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LEGGE SUL GOVERNO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

 

Fin dall’inizio del mio ministero nella Sede di Pietro, ho avvertito la necessità di una riorganizzazione complessiva del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, al fine di renderlo sempre più idoneo alle esigenze attuali, al servizio ecclesiale che è chiamato a prestare alla missione del Romano Pontefice nel mondo e alla peculiare finalità istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, designato “per sua natura a garantire alla Sede di Pietro l’assoluta e visibile indipendenza”.

Per questo, con mio Provvedimento del 18 agosto 2014, ho conferito al Sig. Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano la potestà di poter intervenire normativamente nell’ambito della succitata prevista riorganizzazione, e, successivamente, con altro mio Atto del 22 febbraio 2017, ritenendo maturo il momento di poter procedere ad una sistematica riforma legislativa alla luce dei principi di razionalizzazione, economicità e semplificazione e perseguendo criteri di funzionalità, trasparenza, coerenza normativa e flessibilità organizzativa, che devono caratterizzare tale Ente, ho delegato al summenzionato medesimo Sig. Cardinale la potestà e le facoltà necessarie a stendere una nuova Legge sul Governo dello Stato, curandone anche i successivi Regolamenti utili al suo buon funzionamento, e ho istituito a questo scopo una apposita Commissione di lavoro che lo coadiuvasse.

Ora, dunque, approntata la redazione finale della normativa in parola ed avutane una ponderata considerazione dell’insieme, delibero Motu proprio, certa scienza e Sovrana autorità, quanto appresso stabilito, che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.

Stabilisco inoltre che la presente Nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, sia promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano del giorno 7 dicembre 2018 ed entri in vigore, abrogando la precedente normativa, in data 7 Giugno 2019.

 

Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano

N. CCLXXIV

TITOLO I

Governo dello Stato della Città del Vaticano

CAPO I

Governatorato

Art. 1

(Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)

Il Governatorato esercita il potere e le funzioni ad Esso proprie, attribuite per garantire alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, anche nel campo internazionale, nell’esercizio della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice.

Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica.

Il Governatorato svolge, inoltre, altre attività che siano richieste a servizio della Santa Sede.

CAPO II

Organi di governo

Art. 2

(Il Cardinale Presidente)

1. Il Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano esercita il potere esecutivo e assume il titolo di Presidente del Governatorato. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, ai quali può delegare l'espletamento di determinate funzioni.

2. Il Presidente assicura il governo dello Stato, ai sensi dell'art. 5 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano; impartisce le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definisce gli indirizzi dell'amministrazione.

Nell'esercizio dei suoi poteri, può avvalersi del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e, con funzioni consultive, del Consigliere Generale dello Stato, di altri Consiglieri dello Stato, dei Direttori e dei Responsabili di Organismi.

Art. 3

(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Egli sostituisce il Cardinale Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. Il Segretario Generale attua le direttive e le disposizioni del Presidente, sovraintende all'amministrazione, coordina gli Organismi del Governatorato e assicura che le relative attività siano conformi alle norme e adeguate al perseguimento degli obiettivi assegnati; sovraintende alla gestione del personale, ne predispone o adotta i relativi provvedimenti; cura la custodia ed appone il sigillo ufficiale dello Stato di cui all’art. 20, 3 della Legge fondamentale.

3. Il Segretario Generale si avvale della Segreteria Generale per l’esercizio delle sue funzioni.

4. Durante la Sede Vacante, il Segretario Generale si occupa del governo ordinario dell’ufficio, e, attenendosi alle disposizioni vigenti per la Sede Vacante, ne cura gli affari correnti.

Art. 4

(Il Vice Segretario Generale)

Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, con le funzioni di cui all’art. 10 della Legge fondamentale.

CAPO III

Segreteria Generale

Art. 5

(La Segreteria Generale)

1. La Segreteria Generale dipende direttamente dal Segretario Generale. Di essa si avvalgono gli Organi di governo, secondo le rispettive attribuzioni.

2. La Segreteria Generale comprende:

a) il Protocollo Generale e l’Archivio Centrale,

b) l’Unità di Controllo e Ispezione,

c) il Coordinamento Eventi.

3. Il Protocollo Generale e l’Archivio Centrale curano il protocollo generale ed il sistema archivistico degli Organi di governo e degli Organismi del Governatorato. L’Archivio Centrale custodisce anche l’Archivio Storico del Governatorato e cura il catalogo della documentazione concernente i singoli Organismi.

4. L’Unità di Controllo e Ispezione vigila sull’osservanza delle normative e delle procedure, ne verifica l’attuazione e valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività degli Organismi. L’Unità di Controllo e Ispezione riferisce agli Organi di governo e formula opportune proposte. Essa coopera nei rapporti con gli Organismi di Revisione e di Controllo esterni al Governatorato, in attuazione delle direttive ricevute dagli Organi di governo.

5. Il Coordinamento Eventi, in attuazione delle direttive ricevute, cura l’organizzazione di eventi, anche in collaborazione con altri organismi e enti.

6. Gli Organi di governo possono attribuire alla Segreteria Generale ulteriori compiti, anche per un tempo determinato.

TITOLO II

Organismi consultivi del Governatorato

Art. 6

(Il Consiglio dei Direttori)

1. Gli Organi di governo si avvalgono del Consiglio dei Direttori per le funzioni di cui all’art. 11, 1 della Legge fondamentale.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente in composizione plenaria o ristretta, ogni volta che egli lo ritenga opportuno. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio persone o esperti esterni.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da disposizioni del Presidente.

TITOLO III

Organismi operativi del Governatorato

Art. 7

(Le Direzioni)

1. Le Direzioni collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato anche nelle aree indicate all’art. 1 della presente Legge.

2. Le Direzioni attuano le direttive degli Organi di governo ed esercitano le loro funzioni nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni di carattere generale e particolare.

3. Nello svolgimento dell’attività amministrativa e nella produzione ed erogazione di beni e servizi, le Direzioni, perseguendo gli obiettivi assegnati, assicurano efficacia ed efficienza.

4. Sono Direzioni:

a) la Direzione delle Infrastrutture e Servizi;

b) la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici;

c) la Direzione dell’Economia;

d) la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile;

e) la Direzione di Sanità e Igiene;

f) la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali;

g) la Direzione delle Ville Pontificie.

5. Il Presidente può attribuire alle Direzioni, per un tempo determinato, competenze ulteriori per il perseguimento di specifici obiettivi; a tal fine può costituire unità operative inter-direzionali.

6. L’organizzazione interna ed il funzionamento delle Direzioni sono disciplinati con Regolamenti.

Art. 8

(Gli Uffici Centrali)

1. Sono Uffici Centrali: l'Ufficio Giuridico e l'Ufficio del Personale. Essi collaborano direttamente con gli Organi di governo.

2. L’organizzazione interna ed il funzionamento degli Uffici Centrali sono disciplinati con Regolamenti.

TITOLO IV

Attribuzioni degli Organismi operativi

CAPO I

Direzioni

Art. 9

(La Direzione delle Infrastrutture e Servizi)

1. La Direzione delle Infrastrutture e Servizi comprende:

a) il settore delle Infrastrutture, a cui fanno capo gli uffici di Studio e Progettazione, di Edilizia, di Laboratorio ed Impiantistica, di Approvvigionamento e Magazzino centrale;

b) il servizio Giardini e Ambiente, la Floreria.

2. La Direzione cura, in particolare:

a) il catasto;

b) la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

c) la manutenzione degli immobili di competenza del Governatorato;

d) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli impianti tecnici, idraulici ed elettrici e la vigilanza sulla loro installazione, in collaborazione con le altre Direzioni interessate;

e) la vigilanza tecnica sull’attività edilizia;

f) la tutela dell’ambiente e dell’ecologia nello Stato, la manutenzione dei giardini, delle strade e delle fontane.

3. La Direzione formula pareri tecnici per il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative alla progettazione ed esecuzione di lavori nelle aree di cui all’art. 1 della presente Legge. La Direzione può sovraintendere ai lavori, fatte salve le competenze della Direzione dei Musei e Beni Culturali e della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede.

4. Per la verifica dei luoghi e degli impianti, la Direzione può avvalersi della collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e, per quanto di competenza, della Direzione di Sanità e Igiene.

Art. 10

(La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici)

1. La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici comprende:

a) le Poste e la Filatelia;

b) la Telefonia;

c) il servizio Provider Internet;

d) i Sistemi Informatici.

2. La Direzione predispone e gestisce le infrastrutture di connettività e di rete ed eroga i relativi servizi per lo Stato della Città del Vaticano e per le Istituzioni della Santa Sede.

3. La Direzione, in particolare:

a) progetta e realizza le reti informatiche ed i relativi programmi, assicurando la manutenzione ed il funzionamento e garantendo la sicurezza delle comunicazioni e dei dati;

b) assiste gli Organi di governo e cura, in attuazione delle direttive ricevute, i rapporti con gli Organismi e gli enti internazionali nei rispettivi settori;

c) cura le attività relative ai valori e prodotti postali e di filatelia.

Art. 11

(La Direzione dell’Economia)

1. La Direzione dell’Economia comprende:

a) la Ragioneria dello Stato;

b) le Attività economiche.

2. La Ragioneria dello Stato comprende:

a) la Gestione del patrimonio;

b) la Contabilità e Bilancio;

c) la Revisione interna;

d) la Zecca dello Stato.

3. La Ragioneria dello Stato collabora con gli Organi di governo per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge fondamentale.

4. La Ragioneria dello Stato tiene la contabilità generale e verifica la contabilità analitica dei singoli Organismi. Cura la gestione del patrimonio, la tesoreria e l’attività finanziaria, attuando le direttive ricevute dagli Organi di governo.

5. Le Attività economiche comprendono:

a) la Gestione delle attività commerciali;

b) la Commercializzazione filatelica e numismatica;

c) i Servizi doganali e transito delle merci;

d) l’Autoparco.

Art. 12

(La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile)

1. La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile cura la sicurezza e l’ordine pubblico, organizza e coordina la protezione civile. Essa comprende il Corpo della Gendarmeria ed il Corpo dei Vigili del Fuoco.

2. Alla Direzione può essere preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria.

3. La Direzione compie le attività richieste dalla Santa Sede, anche in relazione alla sicurezza del Sommo Pontefice, in collaborazione con la Guardia Svizzera Pontificia.

4. In esecuzione del mandato e in attuazione delle direttive ricevute, la Direzione cura i collegamenti necessari per l’esercizio delle proprie funzioni con le omologhe strutture di altri Stati o di Organizzazioni internazionali di polizia.

5. Il Corpo della Gendarmeria svolge le funzioni e i servizi di polizia, il mantenimento dell'ordine pubblico, garantisce la sicurezza dei luoghi e delle persone e la prevenzione e repressione dei reati nello Stato della Città del Vaticano e, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica, nelle aree di cui agli Artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.

6. Il Corpo della Gendarmeria, per le funzioni di polizia giudiziaria e penitenziaria, dipende dall’Autorità Giudiziaria dello Stato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario dello Stato.

7. Il Corpo dei Vigili del Fuoco assicura il pronto intervento e la prevenzione a tutela della incolumità delle persone, dei luoghi e dei beni. Al Corpo è affidata la organizzazione ed il coordinamento di eventuali attività di volontariato di protezione civile. Il Corpo collabora con le altre Direzioni, per l’esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 13

(La Direzione di Sanità e Igiene)

1. La Direzione di Sanità e Igiene provvede alla cura della salute della persona e alla tutela della sanità e dell’igiene pubblica, comprese la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Nelle funzioni di sanità ed igiene opera la Farmacia Vaticana, con autonomia tecnica e amministrativa.

Essa provvede al rifornimento e alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produce e pone in vendita propri medicamenti e galenici.

Art. 14

(La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali)

1. La Direzione dei Musei e Beni Culturali cura la conservazione, la gestione, la valorizzazione e la fruizione del complesso artistico-museale dello Stato ed esercita le attribuzioni finora affidate alla Direzione dei Musei.

2. La Direzione comprende le aree:

a)artistico-scientifica che cura la conservazione, il restauro, la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico dello Stato; cura la ricerca scientifica e la formazione degli ambiti di competenza;

b) gestionale-amministrativa che cura gli aspetti organizzativi ed economici e la fruizione del patrimonio.

3. La Direzione sovraintende sui beni culturali della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, esercita le funzioni previste dalla legislazione dello Stato sulla tutela dei beni culturali e nel rispetto dei vincoli internazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge LXXI sulle Fonti del Diritto.

4. La Direzione propone e sottopone all’approvazione degli Organi di governo l’acquisizione di nuove opere, effettua studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche inerenti il patrimonio artistico e culturale dello Stato o ad esso affidato; elabora progetti di riproduzione, divulgazione e utilizzazione economica.

Art. 15

(La Direzione delle Ville Pontificie)

1. La Direzione delle Ville Pontificie cura la conservazione e la gestione del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo con tutte le annesse dotazioni, attinenze e dipendenze, ai sensi dell’art. 14 del Trattato Lateranense; assicura i servizi connessi e le necessarie opere di manutenzione, in collaborazione con le altre Direzioni competenti. La Direzione gestisce e amministra le attività svolte nel complesso delle Ville Pontificie.

2. L’attività museale nelle Ville Pontificie è riservata alla Direzione dei Musei e dei Beni Culturali.

Art. 16

(Le Segreterie di Direzione)

La Segreteria di Direzione assiste il Direttore nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività di ciascuna Direzione, ne attua gli indirizzi e cura il protocollo e l’archivio corrente.

CAPO II

Uffici Centrali

Art. 17

(L’Ufficio Giuridico)

1. L'Ufficio Giuridico, quale Avvocatura dello Stato, cura l'assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio dello Stato; provvede alla tutela delle opere d’ingegno nel rispetto dei vincoli internazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge LXXI sulle Fonti del Diritto.

2. L’Ufficio elabora studi e progetti normativi che gli siano richiesti ed esprime pareri su questioni amministrative, su atti negoziali e contratti.

3. L’Ufficio, in particolare:

a) cura lo Stato Civile, l’Anagrafe ed i relativi adempimenti;

b) cura i seguenti Registri: Registro vaticano delle persone giuridiche civili, Registro vaticano delle persone giuridiche canoniche, Registro delle Organizzazioni di volontariato, Registro enti senza scopo di lucro, Registro Veicoli Vaticani, Registro navale vaticano, Registri della proprietà artistica e letteraria e della proprietà industriale;

c) cura l’Archivio e la Conservatoria degli atti pubblici e privati registrati;

d) predispone la documentazione ed effettua gli adempimenti che gli siano rimessi relativi a convenzioni internazionali applicate nello Stato;

e) svolge le funzioni notarili dello Stato e supporta l’attività dei Notari;

f) cura i contratti di assicurazione e relativa gestione.

4. L’organizzazione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e la verifica dei requisiti richiesti sono affidate all’Ufficio Giuridico.

Art. 18

(L’Ufficio del Personale)

1. L'Ufficio del Personale coadiuva gli Organi di governo nella gestione del personale del Governatorato, esprime i pareri che gli siano richiesti e formula le relative proposte.

2. L’Ufficio, in particolare:

a) cura l’archivio e l’anagrafe del personale, aggiorna i fascicoli individuali, elabora gli stipendi, i contributi assistenziali e previdenziali e opera le relative procedure di contabilizzazione e pagamento;

b) controlla la corretta applicazione del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle norme in materia di rapporti di lavoro;

c) cura la documentazione e la segreteria della Commissione per il Personale;

d) assiste gli Organi di governo nella selezione del personale e per il funzionamento della Commissione per la selezione del personale laico;

e) ai fini delle necessarie autorizzazioni degli Organi di governo, verifica l’esigenza e l’appropriatezza del ricorso a somministrazione di lavoro esterno; vigila sulla regolarità dei rapporti di lavoro del personale dipendente di imprese estere operanti nello Stato;

f) su indicazione degli Organi di governo promuove e programma la formazione e l’aggiornamento professionale.

TITOLO V

Organismi scientifici

Art. 19

(La Specola Vaticana)

La Specola Vaticana è Organismo scientifico operante nel settore della ricerca astronomica, la cui autonomia è disciplinata con Regolamento.

TITOLO VI

Organismi ausiliari

Art. 20

(Commissioni e Comitati)

1. Sono Organismi ausiliari degli Organi di governo, retti da specifiche normative:

a) il Comitato per le questioni monetarie;

b) la Commissione Disciplinare;

c) la Commissione per il Personale;

d) la Commissione per la selezione del personale laico.

2. Con atto del Presidente possono essere costituiti altri Organismi ausiliari con specifici compiti e per un tempo determinato.

TITOLO VII

Funzionamento degli Organismi e Personale

Art. 21

(Comunità di lavoro)

Quanti, a qualsiasi titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono le loro attività per il Governatorato formano una comunità di lavoro e sono tenuti a cooperare con dedizione, professionalità e spirito di servizio. Con il loro lavoro essi attuano una responsabilità ecclesiale in funzione delle esigenze della Chiesa universale, al cui servizio lo Stato della Città del Vaticano è costituito.

CAPO I

Funzionamento degli Organismi

Art. 22

(Funzionamento)

1. Per perseguire efficacemente le proprie finalità, ciascun Organismo del Governatorato è dotato di propria organizzazione e di proprio personale. Il personale è assegnato nel rispetto delle Tabelle organiche approvate dal Presidente.

2. Ogni Organismo opera secondo il principio di buona amministrazione e criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplificazione.

3. Il funzionamento degli Organismi è disciplinato con Regolamenti. Gli Organismi cooperano e integrano le proprie funzioni nelle materie di comune interesse.

4. Ciascun Organismo cura il proprio protocollo e archivio il cui sistema è coordinato dall'Archivio di Stato.

Art. 23

(Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi)

Spetta alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, su proposta del Presidente, la costituzione, la modifica delle competenze e della denominazione degli uffici e servizi, nonché la loro soppressione o il loro trasferimento presso altre Direzioni, fermo restando che la costituzione, la modifica delle attribuzioni e la soppressione delle Direzioni e degli Uffici Centrali compete al Sommo Pontefice.

CAPO II

Personale degli Organismi

Art. 24

(Direttori)

1. Ad ogni Direzione è preposto un dirigente con qualifica di Direttore di nomina pontificia, per un tempo determinato.

2. Il Direttore è personalmente responsabile delle attività della Direzione. Assicura il rispetto delle norme ed opera in attuazione delle disposizioni e secondo le direttive degli Organi di governo.

3. Il Direttore cura in particolare:

a) l’attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi;

b) l’organizzazione e l’impiego del personale;

c) l’utilizzo dei beni e delle risorse della Direzione;

d) l’approvvigionamento dei beni e servizi esteri necessari nel rispetto dei limiti del bilancio preventivo approvato ai sensi dell’Art. 12 della Legge fondamentale, operando gare e ricerche di mercato;

e) la sicurezza dei luoghi di lavoro e la protezione dei dati in cooperazione con gli Organismi competenti.

Art. 25

(Vice Direttori)

Il Vice Direttore è nominato dal Presidente per un tempo determinato. Egli coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Può essergli affidata la titolarità o il coordinamento di specifici settori della Direzione.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento, salvo diversa determinazione degli Organi di governo.

Art. 26

(Capi degli Uffici Centrali)

Il Capo dell’Ufficio Centrale è nominato dal Presidente per un tempo determinato. Egli svolge funzioni dirigenziali e fa direttamente capo agli Organi di governo.

Art. 27

(Personale con altre funzioni)

Il Personale è assegnato a ciascun Organismo nel rispetto delle Tabelle organiche approvate dal Presidente. È utilizzato per i profili professionali di appartenenza. L’attribuzione della titolarità di specifiche funzioni è approvata o disposta dagli Organi di governo.

CAPO III

Attività giuridiche ed economico-contabili

Art. 28

(Negozi giuridici e contratti)

1. I contratti e gli altri atti negoziali, debitamente autorizzati dagli Organi di governo sono imputabili al Governatorato e sono regolati dalle norme dell’Ordinamento dello Stato.

2. Le Direzioni e gli altri Organismi predispongono contratti e atti negoziali, secondo le procedure previste, nei limiti di spesa stabiliti con Decreto del Presidente del Governatorato e nel rispetto delle previsioni di bilancio.

3. I contratti e gli atti che eccedono i limiti di spesa di cui al precedente comma 2, per la loro valida conclusione, devono essere inoltrati all'Ufficio Giuridico per il controllo degli atti e delle procedure seguite e alla Ragioneria dello Stato per la verifica di compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'esercizio e per l’eventuale proposta delle variazioni del bilancio. La loro definitiva conclusione è rimessa al Presidente o, per delega di questi, al Segretario Generale.

4. Le imprese non vaticane che, in via sussidiaria, forniscono beni o servizi sono soggette, per tali attività, alla legislazione dello Stato.

5. La Direzione non può ricorrere autonomamente a contratti o atti negoziali, comunque denominati, di somministrazione di lavoro, senza specifica autorizzazione degli Organi di governo.

Art. 29

(Procedure economico-contabili)

1. Tutta la contabilità degli Organismi dello Stato confluisce nella contabilità generale tenuta dalla Ragioneria dello Stato.

2. La Ragioneria dello Stato effettua, nell'ambito delle previsioni di bilancio, le imputazioni contabili dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, per gli adempimenti di cui ai relativi titoli; verifica la conformità dei titoli stessi al contenuto dei contratti in genere e degli altri atti negoziali ed alla loro puntuale esecuzione, prendendo visione, ove prevista, della documentazione di collaudo o di regolare prestazione.

3. Alla Ragioneria dello Stato fa capo il servizio di tesoreria, riguardante l'emissione e la riscossione delle fatture per la cessione di beni o di servizi ed il pagamento della fatturazione degli acquisti. A tal fine, le Direzioni e gli altri Organismi fanno pervenire alla Ragioneria i relativi titoli di entrata e di spesa, sulla base dei quali viene predisposta la situazione periodica di bilancio.

4. Ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge fondamentale, i bilanci preventivo e consuntivo, approvati dalla Pontificia Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato. La predisposizione dei bilanci e le relative procedure economico-contabili sono regolate da specifiche norme dello Stato.

TITOLO VIII

Controversie amministrative

Art. 30

(Impugnazione degli atti amministrativi)

Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 18 della Legge fondamentale, possono essere impugnati come previsto dall'art. 17 della medesima Legge.

Art. 31

(Ricorso gerarchico)

1. Chi si ritiene leso da un atto amministrativo può richiedere al Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza comunque avuta dello stesso, la revoca o la modifica del medesimo, esponendone i motivi.

2. Se la risposta è negativa o entro trenta giorni non ottiene risposta, l'interessato può presentare ricorso alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla risposta o dallo spirare del termine sopra detto.

3. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, salva la facoltà di esaminare direttamente il ricorso, delega l'esame del medesimo ad un collegio composto dal Consigliere Generale dello Stato, che lo presiede, e da altri due Consiglieri dello Stato.

Il collegio può decidere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, istruisce e dirime la controversia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le sue decisioni possono essere impugnate per soli motivi di legittimità davanti alla Pontificia Commissione.

Art. 32

(Risarcimento del danno)

Fermo restando il disposto dell'art. 17, 2 della Legge fondamentale, le impugnazioni degli atti amministrativi, finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno, sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, a norma di legge.

Art. 33

(Assistenza legale)

1. Nel ricorso gerarchico l'interessato può farsi assistere da un avvocato abilitato all'esercizio presso gli Organi giudiziari dello Stato. Il Governatorato ha facoltà di farsi assistere e rappresentare dall'Avvocatura dello Stato.

2. Nelle impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria l'assistenza legale è obbligatoria.

TITOLO IX

Norme finali

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. La presente Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano sostituisce, per quanto ancora vigente e in ogni sua parte, la Legge 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV.

2. Parimenti sono abrogate tutte le norme e i provvedimenti generali e particolari in contrasto con la presente Legge.

Art. 35

(Disposizioni finali e entrata in vigore)

1. I Regolamenti degli Organismi non in contrasto con la presente Legge, restano in vigore fino a revisione.

2. Nel periodo transitorio gli Organi di governo adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione della presente Legge.

3. Essa entra in vigore il 7 giugno 2019.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dal Vaticano, 25 Novembre 2018
Solennità di N. S. Gesù Cristo, Re dell’Universo
VI del Nostro Pontificato.

FRANCISCUS

 


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