CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI LE SANZIONI
PENALI NELLA CHIESA PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE TITOLO I LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE (Cann. 1311 – 1312)
Can. 1311 - § 1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni
penali i fedeli che hanno commesso delitti. |
§ 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della
stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio
della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con
l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che
sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la
reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello
scandalo. |
Can. 1312 - § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1º le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;
2º le pene espiatorie di cui nel can. 1336.
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§ 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di
qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine
soprannaturale della Chiesa. |
§ 3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la
pena o in aggiunta ad essa. |
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