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UDIENZA AI PRELATI UDITORI, OFFICIALI E AVVOCATI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO, 28.01.2002


UDIENZA AI PRELATI UDITORI, OFFICIALI E AVVOCATI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO

Alle 11.30 di questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i Prelati Uditori, gli Officiali e gli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, ed ha loro rivolto il discorso che pubblichiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

1. Ringrazio vivamente Mons. Decano, che, bene interpretando i vostri sentimenti e le vostre preoccupazioni, con brevi osservazioni e dati in cifre ha sottolineato il vostro quotidiano lavoro e le gravi e complesse questioni, oggetto dei vostri giudizi.

La solenne inaugurazione dell'anno giudiziario mi offre la gradita occasione di un cordiale incontro con quanti operano nel Tribunale della Rota Romana - Prelati Uditori, Promotori di Giustizia, Difensori del Vincolo, Officiali e Avvocati - per manifestare loro il mio grato apprezzamento, la mia stima ed il mio incoraggiamento. L'amministrazione della giustizia all'interno della comunità cristiana è servizio prezioso, perché costituisce la premessa indispensabile per un'autentica carità.

La vostra attività giudiziaria, come ha sottolineato Mons. Decano, riguarda soprattutto cause di nullità del matrimonio. In questa materia, insieme agli altri tribunali ecclesiastici e con una funzione specialissima tra di essi, da me sottolineata nella Pastor Bonus (cfr art. 126), costituite una manifestazione istituzionale specifica della sollecitudine della Chiesa nel giudicare, secondo verità e giustizia, la delicata questione concernente la stessa esistenza o meno di un matrimonio. Tale compito dei tribunali nella Chiesa s'inserisce, quale contributo imprescindibile, nel contesto dell'intera pastorale matrimoniale e familiare. Proprio l'ottica della pastoralità richiede un costante sforzo di approfondimento della verità sul matrimonio e sulla famiglia, anche come condizione necessaria per l'amministrazione della giustizia in questo campo.

2. Le proprietà essenziali del matrimonio - l'unità e l'indissolubilità (cfr CIC, can. 1056; CCEO, can. 776 § 3) - offrono l'opportunità per una proficua riflessione sullo stesso matrimonio. Perciò oggi, riallacciandomi a quanto ebbi modo di trattare nel mio discorso dell'anno scorso circa l'indissolubilità (cfr AAS, 92 [2000], pp. 350-355), desidero considerare l'indissolubilità quale bene per gli sposi, per i figli, per la Chiesa e per l'intera umanità.

E' importante la presentazione positiva dell'unione indissolubile, per riscoprirne il bene e la bellezza. Anzitutto, bisogna superare la visione dell'indissolubilità come di un limite alla libertà dei contraenti, e pertanto come di un peso, che talora può diventare insopportabile. L'indissolubilità, in questa concezione, è vista come legge estrinseca al matrimonio, come "imposizione" di una norma contro le "legittime" aspettative di un'ulteriore realizzazione della persona. A ciò s'aggiunge l'idea abbastanza diffusa, secondo cui il matrimonio indissolubile sarebbe proprio dei credenti, per cui essi non possono pretendere di "imporlo" alla società civile nel suo insieme.

3. Per dare una valida ed esauriente risposta a questo problema occorre partire dalla parola di Dio. Penso concretamente al brano del Vangelo di Matteo che riporta il dialogo di Gesù con alcuni farisei, e poi con i suoi discepoli, circa il divorzio (cfr Mt 19, 3-12). Gesù supera radicalmente le discussioni di allora sui motivi che potevano autorizzare il divorzio affermando: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così" (Mt 19, 8).

Secondo l'insegnamento di Gesù, è Dio che ha congiunto nel vincolo coniugale l'uomo e la donna. Certamente tale unione ha luogo attraverso il libero consenso di entrambi, ma tale consenso umano verte su di un disegno che è divino. In altre parole, è la dimensione naturale dell'unione, e più concretamente la natura dell'uomo plasmata da Dio stesso, a fornire l'indispensabile chiave di lettura delle proprietà essenziali del matrimonio. Il loro rafforzamento ulteriore nel matrimonio cristiano attraverso il sacramento (cfr can. 1056) poggia su un fondamento di diritto naturale, tolto il quale diventerebbe incomprensibile la stessa opera salvifica e l'elevazione che Cristo ha operato una volta per sempre nei riguardi della realtà coniugale.

4. A questo disegno divino naturale si sono conformati innumerevoli uomini e donne di tutti i tempi e luoghi, anche prima della venuta del Salvatore, e vi si conformano dopo la sua venuta tanti altri, anche senza conoscerlo. La loro libertà si apre al dono di Dio, sia al momento di sposarsi sia durante tutto l'arco della vita coniugale. Sempre sussiste, tuttavia, la possibilità di ribellarsi contro quel disegno d'amore: si ripresenta allora quella "durezza del cuore" (cfr Mt 19, 8) per la quale Mosè permise il ripudio, ma che Cristo ha definitivamente vinto. A tali situazioni bisogna rispondere con l'umile coraggio della fede, di una fede che sostiene e corrobora la stessa ragione, per metterla in grado di dialogare con tutti alla ricerca del vero bene della persona umana e della società. Considerare l'indissolubilità non come una norma giuridica naturale, ma come un semplice ideale, svuota il senso dell'inequivocabile dichiarazione di Gesù Cristo, che ha rifiutato assolutamente il divorzio perché "da principio non fu così" (Mt 19,8).

Il matrimonio «è» indissolubile: questa proprietà esprime una dimensione del suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di conseguenza, il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso matrimonio; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce l'incomprensione del matrimonio nella sua essenza. Ne consegue che il «peso» dell'indissolubilità ed i limiti che essa comporta per la libertà umana non sono altro che il rovescio, per così dire, della medaglia nei confronti del bene e delle potenzialità insite nell'istituto matrimoniale come tale. In questa prospettiva, non ha senso parlare di «imposizione» da parte della legge umana, poiché questa deve riflettere e tutelare la legge naturale e divina, che è sempre verità liberatrice (cfr Gv 8, 32).

5. Questa verità sull'indissolubilità del matrimonio, come tutto il messaggio cristiano, è destinata agli uomini e alle donne di ogni tempo e luogo. Affinché ciò si realizzi, è necessario che tale verità sia testimoniata dalla Chiesa e, in particolare, dalle singole famiglie come "chiese domestiche", nelle quali marito e moglie si riconoscono mutuamente vincolati per sempre, con un legame che esige un amore sempre rinnovato, generoso e pronto al sacrificio.

Non ci si può arrendere alla mentalità divorzistica: lo impedisce la fiducia nei doni naturali e soprannaturali di Dio all'uomo. L'attività pastorale deve sostenere e promuovere l'indissolubilità. Gli aspetti dottrinali vanno trasmessi, chiariti e difesi, ma ancor più importanti sono le azioni coerenti. Quando una coppia attraversa delle difficoltà, la comprensione dei Pastori e degli altri fedeli deve essere unita alla chiarezza e alla fortezza nel ricordare che l'amore coniugale è la via per risolvere positivamente la crisi. Proprio perché Dio li ha uniti mediante un legame indissolubile, marito e moglie, impiegando tutte le loro risorse umane con buona volontà, ma soprattutto fidandosi dell'aiuto della grazia divina, possono e devono uscire rinnovati e fortificati dai momenti di smarrimento.

6. Quando si considera il ruolo del diritto nelle crisi matrimoniali, troppo sovente si pensa quasi esclusivamente ai processi che sanciscono la nullità matrimoniale oppure lo scioglimento del vincolo. Tale mentalità si estende talvolta anche al diritto canonico, che appare così come la via per trovare soluzioni di coscienza ai problemi matrimoniali dei fedeli. Ciò ha una sua verità, ma queste eventuali soluzioni devono essere esaminate in modo che l'indissolubilità del vincolo, qualora questo risultasse validamente contratto, continui ad essere salvaguardata. L'atteggiamento della Chiesa è, anzi, favorevole a convalidare, se è possibile, i matrimoni nulli (cfr CIC, can. 1676; CCEO, can. 1362). E' vero che la dichiarazione di nullità matrimoniale, secondo la verità acquisita tramite il legittimo processo, riporta la pace alle coscienze, ma tale dichiarazione - e lo stesso vale per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato e per il privilegio della fede - deve essere presentata ed attuata in un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio indissolubile e della famiglia su di esso fondata. Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione.

7. L'attività giudiziaria della Chiesa, che nella sua specificità è anch'essa attività veramente pastorale, s'ispira al principio dell'indissolubilità del matrimonio e tende a garantirne l'effettività nel Popolo di Dio. In effetti, senza i processi e le sentenze dei tribunali ecclesiastici, la questione sull'esistenza o meno di un matrimonio indissolubile dei fedeli verrebbe relegata alla sola coscienza dei medesimi, con il rischio evidente di soggettivismo, specialmente quando nella società civile vi è una profonda crisi circa l'istituto del matrimonio.

Ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo. Si tratta di un contributo assai rilevante e necessario: infatti, esso si situa su un piano immediatamente pratico, dando certezza non solo alle singole persone coinvolte, ma anche a tutti i matrimoni e alle famiglie. Di conseguenza, l'ingiustizia di una dichiarazione di nullità, opposta alla verità dei principi normativi o dei fatti, riveste particolare gravità, poiché il suo legame ufficiale con la Chiesa favorisce la diffusione di atteggiamenti in cui l'indissolubilità viene sostenuta a parole ma oscurata nella vita.

Talvolta, in questi anni, si è avversato il tradizionale «favor matrimonii», in nome di un «favor libertatis» o «favor personae». In questa dialettica è ovvio che il tema di fondo è quello dell'indissolubilità, ma l'antitesi è ancor più radicale in quanto concerne la stessa verità sul matrimonio, più o meno apertamente relativizzata. Contro la verità di un vincolo coniugale non è corretto invocare la libertà dei contraenti che, nell'assumerlo liberamente, si sono impegnati a rispettare le esigenze oggettive della realtà matrimoniale, la quale non può essere alterata dalla libertà umana. L'attività giudiziaria deve dunque ispirarsi ad un «favor indissolubilitatis», il quale ovviamente non significa pregiudizio contro le giuste dichiarazioni di nullità, ma la convinzione operativa sul bene in gioco nei processi, unitamente all'ottimismo sempre rinnovato che proviene dall'indole naturale del matrimonio e dal sostegno del Signore agli sposi.

8. La Chiesa ed ogni cristiano devono essere luce del mondo: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli" (Mt 5, 16). Queste parole di Gesù trovano oggi un'applicazione singolare riguardo al matrimonio indissolubile. Potrebbe quasi sembrare che il divorzio sia talmente radicato in certi ambienti sociali, che quasi non valga la pena di continuare a combatterlo, diffondendo una mentalità, un costume sociale ed una legislazione civile a favore dell'indissolubilità. Eppure ne vale la pena! In realtà questo bene si colloca proprio alla base dell'intera società, quale condizione necessaria dell'esistenza della famiglia. Pertanto la sua assenza ha conseguenze devastanti, che si propagano nel corpo sociale come una piaga - secondo il termine usato dal Concilio Vaticano II per descrivere il divorzio (cfr Gaudium et spes, n. 47) -, e influiscono negativamente sulle nuove generazioni dinanzi alle quali viene offuscata la bellezza del vero matrimonio.

9. L'essenziale testimonianza sul valore dell'indissolubilità è resa mediante la vita matrimoniale dei coniugi, nella fedeltà al loro vincolo attraverso le gioie e le prove della vita. Il valore dell'indissolubilità non può però essere ritenuto l'oggetto di una mera scelta privata: esso riguarda uno dei capisaldi dell'intera società. E pertanto, mentre sono da incoraggiare le tante iniziative che i cristiani con altre persone di buona volontà promuovono per il bene delle famiglie (ad esempio, la celebrazioni degli anniversari delle nozze), si deve evitare il rischio del permissivismo in questioni di fondo concernenti l'essenza del matrimonio e della famiglia (cfr Lettera alle famiglie, n. 17).

Fra tali iniziative non possono mancare quelle rivolte al riconoscimento pubblico del matrimonio indissolubile negli ordinamenti giuridici civili (cfr ibid., n. 17). All'opposizione decisa a tutte le misure legali e amministrative che introducano il divorzio o che equiparino al matrimonio le unioni di fatto, perfino quelle omosessuali, si deve accompagnare un atteggiamento propositivo, mediante provvedimenti giuridici tendenti a migliorare il riconoscimento sociale del vero matrimonio nell'ambito degli ordinamenti che purtroppo ammettono il divorzio.

D'altra parte, gli operatori del diritto in campo civile devono evitare di essere personalmente coinvolti in quanto possa implicare una cooperazione al divorzio. Per i giudici ciò può risultare difficile, poiché gli ordinamenti non riconoscono un'obiezione di coscienza per esimerli dal sentenziare. Per gravi e proporzionati motivi essi possono pertanto agire secondo i principi tradizionali della cooperazione materiale al male. Ma anch'essi devono trovare mezzi efficaci per favorire le unioni matrimoniali, soprattutto mediante un'opera di conciliazione saggiamente condotta.

Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383). In questo modo, con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse.

10. All'intercessione di Maria, Regina della famiglia e Specchio di giustizia, affido la crescita della consapevolezza di tutti circa il bene dell'indissolubilità del matrimonio. A Lei affido, altresì, l'impegno della Chiesa e dei suoi figli, insieme con quello di molte altre persone di buona volontà, in questa causa tanto decisiva per l'avvenire dell'umanità.

Con questi voti, nell'invocare l'assistenza divina sulla vostra attività, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, a tutti imparto con affetto la mia Benedizione.

[00152-01.01]