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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO IN MATERIA PENALE, 11.07.2013


LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO"

SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

IN MATERIA PENALE

Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1 I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCISCUS

[01039-01.01] [Testo originale: Italiano]

TRADUZIONE  IN LINGUA INGLESE

APOSTOLIC LETTER ISSUED MOTU PROPRIO

ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE

IN CRIMINAL MATTERS

In our times, the common good is increasingly threatened by transnational organized crime, the improper use of the markets and of the economy, as well as by terrorism.

It is therefore necessary for the international community to adopt adequate legal instruments to prevent and counter criminal activities, by promoting international judicial cooperation on criminal matters.

In ratifying numerous international conventions in these areas, and acting also on behalf of Vatican City State, the Holy See has constantly maintained that such agreements are effective means to prevent criminal activities that threaten human dignity, the common good and peace.

With a view to renewing the Apostolic See’s commitment to cooperate to these ends, by means of this Apostolic Letter issued Motu Proprio, I establish that:

1. The competent Judicial Authorities of Vatican City State shall also exercise penal jurisdiction over:

a) crimes committed against the security, the fundamental interests or the patrimony of the Holy See;

b) crimes referred to:

- in Vatican City State Law No. VIII, of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;

- in Vatican City State Law No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;

when such crimes are committed by the persons referred to in paragraph 3 below, in the exercise of their functions;

c) any other crime whose prosecution is required by an international agreement ratified by the Holy See, if the perpetrator is physically present in the territory of Vatican City State and has not been extradited.

2. The crimes referred to in paragraph 1 are to be judged pursuant to the criminal law in force in Vatican City State at the time of their commission, without prejudice to the general principles of the legal system on the temporal application of criminal laws.

3. For the purposes of Vatican criminal law, the following persons are deemed "public officials":

a) members, officials and personnel of the various organs of the Roman Curia and of the Institutions connected to it.

b) papal legates and diplomatic personnel of the Holy See.

c) those persons who serve as representatives, managers or directors, as well as persons who even de facto manage or exercise control over the entities directly dependent on the Holy See and listed in the registry of canonical juridical persons kept by the Governorate of Vatican City State;

d) any other person holding an administrative or judicial mandate in the Holy See, permanent or temporary, paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority.

4. The jurisdiction referred to in paragraph 1 comprises also the administrative liability of juridical persons arising from crimes, as regulated by Vatican City State laws.

5. When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.

6. The content of article 23 of Law No. CXIX of 21 November 1987, which approves the Judicial Order of Vatican City State remains in force.

This I decide and establish, anything to the contrary notwithstanding.

I establish that this Apostolic Letter issued Motu Proprio will be promulgated by its publication in L’Osservatore Romano, entering into force on 1 September 2013.

Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 11 July 2013, the first of my Pontificate.

FRANCISCUS

[01039-02.01] [Original text: Italian]