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Rescritto in merito al can. 579 del Codice di Diritto canonico sulla erezione di Istituti diocesani, 20.05.2016


La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all’interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l’originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l’opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano.

Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,

Il Santo Padre Francesco

nell’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria ad validitatem per l’erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell’Istituto stesso.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 11 maggio 2016.

Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato

[00840-IT.01] [Testo originale: Italiano]