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Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019


STATUTO DELL’UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

Natura

ART. 1
§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale è l’Ente della Santa Sede al quale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede e del bilancio consolidato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale ha il compito, secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l’Economia, della revisione contabile dei bilanci individuali annuali dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che confluiscono nei suddetti bilanci consolidati.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale è l’Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016.

§ 4. L’Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile anche dei bilanci di altri Enti ed Amministrazioni di cui all’art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, su richiesta del Consiglio stesso. La Segreteria per l’Economia e i Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’Art.1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di svolgere la revisione contabile sugli Enti predetti.

§ 5. Le stesse revisioni contabili di cui al precedente §4 possono essere avviate dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, adducendone le motivazioni.

§ 6. L’Ufficio è diretto e rappresentato dal Revisore Generale.

Funzioni

ART. 2
§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile riferendosi ai principi di revisione contabile riconosciuti a livello internazionale.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale, in particolare:

a) si rapporta funzionalmente con il Consiglio per l’Economia;

b) attua con autonomia e indipendenza le revisioni contabili di cui all’Art.1;

c) redige al termine di ogni incarico di cui all’Art.1 una relazione indirizzata al responsabile dell’Ente oggetto della revisione eseguita e -se non vi siano particolari motivi di confidenzialità- al Consiglio per l’Economia;

d) su richiesta del Consiglio per l’Economia o della Segreteria per l’Economia, e dei Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’art.1§1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, svolge revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Invia le relazioni relative agli incarichi suddetti all’autorità richiedente che può comunicarne gli esiti all’Ente interessato. Le stesse revisioni possono essere avviate dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, adducendone le motivazioni.

Programmazione e comunicazione

ART. 3
§ 1. II Revisore Generale predispone, entro un termine concordato con la Segreteria per l’Economia, il proprio programma annuale di revisione, redatto in coerenza con il calendario di presentazione dei bilanci delineato dalla Segreteria per l’Economia, tenendo anche conto delle indicazioni del Consiglio per l’Economia. Il programma annuale è comunicato dal Revisore Generale al Consiglio per l’Economia che lo valuta e lo approva.

§ 2. II Revisore Generale informa il Consiglio per l’Economia in merito alle proprie attività ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all’anno, dopo aver concluso la revisione contabile dei bilanci consolidati ex Art. 1 §1.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale aggiorna trimestralmente il Comitato di Revisione del Consiglio per l’Economia sulle attività svolte e in corso di svolgimento, ricevendo eventuali informazioni e indicazioni utili per la propria attività.

Svolgimento dell’attività di revisione

ART. 4
§ 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Ufficio del Revisore Generale richiede e ottiene dagli Enti e dalle Amministrazioni oggetto di revisione:

a) di rendere disponibili informazioni e documenti di natura economica o amministrativa necessari al compimento della revisione;

b) di inviare richieste di conferma e di informazioni a terzi, selezionati dall’Ufficio del Revisore Generale, affinché questi rispondano direttamente allo stesso inviando copia della comunicazione anche all’Ente o Amministrazione scrivente;

c) di partecipare a verifiche fisiche di beni e valori;

d) di verificare l’integrità e la sicurezza dei sistemi informativi amministrativo-contabili e di tesoreria;

§ 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Ufficio del Revisore Generale svolge inoltre ogni altro tipo di procedura di revisione che ritiene appropriata nelle circostanze.

§ 3. Il Revisore Generale:

a) informa il Consiglio per l’Economia, per il tramite del Comitato di Revisione del Consiglio stesso, di eventuali irregolarità rilevate a seguito delle revisioni contabili da lui svolte;

b) invia un rapporto all’Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa vigente, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) riferisce all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano competente ogni notizia di reato individuata nel corso della propria attività.

Revisori esterni

ART. 5
§ 1. Il Revisore Generale è consultato nel processo di selezione dei professionisti esterni cui il Consiglio per l’Economia intenda affidare un incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 4 §3 del proprio Statuto.

§ 2. I predetti professionisti esterni debbono attenersi agli stessi principi di revisione contabile adottati dal Revisore Generale in base all’Art. 2.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale può chiedere al Consiglio per l’Economia di accedere a tutta la documentazione elaborata o esaminata dai predetti professionisti esterni.

Nomina e durata dell’incarico

ART. 6
§ 1. Il Revisore Generale è nominato ad quinquennium dal Santo Padre e scelto tra persone di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l’incarico, che siano libere da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Curia Romana e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nelle materie rientranti nell’ambito di attività dell’ufficio. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§ 2. Per la nomina del Revisore Generale il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

Segnalazioni di attività anomale

ART. 7
§ 1. Il Revisore Generale riceve dalle persone che ne sono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni le segnalazioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un’apposita commissione composta dall’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l’Economia e dal Segretario della Segreteria per l’Economia. La commissione esamina le segnalazioni e, quando esse presentino elementi di fondatezza, le trasmette all’Autorità competente. Alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito.

§ 2. Il Revisore Generale custodisce la confidenzialità, l’integrità e la sicurezza delle segnalazioni. L’identità della persona che fa una segnalazione (c.d. whistleblower) può essere rivelata soltanto all’Autorità giudiziaria quando quest’ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§ 3. La segnalazione di attività anomale fatte in buona fede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Risorse umane e materiali

ART. 8
§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all’ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo la tabella organica approvata a norma del Regolamento Generale della Curia Romana, e nei limiti del budget approvato.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale può servirsi anche di consulenti esterni, se necessario e secondo il budget approvato, per incarichi temporanei e ben definiti.

§ 3. Il personale e i consulenti esterni dell’Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l’incarico, che siano liberi da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Curia Romana e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell’ambito di attività dell’Ufficio. Essi comunicano senza indugio al Revisore Generale il verificarsi di ogni situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato. Il Revisore Generale adotta in tal caso le appropriate misure di salvaguardia e le comunica al Comitato di Revisione del Consiglio per l’Economia.

§ 4. Per la nomina e l’impiego del personale saranno osservate le norme contenute nel Regolamento Generale della Curia Romana, del 30 aprile 1999, e nel Regolamento della Commissione indipendente per la valutazione e il conferimento di incarichi del personale della Sede Apostolica, del 22 ottobre 2012, ed eventuali modifiche e integrazioni.

§ 5. Le risorse finanziarie sono annualmente attribuite all’Ufficio del Revisore Generale sulla base del bilancio preventivo approvato secondo le procedure stabilite; entro i limiti del budget approvato, le risorse finanziarie sono utilizzate dal Revisore Generale in autonomia, secondo criteri di sana gestione finanziaria.

Documentazione e riservatezza

ART. 9
§ 1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell’Ufficio del Revisore Generale e degli eventuali consulenti esterni:

a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti;

b) sono custoditi in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità; a questo scopo il Revisore Generale adotta i provvedimenti necessari anche qualora tali documenti, dati e informazioni siano custoditi presso altri enti;

c) sono coperti dal segreto d’ufficio.

§ 2. Il Revisore Generale, il personale del suo Ufficio e gli eventuali consulenti esterni impiegati nell’attività dell’Ufficio sono tenuti ad osservare anche ogni ulteriore prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale dell’Ente assoggettato a revisione.

Archivio

ART. 10
§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale ha un responsabile della conservazione del suo archivio, che deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto.

§ 2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire la sicura ed efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio “La Cura vigilantissima” del 21 marzo 2005.

Regolamento interno

ART. 11
L’Ufficio del Revisore Generale predispone il proprio regolamento ai sensi dell’art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Rinvio alle norme generali

ART. 12
Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto si applicano le relative disposizioni del Diritto Canonico e il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo stabilisco nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 22 febbraio 2015.

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 16 febbraio 2019, prima di essere pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, il 21 gennaio 2019, sesto di Pontificato.

FRANCESCO

[00228-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0116-XX.01]