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ACCORDO CULTURALE-AMMINISTRATIVO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CINA, 17.12.2012


ACCORDO CULTURALE-AMMINISTRATIVO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CINA

Lunedì, 17 dicembre, ha avuto luogo, in Vaticano e a Taipei, lo scambio di Note Verbali, con le quali la Segreteria di Stato e il Ministero degli Affari Esteri hanno comunicato, rispettivamente, che la Santa Sede e la Repubblica di Cina hanno compiuto le procedure, necessarie per l’entrata in vigore dell’«Agreement between the Congregation for Catholic Education of the Holy See and the Ministry of Education of the Republic of China on Collaboration in the Field of Higher Education and on the Recognition of Studies, Qualifications, Diplomas and Degrees». Con tale atto, detto Accordo è entrato in vigore a norma del suo Articolo 23.

L’Accordo, che consta di 23 Articoli redatti nella sola lingua inglese, era stato firmato a Taipei il 2 dicembre 2011 dall’Em.mo Zenon Cardinale Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, e dal Sig. Dott. Wu Ching-ji, Ministro dell’Educazione della Repubblica di Cina (R.O.C.). Il 20 novembre scorso, l’Assemblea Parlamentare (Legislative Yuan) della R.O.C. l’ha approvato all’unanimità.

Si tratta di un Accordo "di carattere culturale e amministrativo" (Art. 23), che è stato stipulato nel quadro della Convenzione Regionale dell’U.N.E.S.C.O. sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi nell’insegnamento superiore in Asia e nel Pacifico, firmata a Tokyo il 26 novembre 2011 con la partecipazione - fra gli altri Stati - della Repubblica Popolare Cinese e della Santa Sede.

I settori, che vengono regolati, sono due: quello propriamente accademico-amministrativo del riconoscimento reciproco di studi, qualifiche, diplomi e gradi, e quello della collaborazione nel campo dell’insegnamento superiore, che prevede una presenza della Chiesa cattolica nell’ambito universitario dell’area di lingua cinese.

Con il suddetto Accordo, la R.O.C. concede alla Santa Sede sia il riconoscimento dei titoli di studio e dei gradi ecclesiastici rilasciati in ogni parte del mondo, sia il rispetto della normativa canonica sulla struttura e sulla gestione delle università cattoliche e delle facoltà ecclesiastiche di teologia a Taiwan, sia ancora la possibilità di proporre i valori cristiani nell’ambito accademico anche nelle facoltà diverse da quelle di teologia. Queste ultime due garanzie sono contenute, fondamentalmente, nell’Art. 2 che prevede il riconoscimento del carattere unico del sistema educativo, proprio delle università e facoltà ecclesiastiche. Tale riconoscimento implica il rispetto della legislazione accademica canonica, la salvaguardia del profilo cattolico delle istituzioni accademiche, l’esclusiva competenza della Santa Sede per i contenuti, per i programmi e per la nomina dei responsabili e dei docenti, nonché l’impegno scritto individuale (dei docenti e del personale amministrativo) per una condotta morale compatibile con la dottrina e la morale cattolica. Il resto dell’Accordo tratta, per lo più, gli aspetti tecnico-burocratici del riconoscimento degli studi, delle qualificazioni, dei titoli e dei gradi: e ciò avviene citando, spesso alla lettera, le relative Convenzioni regionali dell’U.N.E.S.C.O.

L’Accordo porterà vantaggi anche agli ecclesiastici (sacerdoti, seminaristi e religiose), che dalla Cina Continentale andranno a studiare presso l’Università Cattolica Fu Jen di Taipei.

[01693-01.01]

[B0736-XX.01]