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Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 08.09.2015


Intervento di S.E. Mons. Pio Vito Pinto

Intervento del Card. Francesco Coccopalmerio

Intervento di S.E. Mons. Dimitrios Salachas

Intervento di S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.

Intervento di Mons. Alejandro W. Bunge

Intervento del Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M.

Alle ore 12.00 di oggi, nell’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, ha luogo la Conferenza stampa di presentazione delle due Lettere motu proprio datae di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Intervengono alla conferenza stampa: S.E. Mons. Pio Vito Pinto, Decano della Rota Romana e Presidente della Commissione speciale per la Riforma del processo matrimoniale canonico; l’Em.mo Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e Membro della Commissione speciale; S.E. Mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico di Atene per i cattolici greci di rito bizantino e Membro della Commissione speciale; S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e Membro della Commissione speciale; Mons. Alejandro W. Bunge, Prelato Uditore della Rota Romana e Segretario della Commissione speciale; il Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Segretario della Commissione speciale.

Ne pubblichiamo di seguito gli interventi:

 

Trascrizione dell’intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. Pio Vito Pinto

Anzitutto una breve parola sulla Commissione speciale di Riforma del processo matrimoniale.

La Commissione, decisa dal Santo Padre, ha proceduto speditamente e con la piena cooperazione di tutti suoi membri. Il Papa ha voluto essere periodicamente informato.

Il Santo Padre è stato confortato, nella sua decisione di promulgare questi due importanti documenti legislativi, nel sapere che il lavoro di gruppo e collegiale della Commissione ha poi ottenuto nelle votazioni delle singole proposte, dei singoli nuovi canoni, e dei singoli articoli della Ratio procedendi, promulgata nello stesso documento legislativo, l’approvazione quasi sempre all’unanimità.

In ultimo il Papa ha voluto sentire quattro grandi esperti, poiché tutto è perfettibile. Questi esperti gli hanno fornito le loro osservazioni, e hanno trovato che la sostanza e anche la forma dei documenti poteva lasciare il Santo Padre tranquillo.

Posso quindi testimoniare che il Santo Padre è giunto a questa decisione con gravità, ma anche con una grande serenità; sostenuto nella convinzione di perseguire quella che per lui è la massima legge, la salvezza delle anime, nella sostanza e nelle procedure e nei tempi, dal consenso manifestato dai Vescovi sia nel passato Sinodo sia nelle Risposte al questionario inviato a suo tempo dalla Segreteria Generale.

Il secondo aspetto che vorrei qui sottolineare riguarda la domanda: perché questa terza riforma profonda del processo matrimoniale? E perché è la terza? Poiché nella storia, a cominciare dal 1700, tre sono i Papi che hanno riformato il processo matrimoniale in maniera determinante: Benedetto XVI, San Pio X e Francesco.

Precedentemente a Benedetto XIV, il grande Papa Lambertini il processo di nullità si concludeva con una sola sentenza; dunque senza la necessità della doppia sentenza conforme.

Il Papa Lambertini, grande giurista, se da una parte ha dato impulso allo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, con la potestà delle chiavi, dall’altra, per la necessità di frenare diffusi abusi molto gravi, soprattutto in una nazione del Centro Europa, innovò il sistema, dando forza all’intervento del Difensore del Vincolo e introducendo la necessità della doppia sentenza conforme. Tale sistema del processo da Benedetto XIV è continuato fino ai giorni nostri.

Infatti il processo matrimoniale - anche attraverso la grande riforma di Pio X all’inizio del ‘900–, è rimasto quasi identico da tre secoli sino ai nostri giorni. San Pio X è da ricordare perché, grazie al Card. Lega, già Decano della Rota restituta, ordinò che i processi dovessero celebrarsi soprattutto nelle diocesi; e in questo egli è certamente antesignano.

Anche il nuovo Codice Canonico dell’83 ha essenzialmente lasciato il processo come Lambertini lo aveva creato; nonostante l’intervento legislativo del Canone 1682.2, secondo cui, in seconda istanza il Tribunale di Appello può decidere, con decreto giudiziale, di confermare la sentenza di prima istanza o di rinviare a un nuovo esame ordinario in secondo grado. Tale intervento codiciale pose fine alle Facoltà speciali concesse come eccezione dal Beato Papa Paolo VI alla Conferenza dei vescovi americani, fra le quali l’abolizione della doppia conforme; lasciando così essenzialmente il processo come impostato da Benedetto XIV Lambertini.

Qual è, dunque, la novità dell’intervento di Papa Francesco? Vorrei riassumerla nei punti essenziali. Egli fedele al Vaticano II ha inteso, nei suoi atti fin dall’inizio del suo pontificato, esprimere fedeltà alla teologia della collegialità del Vaticano II. La prima ratio del processo che viene ora pubblicato è in ragione di questo principio: il Papa investe sulla collegialità, nella fiducia verso i vescovi. Nessun Papa ha celebrato due Sinodi a distanza di un anno. Per lui è chiaro - e lo ha detto anche in una udienza generale a novembre 2014 - che la Chiesa non è padrona e neppure il Papa è padrone della potestà delle chiavi; la Chiesa è serva e il Papa è servo. Quello che egli chiede è che i vescovi siano servi con lui; è ciò che Egli ha chiarito nel suo importante Discorso a conclusione del passato Sinodo e lo ha portato alla decisione di pubblicare ora e non dopo il Sinodo questa Riforma del processo canonico; augurandosi che il Sinodo ordinario possa non solo dare accoglienza e implementazione a questa riforma, ma dedicarsi nel segno della diaconia a favorire la rinascita cristiana dei giovani nel loro cammino verso il matrimonio.

Il secondo aspetto della riforma ha una duplice anima: la centralità del vescovo diocesano come giudice; e la disponibilità onesta nella mente e nel cuore a porre al centro i poveri. E’ quanto distingue profondamente la riforma di Francesco dopo i pontefici menzionati: questa doppia centralità, il vescovo diocesano e i poveri. Fra questi poveri Francesco intende servire il gran numero di fedeli divorziati e risposati.

E’ evidente che il sistema corrente del processo matrimoniale è per poche migliaia, e che questo nuovo sistema non sarà automatico, non è escluso che vi siano qui e lì resistenze e anche preclusioni; ciò fa parte della nostra umanità. Il Santo Padre tuttavia investe con piena fiducia nella libera comunione, libera perché l’anima della comunione è lo Spirito al quale sappiamo tutti, peccatori come siamo, non è sempre facile obbedire in tutto.

Chi segue dopo di me esporrà nei particolari come il vescovo sarà anima della figura nuova del processo di nullità matrimoniale. Evidentemente i Vescovi non potranno fra tre mesi implementare dovunque e subito il nuovo processo. Ci vorranno tempi mediamente lunghi; ma l’importante è che questa legge di Francesco sia accolta con amorosa obbedienza.

E’ essenziale la formazione. La Rota Romana ha svolto nei giorni passati un Corso importante nel Centro America e posso personalmente testimoniare che sono rimasto impressionato dal desiderio di tanti sacerdoti e laici, donne e uomini, di apprendere, di prepararsi ad assistere i loro Vescovi. Fui edificato nel constatare l’umiltà di due Vescovi, di cui uno metropolita di un Paese dell’America latina, di essere insieme con i loro presbiteri e laici, a seguire con interesse le esercitazioni proposte da due Prelati Uditori della Rota. Il Papa in una Lettera inviata al Decano ha sottolineato l’importanza di tali Corsi; Egli ha espressamente indicato che vede in questa fatica necessaria un modo nuovo di Pietro di essere prossimo alle Chiese, perché siano idonee a soccorrere quanti attendono giustizia.

In conclusione: “il povero al centro” e il Vescovo diocesano maestro e padre del giudizio di nullità matrimoniale sono le novità che distinguono innanzitutto la riforma di Francesco da quella di Pio X e da quella di Benedetto XIV; l’abolizione della doppia conforme, la celerità dei giudizi, la connessione libera o necessaria con i tribunali regionali e interdiocesani, la gratuità ecc., sono aspetti importanti, ma che prendono la loro luce e la loro spinta da queste indispensabili centralità. Nella necessità anche della ecclesiologia del segno: è infatti evidente che un Vescovo con milioni di fedeli nella sua diocesi non potrebbe personalmente presiedere la decisione delle nullità di tutti i fedeli che la richiedano. Egli potrà chiedere ai suoi Vescovi ausiliari di sostituirlo, quando occorra. Ma l’importante è che il Vescovo riassuma la concreta manifestazione della sua potestà sacramentale, almeno in ragione del segno.

Nelle mani benedette della Beata Vergine Maria il Papa - fissando le tre date mariane così care al popolo cristiano (15 agosto: firma; 8 settembre: pubblicazione; 8 dicembre entrata in vigore) - ripone la piena fiducia che i vescovi accolgano questo atto del suo magistero pontificio. Non si tratta di oboedientia a Pietro, ma a Cristo.

[01439-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento del Card. Francesco Coccopalmerio

Gentili Amici, Signore e Signori,

il mio intervento prevede tre punti: I. Qualche precisazione concettuale, che per il grande pubblico a cui voi vi rivolgete è sempre utile; II. I cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa; III. Qualche prospettiva di lavoro futuro.

I. Qualche precisazione concettuale

Dobbiamo ancora una volta rendici esatto conto della questione di cui parliamo.

1. Si tratta del processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio.

Notiamo bene: per la dichiarazione della nullità.

Si tratta, di un processo che conduce alla dichiarazione della nullità, che conduce, in altre parole, in primo luogo a vedere se un matrimonio è nullo e poi, in caso positivo, a dichiararne la nullità.

Non si tratta, perciò, di un processo che conduca all’annullamento del matrimonio.

Nullità è diversa da annullamento, dichiarare la nullità di un matrimonio è assolutamente diverso dal decretare l’annullamento del matrimonio.

2. I motivi che determinano la nullità del matrimonio sono molteplici e non è questo il momento di elencarli e commentarli tutti.

Basti ricordarne uno, peraltro spesso ricorrente: quello della esclusione della indissolubilità.

3. Il processo di nullità del matrimonio consiste allora nel vedere se esista in un certo matrimonio qualcuno dei motivi che lo renda nullo.

Notiamo bene che si tratta di constatare, non di inventare l’eventuale esistenza di qualche motivo di nullità. Il processo di nullità del matrimonio è in altre parole un processo “pro rei veritate”.

4. Quanto fin qui detto non fa problema: è dottrina e prassi recepita senza difficoltà.

Il problema è, invece, di natura squisitamente pastorale e consiste nel rendere più veloci i processi di nullità del matrimonio, così da servire più sollecitamente i fedeli che si trovano in tali situazioni.

Anche qui una premessa peraltro del tutto intuibile: i processi di nullità del matrimonio possono certamente essere velocizzati, però nel pieno rispetto della loro natura di indagine della verità.

5. Allo scopo di velocizzare i processi dei quali stiamo trattando, Papa Francesco il 27 agosto 2014 ha costituito una Commissione apposita, una specie di “task force”, che studiasse possibili soluzioni.

La Commissione era presieduta dal Decano della Rota Romana e io stesso ne facevo parte. È precisamente in qualità di membro della predetta Commissione e solo in tale qualità che sono ora presente a questa conferenza stampa.

II. I cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa

Credo, ora, interessante illustrarvi per quanto rapidamente i cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa con l’intento di velocizzare lo svolgimento dei processi di nullità del matrimonio. Limito la mia attenzione al testo del motu proprio relativo al Codice latino, al Codex Iuris Canonici.

Scelgo tre argomenti.

1. Composizione dei tribunali

Ne parla il canone 1671.

§ 1. Presuppone la dottrina secondo la quale il Vescovo diocesano è giudice nella sua Chiesa particolare e quindi afferma che il tribunale può essere costituito dal solo Vescovo diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano non è però l’unico giudice nella sua Chiesa particolare:

- si dice, infatti, al Vescovo diocesano di costituire un tribunale che possa giudicare in sua vece;

- si dà, comunque, al Vescovo stesso la facoltà di accedere a un tribunale viciniore.

§§ 3-4. Trattano di due problemi che possiamo dire annosi:

- quello del giudice collegiale o unico;

- quello del giudice chierico o laico.

E lo risolvono con le disposizioni seguenti:

- se è possibile, il tribunale sia collegiale formato da tre membri che siano tutti chierici;

- se, però, non è possibile che tutti i membri siano chierici, è consentito che uno solo sia chierico e sia presidente del tribunale, mentre gli altri possono essere anche laici;

- se, poi, non è possibile che il tribunale sia collegiale, è consentito che sia formato da un solo giudice, che deve però essere chierico;

- tale giudice, unico e chierico, dovrebbe avvalersi, se possibile, di due assessori, di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito.

§ 5. Tratta del tribunale di seconda istanza, che deve essere sempre collegiale e formato secondo i criteri visti nel § 3.

2. Abolizione della doppia conforme

Ne parlano i canoni 1679-1680, che toccano l’attuale struttura della doppia sentenza conforme e ne decretano l’abolizione.

Per toccare con mano tale cambiamento, si veda l’attuale normativa, che prevede la doppia conforme (cann. 1682, § 1 e 1684 § 1) e la si confronti con la nuova, che la abolisce (can. 1679).

L’attuale normativa così recita: “La sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio … sia trasmessa d’ufficio al tribunale di appello” (can. 1682, § 1). E ancora: “Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio per la prima volta fu confermata in grado di appello … coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze…” (can. 1684, § 1).

La nuova normativa così dispone: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, trascorsi i termini stabiliti…, diventa esecutiva” (can. 1679).

Non è, pertanto, più obbligatorio appellare ex officio a un secondo grado.

Tuttavia non è negata la possibilità di appellare la sentenza, perché la nuova normativa così al contempo dispone: “Alla parte che si ritenga onorata e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appellare contro la medesima sentenza…” (can. 1680, § 1).

Attenzione, però, a una grossa novità: “… il tribunale collegiale se l’appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza” (can. 1680, § 2).

3. Il “processus brevior”

Un’altra innovazione rilevante, sempre nell’ottica di velocizzare i processi di nullità di matrimonio, è quella contenuta nei cann. 1683-1684 e consistente nel “processus brevior”.

Vediamo schematicamente gli elementi che lo strutturano:

- giudice unico è il Vescovo diocesano;

- la causa di nullità è introdotta da entrambe le parti, le quali pertanto devono essere entrambe convinte nella nullità del matrimonio;

- le prove testimoniali o documentali devono essere evidenti e rendere manifesta la nullità (cann. 1683-1684);

- il termine entro il quale il “processus brevior” deve essere celebrato a partire dal momento della convocazione di tutti i partecipanti è di trenta giorni, a cui si aggiungono altri quindici per ulteriori osservazioni (cann. 1685-1686);

- la sentenza è emanata dallo stesso Vescovo diocesano se raggiunge la certezza morale circa la nullità del matrimonio, oppure da lui la causa in esame viene rimessa a processo ordinario (can. 1687, § 1);

- un appello contro la sentenza è comunque previsto, però – anche qui – non deve essere un appello meramente dilatorio, perché, in questo caso, viene rigettato “a limine”.

Come si vede, il “processus brevior” è una struttura molto agile e perciò veloce.

Sarà, comunque, la prassi giudiziaria a rendere tale struttura più precisa e definitiva.

La stessa cosa deve tranquillamente essere detta per le altre innovazioni, specie per quelle di cui sopra. Ricordiamo, tra l’altro, che la Chiesa si estende in tutti i continenti e saranno le esperienze di tanti ambiti ad apportare migliore comprensione ed eventuali precisazioni normative.

III. Qualche prospettiva di lavoro futuro

In connessione con l’argomento trattato in questa conferenza stampa, può interessarvi sapere che i temi e i problemi del matrimonio e della famiglia, anche per stimolo del Sinodo dei Vescovi, sono costantemente all’attenzione di vari Dicasteri della Curia Romana, in modo particolare del Pontificio Consiglio per la Famiglia e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Quest’ultimo Dicastero, d’intesa con il Santo Padre, cura la normativa canonica e ha in questo momento, relativamente al matrimonio e alla famiglia, attenzione a tre settori.

Il primo concerne i canoni sul matrimonio nel Codice latino, per i quali sembra necessario, oltre a qualche aggiornamento piuttosto di natura dottrinale, una integrazione con canoni sulla famiglia. Il Codice latino, infatti, dovrebbe dare spazio non solo al sacramento del matrimonio, bensì anche alla famiglia, alla sua identità, alla sua soggettività e alla sua missione.

Il secondo settore di auspicabile intervento è una necessaria armonizzazione tra la disciplina sul matrimonio nel Codice latino e quella parallela nel Codice orientale.

Il terzo intervento è il problema della nuove normative civili relative a matrimonio e famiglia, normative spesso incompatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa, però di fatto esistenti. Queste nuove normative civili vengono inevitabilmente ad avere un impatto sull’ordinamento canonico. Come reagisce tale normativa? Un solo caso, tra i più semplici; nelle legislazioni in cui le coppie omosessuali possono adottare, se una coppia omosessuale vuole battezzare il bambino, come si deve procedere? Come, per esempio, si registra il battesimo?

In questo vasto panorama di problemi e di riforme normative si inserisce anche quella dei processi di nullità del matrimonio, che stiamo esaminando oggi. I nuovi testi canonici saranno recepiti e inseriti in modo organico e definitivo nella più ampia riforma sopra illustrata.

Grazie per l’attenzione.

[01425-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento di S.E. Mons. Dimitrios Salachas

1. Come avvenne nel 1990 con la promulgazione del “Codex canonum Ecclesiarum Orientalium” da parte del Santo Papa Giovanni Paolo II, così anche l’attuale Pontefice Papa Francesco, supremo Legislatore della Chiesa cattolica, promulga ora due Lettere Apostoliche Motu proprio dataeDe causis ad matrimonii nullitatem declarandam”.

Infatti nel Proemio del MP «Mitis et Misericors Jesus», Papa Francesco riprende le stesse parole di Giovanni Paolo II nel Proemio del CCEO, tenendo conto della peculiare disciplina delle Chiese orientali circa il sacramento del Matrimonio:

Fin dall'inizio della codificazione canonica delle chiese orientali, la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due codici, uno per la chiesa latina e l'altro per le chiese orientali cattoliche, dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli”.

L’immagine poetica che il Santo Padre ha usato è forse più eloquente di qualsiasi arida norma giuridica. E’ una espressione di profondo senso ecclesiologico circa l’unità e la diversità della Chiesa: Unica fede, diverse discipline.

2. Anzitutto sotto l’aspetto dottrinale, il MP «Mitis et Misericors Jesus», conferma che le Chiese orientali cattoliche, in conformità all’insegnamento del Signore, degli Apostoli e dei santi Padri, professano ed affermano l’unità e l’indissolubilità del matrimonio, che nel matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento.

3. Per quanto riguarda la disciplina canonica per la dichiarazione della nullità del matrimonio, emerge l’ecclesiologia ispirata dall’insegnamento dei santi Padri, che lo stesso MP «Mitis et Misericors Jesus» adotta ed esplicita in norme disciplinari.

4. Emerge nel MP «Mitis et Misericors Jesus» la volontà del Supremo Legislatore secondo la quale il processo matrimoniale sia svolto in eparchia (in diocesi), perciò la centralità del ministero del Vescovo in questa materia. Infatti esplicito è il riferimento alla dottrina dei santi Padri orientali, secondo la quale il Vescovo è giudice e medico. L’uomo, ferito dal peccato originale e dai propri peccati personali è una creatura caduta (peptokòs), da Cristo redenta, è un infermo, e con le medicine della penitenza ottiene da Dio, la guarigione, il perdono e viene riconciliato con la Chiesa.

5. Il MP «Mitis et Misericors Jesus», nel descrivere il ruolo del Vescovo, esclude la via amministrativa, e conferma quella giudiziaria, proprio per garantire il carattere inviolabile della legge divina sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed evitare un eventuale lassismo e “relativismo dottrinale”. La soluzione del vincolo sacramentale del matrimonio è una grave trasgressione del comandamento di Dio. La dottrina circa l’indissolubilità del matrimonio resta sempre intatta, poiché si tratta per tutti i Cattolici, Orientali e Latini, di una verità da credere per fede divina e cattolica.

6. Il MP «Mitis et Misericors Jesus», nel descrivere il ruolo del Vescovo, fa riferimento a due principi pastorali in vigore sin dall’antichità presso gli Orientali, cioè al principio della cosiddetta “oikonomia” e al principio della cosiddetta “akribeia”. Qualora un cristiano si rivolgesse alla Chiesa per sottoporre il suo caso matrimoniale, spetta anzitutto al Vescovo, munito della potestà giudiziale, di usare caso per caso il principio della “oikonomia” o il principio della “akribeia”. Infatti è proprio il Vescovo che renderà conto a Dio delle anime a lui affidate.

7. Nelle Chiese orientali, afferma il MP «Mitis et Misericors Jesus», il Vescovo – costituito dallo Spirito Santo “eis typon kai tòpon Christou” (figura di Cristo e al posto di Cristo), è anzitutto ministro della divina misericordia (Episcopus enim praeprimis divinae misericordiae minister est). E’ proprio san Basilio che ci insegna che il Vescovo, come giudice, non applicherà indiscriminatamente la misericordia e la giustizia, ma dopo aver esaminato attentamente lo stato di salute spirituale del cristiano. Dopo aver effettuato una appropriata “diagnosi” dell’infermità spirituale, il Vescovo somministrerà l’adatta medicina spirituale. Nel processo matrimoniale il giudice applicherà la “akribeia” quando ciò richiede la fedeltà alla fede, ma applicherà la “oikonomia” quando la nullità emerge manifesta dall’esame della causa.

Da notare, a quanto mi risulta, che è la prima volta che in un documento pontificio di indole giuridica si ricorre a questo principio patristico di misericordia pastorale, chiamato oikonomia presso gli orientali per affrontare un problema come quello della dichiarazione di nullità del matrimonio.

8. Da ricordare qui anche il can. 1401 del CCEO (che non ha un corrispondente nel CIC), il quale descrive nei seguenti termini l’opera della Chiesa di fronte all’uomo che trasgredisce la legge di Dio:

“Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre la pecora smarrita, coloro che da Lui hanno ricevuto la potestà di sciogliere e di legare procurino la medicina adatta alla malattia di quanti hanno peccato, li ammoniscano, li rimproverino, li esortino con ogni magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene, per curare le ferite inferte dal delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, né i freni siano allentati fino alla rilassatezza della vita e al disprezzo della legge”.

9. Un processo breve nelle Cause di nullità sotto l’autorità giudiziale del Vescovo è un segno che la Chiesa Cattolica intende venire incontro alla moltitudine di casi di persone in situazioni matrimoniali irregolari, applicando giustizia e misericordia, ma dopo aver esaminato attentamente i dati in iure e in facto, specie quando appare manifesta la nullità del matrimonio. Non si devono imporre ai fedeli procedure pesanti, ma solo quelle necessarie per la salus animarum.

10. Il MP «Mitis et Misericors Jesus», garantisce il diritto di appello al tribunale della Sede Metropolitana, che fa capo ad una provincia ecclesiastica, segno di sinodalità nelle Chiese orientali. Resta pertanto intatto il diritto di appello alla Sede Apostolica, cioè al Tribunale ordinario della Rota Romana. Il diritto di appello a Roma è stato sancito dai sacri canoni della Chiesa sin dal primo millennio. Il sinodo di Sardica (343-344) ci offre un esempio, riconoscendo il diritto di appello a Roma per dirimere contese disciplinari e dottrinali qualora fossero sorte tra le Chiese. Il Concilio Vaticano II dichiara che per un intero millennio le Chiese d’oriente e d’occidente hanno seguito la propria via, unite dalla comunione della fede difesa e definita nei concili ecumenici insieme celebrati, sede romana moderante però qualora fossero sorti dissensi circa la fede o la disciplina (cfr. decreto conciliare UR. n. 14).

11. Infine, si può affermare che il MP «Mitis et Misericors Jesus» che viene ora alla luce circa la riforma delle norme per la dichiarazione della nullità matrimoniale nelle Chiese orientali cattoliche, si deve ritenere come un nuovo completamento del magistero pontificio dopo la promulgazione nel 1990 del “Codex canonum Ecclesiarum Orientalium”.

[01421-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento di S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.

Diversi requisiti sono necessari secondo il diritto canonico per la validità di un matrimonio fra cattolici. In primo luogo un requisito negativo, l’assenza d’impedimenti dirimenti, quelli che rendono nullo il matrimonio. In secondo luogo un requisito formale, l’osservanza della forma canonica. In terzo luogo il requisito più importante il libero consenso dei nubendi, senza il quale il matrimonio è impossibile.

Su che cosa deve versare questo consenso. Secondo l’insegnamento della Chiesa il matrimonio è uno, si possono unire in matrimonio soltanto un uomo e una donna ed è impossibile una nuova unione matrimoniale durante la vita dei due coniugi. Il matrimonio è anche indissolubile; così è stato insegnato da Gesù e abbiamo nei Vangeli numerose testimonianze di questo insegnamento. La lettera agli Efesini ci ha spiegato che il matrimonio sacramentale non si può sciogliere perché è immagine ed espressione dell’amore di Cristo per la sua Chiesa: «Questo mistero è grande: io lo dico in relazione a Cristo e alla Chiesa» (Ef 5,32). Il matrimonio deve essere anche aperto alla trasmissione della vita. Già nell’inizio del libro della Genesi leggiamo le parole di Dio ad Adamo ed Eva: «Siate fecondi e moltiplicatevi» (Gn 1,28).

Nella nostra civiltà tradizionale si poteva presupporre che questi insegnamenti della Chiesa fossero conosciute e condivise. Negli ultimi tempi è sorto il dubbio, che sembra fondato, se tutti quelli che si sposano anche in Chiesa conoscono sufficientemente questi insegnamenti e dunque se il loro consenso si riferisca veramente ad essi. Se questo non fosse il caso, il loro matrimonio sarebbe nullo, cioè, non esisterebbe affatto.

Perché proprio questi dubbi si presentano c’era il desiderio di molti di offrire un mezzo rapido ma affidabile per risolverli e contribuire a pacificare le coscienze di molti cattolici. Senza entrare nei dettagli, sottolineo solo che anche se i processi si devono svolgere nelle diverse diocesi, e non potrebbe essere altrimenti, le regole, con le necessarie distinzione fra l’Oriente e l’Occidente, sono le stesse per tutta la Chiesa, è il Papa con la sua autorità che le stabilisce sia per le Chiese orientali come per quella latina. Come dice già il primo capoverso della Lettera Apostolica è il Papa che con la Sua autorità afferma e rafforza quella dei pastori delle Chiese particolari. Il potere delle chiavi di Pietro rimane sempre immutato, anche in questo processo l’appello alla Sede Apostolica è aperto a tutti perché si confermi il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari. La Chiesa universale e le Chiese particolari non entrano in concorrenza. In tante manifestazioni della vita ecclesiale si trova espressa questa mutua immanenza e queste norme processuali ne sono un’ulteriore manifestazione. Si intrecciano dunque la responsabilità dei singoli Vescovi e la suprema autorità del successore di Pietro, capo del Collegio episcopale che non può esistere senza di lui.

Speriamo che questa riforma del CIC porti il frutto che il Santo Padre desidera, e con lui desiderano anche tanti Pastori e fedeli.

[01422-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento di Mons. Alejandro W. Bunge

 

Capisaldi della Riforma

1) La centralità del Vescovo Diocesano (né fughe in avanti né fughe indietro: applicazione nel segno della Collegialità).

Oltre i tribunali regionali, interdiocesani e sinodali, secondo le diverse modalità della Chiesa, tenendo conto del bene dei fedeli, e la convenienza della vicinanza dei rimedi pastorali ai fedeli feriti, si abilitano i Vescovi diocesani ad avere i propri tribunali diocesani, e se fosse il caso, anche di decidere che in questo tribunale, nell’impossibilità di avere il tribunale collegiale (presieduto sempre da un chierico), ci sia il giudice unico, sempre chierico.

2) Processo breve (evitare i termini “sommario” e “amministrativo”) per evidenti nullità di matrimonio. Si tratta di aprire alle “masse”. Qui il Giudice è il Vescovo, il quale si serve per la conoscenza dei fatti, di 2 Assessori, con i quali discute previamente sulla certezza morale dei fatti addotti per la nullità matrimoniale. Se il Vescovo raggiunge la certezza morale, egli pronunzia la decisione; altrimenti invia la causa al processo ordinario.

Si potrebbe obiettare, come farebbe il Vescovo a decidere un numero elevato di casi. La risposta è duplice: in una regione non si avrebbero solo i Tribunali regionali o interdiocesani, ma il Vescovo in ogni diocesi in casi ovviamente semplici; secondo, il Vescovo sarà assistito dal personale del suo Tribunale. La formazione permanente aiuterà a far sì che ogni Vescovo, avendo il proprio Tribunale per queste cause di nullità matrim., riscopra il ministero a lui proprio, confidatogli nell'ordinazione sacra, di Giudice dei suoi fedeli.

3) Qui raro l'appello, perché vi e l'accordo delle parti e vi sono evidenti fatti circa la nullità; in presenza di elementi che inducono a ritenere l'appello meramente dilatorio e strumentale, l’appello potrà essere rigettato a limine.

4) Processo ordinario:

- Spedito (1 anno al massimo).

- Abolizione della doppia conforme.

- Sentenza affermativa non appellata ipso facto diviene esecutiva.

- Se si propone l'appello dopo una sentenza affermativa può essere respinto in limine, in caso di evidente mancanza di argomenti.

Questo può avvenire in caso di appello strumentale, per nuocere alla controparte; spesso la parte appellante non cattolica si è già risposata civilmente.

- Emerge nella Riforma la realtà, precipua ormai del motivo della massa dei cattolici: consulere conscientiae, esclusi cioè gli aspetti civilistici, la nullità è chiesta per motivi di coscienza (per es.: vivere sacramenti della Chiesa; perfezionare un nuovo vincolo, a differenza del primo, stabile e felice!).

5) La speditezza del processo va verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede e cioè alla Rota Romana, o al ricorso in Segnatura Apostolica per la nuova proposizione della causa, negata dalla Rota.

In conclusione: La gloria di Dio è l'uomo vivente, e sia concesso di aggiungere: l'uomo salvato dal ministero sollecito della giustizia e della misericordia della Chiesa.

[01420-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento del Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M.

Premessa: questa presentazione si limita ai canoni 1671-1691 sul processo di nullità matrimoniale del CIC, senza fare riferimento ai canoni 1357-1377 del CCEO, similmente modificati.

Fine immediato dei processi matrimoniali di nullità è l'accertamento dell’esistenza o meno dei fatti che, "per legge naturale, divina od ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale.

Già Papa Benedetto XIV (1740-1758), insigne canonista, ha introdotto nella Costituzione apostolica Dei miseratione del 3 novembre 1741 un ruolo specifico, che consente un efficace accertamento dei fatti, mantenendo nel processo di nullità matrimoniale "le caratteristiche della difesa e discussione degli argomenti pro e contro la nullità, nonché la raccolta delle prove in uno o nell’altro senso", specialmente quando entrambe le parti sono concordi nel chiedere la dichiarazione di nullità: si tratta del difensore del vincolo che apporta gli argomenti in favore della valida esistenza del vincolo coniugale.

Il Difensore del vincolo difende il diritto delle parti, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che stia in contrasto con l’esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Sia il difensore del vincolo che le stesse parti nonché i testimoni sono esortati ed obbligati ad agire con pieno rispetto alla verità.

Nella sua realtà di sacramento, il matrimonio tra due battezzati appartiene non più solo al bene dei contraenti e della società in genere, ma al bene pubblico. Spetta al difensore del vincolo garantire la tutela del bene pubblico nella Chiesa perché il processo di nullità mai potrà ridursi "alla sfera del mero diritto soggettivo, in una visione privatistica".

Il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus non ha cambiato le norme sul difensore del vincolo contenute nei canoni 1400-1670 e nei canoni 1692-1752 del settimo libro del Codice di diritto canonico, ma soltanto alcuni dei canoni specifici per la dichiarazione di nullità del matrimonio nell'ambito della parte sul matrimonio canonico (canoni 1671-1691). Rimangono in vigore i canoni 1432-1437; 1447-1449; 1451 sul difensore del vincolo in genere nonché i canoni 1533; 1561; 1603; 1606; 1612; 1626, § 1; 1628, 1636, § 1 sui diritti ed obblighi del difensore del vincolo nel processo contenzioso ed, infine, nelle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cf. cann. 1701, 1705, 1711).

Il Motu proprio ribadisce il compito del difensore del vincolo di proporre ogni genere di prove, di eccezioni, ricorsi ed appelli che, nel rispetto della verità, favoriscano la difesa del vincolo sia nelle cause di nullità del matrimonio che dello scioglimento del matrimonio rato, ma non consumato.

Anche alcuni canoni della parte sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (1671-1691) sono rimaste invariate. Si tratta dei nuovi canoni 1677, § 1; 1689, § 1 e 1690 che corrispondono alla lettera ai canoni finora vigenti, cioè ai vecchi canoni 1678; 1687, § 1; 1688.

Il nuovo can. 1688 sul processo documentale aggiunge il Vescovo diocesano prima del Vicario giudiziale e fa menzione che uno di essi possa designare un giudice per il caso, ma non contiene cambiamenti rispetto alla funzione del difensore del vincolo nel can. 1686 finora vigente.

Novità riguardo al difensore del vincolo contengono soltanto tre canoni, cioè i canoni 1676, §§ 1-2 e 1680, §§ 1-2 e 1687, § 1.

Il nuovo canone 1676, §§ 1-2 modifica le prescrizioni del vecchio canone 1677, §§ 1-2. Affida al Vicario giudiziale il compito di notificare il libello al difensore del vincolo e di valutare le sue osservazioni prima di decretare la formulazione del dubbio nonché la decisione se la causa sarà trattata con il processo ordinario (descritto nei canoni seguenti) o con il processo più breve (descritto nei canoni 1683-1687).

Il nuovo can. 1680, § 1 prevede il superamento della necessità della doppia sentenza conforme, come già suggerito nell'Instrumentum Laboris per la XIV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. Si conserva, però, il diritto sia delle parti che del difensore del vincolo di impugnare la sentenza, con la querela di nullità o con l’appello, conformemente al Magistero: "Quando il Difensore del vincolo esercita il dovere di appellare, anche alla Rota Romana, contro una decisione che ritiene lesiva della verità del vincolo, il suo compito non prevarica quello del giudice. Anzi, i giudici possono trovare nell’accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività".

Il Tribunale d'appello ha la possibilità di confermare la sentenza affermativa o negativa appellata con decreto collegiale solo dopo aver ricevuto le osservazioni del Difensore del vincolo di secondo grado (cf. can. 1680, § 2).

Il nuovo canone 1687, § 1 appartiene al nuovo processo “più breve” (canoni 1683-1687) ed è stato elaborato dietro suggerimento dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014. Va ribadito che anche nel processo più breve si tratta dell’accertamento della verità sulla validità del vincolo, per cui è obbligatorio l'intervento del difensore del vincolo.

Il Vicario giudiziale potrà, perciò, decidere di applicare il processo più breve nei casi di palese nullità solo dopo aver ricevuto e valutato le osservazioni del difensore del vincolo. Anche il Vescovo diocesano pronuncerà una sentenza affermativa solo se ha raggiunto la certezza morale sulla nullità rispettivamente decidere il rinvio della causa al processo ordinario solo dopo aver ottenuto le animadversiones del difensore del vincolo elaborate in base alle prove raccolte.

Le nuove Regole procedurali sono state emanate contemporaneamente ai nuovi canoni sul processo di nullità matrimoniale e contengono alcuni articoli sull'investigazione preliminare, un procedimento pregiudiziale nuovo, che non può concludersi con una decisione circa il vincolo e non esige, perciò, l'intervento del difensore del vincolo. Gli articoli che riguardano, invece, il processo matrimoniale più breve dinanzi al Vescovo non aggiungono nulla di nuovo sul difensore del vincolo rispetto ai canoni rinnovati.

Il Motu proprio applica il principio ribadito da Papa Francesco che "il Difensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio non può limitarsi ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche" perché "dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia".

[01428-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0654-XX.04]