CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE I
DELITTI E PENE IN GENERE TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
CAPITOLO I (Cann. 1331-1335)
LE CENSURE
Can. 1331 - § 1. Allo scomunicato è proibito: 1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;
2º di ricevere i sacramenti;
3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto
liturgico;
4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;
5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;
6º di porre atti di governo.
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§ 2. Se la scomunica
ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo: 1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o
si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;
3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;
5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti,
privilegi e titoli onorifici.
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Can. 1332 - § 1. Chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, § 1, nn. 1-4. |
§ 2. Tuttavia, la legge o il precetto può definire l’interdetto in tale modo che
siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, § 1,
nn.1-4, o qualche altro diritto singolare. |
§ 3. Si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1, anche in caso di
interdetto. |
Can. 1333 - § 1. La sospensione proibisce: 1º tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
2º tutti od alcuni atti della potestà di governo;
3º l’esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l’ufficio.
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§ 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo. |
§ 3. La proibizione non tocca mai: 1º gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del
Superiore che ha costituito la pena;
2º il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell’ufficio;
3º il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all’ufficio
di colui che è sospeso, se la pena sia latae sententiae.
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§ 4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta
l’obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se
in buona fede. |
Can. 1334 - § 1. L’àmbito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone
precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla
sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena. |
§ 2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione
latae
sententiae, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha
tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, § 1. |
Can. 1335 -§ 1. L’autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo
giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie
che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo. |
§ 2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in
pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un
atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi. |
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