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Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale, 17.10.2016


Il 15 ottobre scorso, in seguito dell’entrata in vigore della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana in materia fiscale, S. Em. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha emanato il seguente provvedimento recante le disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3 e 4 della convenzione stessa. Il Provvedimento è entrato immediatamente in vigore.

IL SEGRETARIO DI STATO

DI SUA SANTITÀ

- preso atto dell’avvenuta ratifica ed entrata in vigore della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015 (d’ora innanzi, “Convenzione”);

- visto l’articolo 10 della Convenzione, che impone alle Parti contraenti di adottare le norme e i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l’applicazione della Convenzione stessa;

- considerato che il Santo Padre Francesco ha delegato il sottoscritto all’adozione della necessaria normativa di attuazione;

ha emanato le seguenti disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione.

Articolo 1

L’autorità competente a porre in essere gli adempimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione è la Segreteria di Stato.

Articolo 2

1. L’istanza di cui all’art. 3, paragrafo 1, della Convenzione (d’ora innanzi, “istanza”) è presentata alla Segreteria di Stato, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, della Convenzione.

2. I titolari di attività finanziarie presso l’Istituto per le Opere di Religione presentano l’istanza per il tramite dell’Istituto stesso.

3. L’Istituto per le Opere di Religione assiste i propri clienti nella compilazione dell’istanza con riferimento ai dati inerenti le attività finanziarie detenute presso l’Istituto stesso ed al calcolo delle imposte dovute limitatamente ai periodi pregressi di cui all’articolo 3, della Convenzione e al periodo transitorio di cui all’articolo 4 della Convenzione.

4. Le istanze, complete di tutti gli elementi informativi, sono di seguito trasmesse all’autorità competente italiana entro il termine di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Convenzione.

5. L’Istituto per le Opere di Religione consegna ai soggetti interessati il documento che attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza da parte dell’autorità competente italiana.

Articolo 3

Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano anche all’opzione di cui all’art. 4, paragrafo 1, della Convenzione (d’ora innanzi, “opzione”).

Articolo 4

L’istanza e l’opzione sono redatte, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica messa a disposizione dall’Istituto per le Opere di Religione e corrispondente, nella struttura e sequenza, a quella approvata dalla autorità competente italiana.

Articolo 5

La data di presentazione dell’istanza e dell’opzione è quella della ricezione da parte dell’Istituto per le Opere di Religione.

Articolo 6

Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore, è promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Città del Vaticano, 15 ottobre 2016

PIETRO CARD. PAROLIN
Segretario di Stato di Sua Santità

[01656-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0743-XX.01]