VICARIATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI
26 marzo 2019
IL SANTO PADRE FRANCESCO
- visto il Chirografo di San Giovanni Paolo II per la cura spirituale nella Città del Vaticano, del 14 gennaio 1991;
- vista la Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019;
- attesa la natura particolare delle attività pastorali svolte nell’ambito dello Stato della Città del Vaticano;
- desiderando introdurre misure specifiche nell’ambito del Vicariato della Città del Vaticano per la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili;
ha adottato le seguenti
LINEE GUIDA
Premessa
La salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili è parte integrante della missione della Chiesa. Il Vicariato della Città del Vaticano, a cui è affidata la cura pastorale dei fedeli residenti nello Stato, nonché nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, partecipa pienamente a questa missione, fermamente radicata nel convincimento che ogni persona ha un valore unico in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio. Infatti, «l’effettiva tutela dei minori e l’impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo» (Chirografo per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, del 22 marzo 2014).
A. Ambito di applicazione
La normativa canonica e la legislazione dello Stato della Città del Vaticano in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili devono essere scrupolosamente rispettate.
Le politiche e le procedure contenute in queste linee guida sono indirizzate a stabilire e a mantenere una comunità ecclesiale rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, attenta ai rischi di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nell’ambito delle attività svolte all’interno del Vicariato della Città del Vaticano. Esse sono rivolte a:
- i canonici, i coadiutori e il clero della Basilica di San Pietro;
- i parroci e i coadiutori delle parrocchie di San Pietro e di Sant’Anna in Vaticano;
- i cappellani e gli assistenti spirituali che abbiano ricevuto un incarico pastorale dal Vicario Generale;
- i sacerdoti, i diaconi e gli educatori del Preseminario San Pio X;
- i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica che abbiano residenza stabile nello Stato della Città del Vaticano;
- tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno della comunità ecclesiale del Vicariato della Città del Vaticano.
Agli effetti delle presenti linee guida, le «persone vulnerabili» sono equiparate ai «minori».
B. Il Referente per la tutela dei minori
Il Vicario Generale nomina un Referente per la tutela dei minori il quale coordina e verifica l’attuazione delle presenti linee guida affinché, nell’ambito del Vicariato, sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso. Il Referente coordinerà le attività di prevenzione e di formazione degli operatori pastorali e avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché i loro familiari.
Il Referente si avvale del supporto professionale del Servizio di accompagnamento, gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato, e dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.
C. Gli operatori pastorali
1. Nella scelta degli operatori pastorali deve essere accertata, in particolare, l’idoneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un’indagine adeguata e verificando anche l’assenza di carichi giudiziari pregiudizievoli.
2. Gli operatori pastorali devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese. Essi sono tenuti inoltre a partecipare ai programmi di formazione organizzati dall’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, di concerto con il Servizio di accompagnamento.
3. I collaboratori occasionali sono informati circa i comportamenti da tenere nell’interazione con i minori, nonché sui comportamenti vietati.
D. Attività pastorali
1. Nelle attività pastorali che coinvolgano minori, la tutela di costoro deve assumere un carattere prioritario. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori pastorali devono:
- usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori;
- fornire loro modelli positivi di riferimento;
- essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori;
- segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso;
- rispettare la sfera di riservatezza del minore;
- informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative;
- usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network.
2. Agli operatori pastorali è severamente vietato:
- infliggere castighi corporali di qualunque tipo;
- instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore;
- lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica;
- rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi;
- discriminare un minore o un gruppo di minori;
- chiedere a un minore di mantenere un segreto;
- fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
- fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori;
- pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori.
3. Le attività pastorali sono svolte in locali adatti all’età e allo stadio di sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori pastorali devono avere particolare cura affinché i minori non entrino o permangano in luoghi nascosti alla vista o privi di controllo.
4. Gli eventuali comportamenti inappropriati o di bullismo che dovessero verificarsi tra minori, anche qualora non integrassero gli estremi di un reato, devono essere affrontati prontamente, con equilibrio, prudenza e delicatezza, informandone immediatamente i genitori o i tutori.
E. Consenso informato dei genitori o tutori
1. È indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per la partecipazione dei minori alle attività pastorali. I genitori o tutori ricevono informazioni sull’attività proposta, nonché sui nominativi e recapiti dei responsabili.
2. Il consenso scritto dei genitori o tutori è ugualmente richiesto per fotografare o filmare i minori e per pubblicare fotografie o video che li ritraggano, nonché per contattare il minore, anche per via telefonica e sui social network.
3. Le autorizzazioni che contengono dati sensibili sono conservate con attenzione e cura.
F. Trattazione delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento
1. Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito ecclesiale, nonché i loro familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati. Il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori, darà loro ascolto, impegnandosi a garantire un’adeguata assistenza spirituale e tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali. Il Vicario Generale potrà affidare l’accompagnamento spirituale delle persone offese e dei loro familiari a un presbitero qualificato.
2. Alle persone offese sarà offerta inoltre assistenza medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, avvalendosi anche del Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene.
3. Fatto salvo il sigillo sacramentale, gli operatori pastorali, i collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informano il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori.
4. Il Vicario Generale o il Referente chiede all’autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto, anche al fine di comunicarla al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano. L’autore della segnalazione sarà incoraggiato a presentare denuncia direttamente al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
5. Qualora il presunto autore dei fatti sia un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il Vicario Generale, ricevuta la notizia, la comunica senza indugio all’Ordinario proprio o al Superiore Maggiore.
6. Ogniqualvolta la notizia di reato non sia manifestamente infondata, il Vicario Generale la segnala al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano e allontana il presunto autore dei fatti dalle attività pastorali del Vicariato.
7. In caso di opposizione scritta e giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, o di declino a formalizzare la segnalazione per iscritto, il Vicario Generale non la trasmetterà al promotore di giustizia a meno che, sentito il Referente per la tutela dei minori, ritenga che la segnalazione sia necessaria per proteggere la persona offesa o altri minori dal pericolo.
8. Nei casi di sua competenza e senza pregiudizio delle indagini condotte in sede civile, il Vicario Generale svolge personalmente o tramite un presbitero esperto in materia processuale e prudente nel discernimento l’indagine previa a norma del canone 1717 CIC. L’indagine è condotta a titolo prioritario.
9. Quando richiesto dalle circostanze, l’Ordinario competente può delegare la competenza a condurre l’indagine previa al Vicario Generale.
10. Nei procedimenti, si accerta la condotta delittuosa, le generalità e l’età delle persone offese, il danno arrecato e l’eventuale commistione con il foro sacramentale. Possono essere raccolti documenti, prove e testimonianze provenienti dai vari ambiti e ambienti dove l’indagato abbia operato. Il Vicario Generale può avvalersi anche di deposizioni, testimonianze, documenti e perizie raccolte in sede civile, nonché delle eventuali sentenze o decisioni in merito all’oggetto dell’indagine da parte degli organi giurisdizionali dello Stato. A tale fine, il Vicario Generale può sospendere i procedimenti in attesa della conclusione delle indagini in sede civile.
11. Nel corso dei procedimenti si avrà cura di:
a) lavorare per la guarigione di ogni persona coinvolta;
b) raccogliere la deposizione della persona offesa senza ritardo e secondo modalità adeguate allo scopo;
c) indirizzare la persona offesa a rivolgersi al Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene;
d) illustrare alla persona offesa quali siano i suoi diritti e il modo di farli valere, compresa la possibilità di fornire prove e di chiedere di essere sentita, direttamente o per il tramite di un intermediario;
e) informare la persona offesa, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;
f) incoraggiare la persona offesa ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili e canonici;
g) preservare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione;
h) tutelare l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali della persona offesa.
12. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita, tutelando la reputazione dell’indagato. Salvo che sussistano gravi ragioni in senso contrario, l’indagato è informato tempestivamente delle accuse a suo carico, onde potersi difendere dalle medesime. Egli è invitato ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili e canonici. Gli sarà offerta anche assistenza spirituale e psicologica.
13. Laddove ci sia motivo di ritenere che i reati possano reiterarsi, sono adottate senza indugio le adeguate misure cautelari.
14. Qualora dall’indagine emerga la verosimiglianza del reato, il Vicario Generale sottopone la causa al Dicastero competente. In caso contrario, il Vicario Generale emette un decreto di archiviazione motivato, conservando nel suo archivio la documentazione attestante le attività svolte e i motivi della decisione assunta.
15. Chiunque sia dichiarato colpevole di aver commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 della Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, sarà rimosso dai suoi incarichi; gli sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale.
Dispongo che queste linee guida siano osservate ad experimentum per un periodo di tre anni.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 26 marzo dell’anno 2019, settimo del Pontificato.
[00529-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0260-XX.01]