corte, in ragione dell’attività effettivamente svolta.
Articolo 24
(Riserva di competenza)
La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, § 1 del Codex Iuris Canonici.
TITOLO V
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Articolo 25
(Organico e funzioni)
1. Agli uffici giudiziari sono addetti un notaro attuario con funzioni di cancelliere, un notaro attuario supplente con funzioni di vice cancelliere e almeno due ufficiali giudiziari.
2. Il cancelliere, il vice cancelliere, gli ufficiali giudiziari e il personale amministrativo dell’ufficio del promotore di giustizia fanno parte del personale del Governatorato. Al suddetto personale si applica la disciplina in materia di lavoro prevista per il personale del Governatorato.
3. La selezione del personale di cui ai precedenti commi avviene a norma del Regolamento generale del personale del Governatorato, uditi rispettivamente il presidente del tribunale e il promotore di giustizia.
4. Il personale amministrativo, oltre a prestare giuramento a norma del Regolamento generale del personale del Governatorato, prima di assumere le funzioni presta giuramento anche dinanzi al presidente del tribunale, secondo la formula stabilita dall’articolo 5.
TITOLO VI
DEGLI AVVOCATI
Articolo 26
(Requisiti di iscrizione all’albo)
1. Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
2. La difesa delle cause dinanzi all’autorità giudiziaria può essere assunta dagli avvocati che siano iscritti all’albo tenuto dal cancelliere sotto la vigilanza del presidente del tribunale, il quale determina, con propri provvedimenti, l’iscrizione all’albo e le tariffe professionali.
3. Possono essere iscritti all’albo degli avvocati:
- gli avvocati iscritti all’albo degli avvocati della Rota Romana, che siano iscritti all’Ordine degli avvocati nello Stato di residenza;
- gli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dello Stato di residenza, previo nulla osta del Segretario di Stato.
4. Per l’iscrizione all’albo è richiesta una comprovata conoscenza del diritto canonico e del diritto vaticano.
5. In casi eccezionali il presidente della corte d’appello può, per singole cause, autorizzare persone non iscritte all’albo a prestare opera di avvocato o procuratore.
6. La difesa dinanzi alla corte di cassazione è riservata agli avvocati della Santa Sede o agli avvocati iscritti all’albo degli avvocati presso la Curia Romana. Il presidente della corte di cassazione può autorizzare, in via permanente o di volta in volta, altre persone a difendere cause dinanzi alla corte stessa.
Articolo 27
(Difesa delle amministrazioni)
Previo mandato del superiore gerarchico, i capi degli uffici dei Dicasteri della Curia Romana, degli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede e del Governatorato possono difendere le rispettive amministrazioni dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni grado.
Articolo 28
(Provvedimenti disciplinari)
1. A carico degli avvocati esercenti presso gli organi giudiziari dello Stato possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione;
d) radiazione.
2. L’irrogazione di una sanzione disciplinare è disposta, in ragione della gravità del fatto, nei casi di comportamenti e atteggiamenti scorretti che l’avvocato abbia assunto in danno degli organi giudiziari, dei colleghi, della parte assistita, della controparte o dei testimoni, periti o consulenti.
3. L’azione disciplinare è promossa dal promotore di giustizia presso la corte di cassazione, al quale possono essere indirizzate le segnalazioni degli illeciti.
4. Il giudizio disciplinare è di esclusiva competenza della corte di cassazione, che provvede dopo aver assicurato all’incolpato il diritto di difendersi anche mediante il deposito di memorie, atti e documenti. È sempre disposta l’audizione dell’incolpato che ne faccia richiesta.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
(Anno giudiziario)
L’anno giudiziario ha inizio il 1° gennaio.
Articolo 30
(Abrogazioni)
È abrogata la Legge N. CXIX sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 1987 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 31
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla pubblicazione.
Dispongo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dal Vaticano, 13 marzo 2020, VIII del Nostro Pontificato.
FRANCESCO
[00350-IT.01] [Testo originale: Italiano]